Chi non può partecipare a un’assemblea condominiale può farsi rappresentare, ma la delega non è un semplice messaggio all’amministratore. L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile richiede la forma scritta; nei condomìni con più di venti partecipanti impone un doppio limite e vieta sempre di conferire la rappresentanza all’amministratore.

La delega deve consentire di identificare delegante, rappresentante, condominio e riunione. Può contenere indicazioni di voto, ma occorre distinguere la validità della partecipazione dal rapporto interno di mandato: una firma mancante, il superamento del tetto legale e il voto contrario alle istruzioni non producono automaticamente la stessa conseguenza.

Questa guida mette in ordine regole, calcolo, controlli e rimedi e contiene un fac-simile compilabile. Il perimetro resta quello specifico della rappresentanza: dalla forma scritta fino alle verifiche del presidente e alle conseguenze delle irregolarità.

Che cos’è la delega e che cosa consente

Con la delega un avente diritto incarica un rappresentante di intervenire alla specifica assemblea, partecipare alla discussione e votare per suo conto. Il delegato viene conteggiato fra i presenti per le teste e porta i millesimi del delegante, nei limiti del potere ricevuto.

Non si moltiplicano però le posizioni: il condomino non può essere presente personalmente e, nello stesso momento, risultare anche rappresentato. Se arriva durante la riunione o va via prima della fine, il cambiamento deve essere gestito e verbalizzato senza duplicare testa o millesimi.

Scorri orizzontalmente per leggere tutta la tabella.

Situazione Chi esercita il voto Documento da controllare
Proprietario assente Il rappresentante indicato nella delega Delega scritta riferibile alla riunione
Unità in comproprietà Un solo rappresentante per la posizione comune Designazione dei comproprietari secondo l’articolo 67
Usufrutto e nuda proprietà Il soggetto titolare del voto per la materia trattata Titolo e delega del soggetto effettivamente legittimato
Società proprietaria Legale rappresentante o persona validamente incaricata Poteri del firmatario e delega
Amministratore del condominio Non può rappresentare un condomino Il divieto opera per qualunque assemblea

La qualità di familiare, convivente, avvocato o tecnico non attribuisce da sola il voto. Questi soggetti possono partecipare come rappresentanti se ricevono una delega valida e non ricorre un divieto. La guida su chi può partecipare all’assemblea distingue proprietari, inquilini, usufruttuari, comproprietari e consulenti.

La delega deve essere scritta

Dal 18 giugno 2013 l’articolo 67 richiede espressamente un rappresentante “munito di delega scritta”. Una telefonata, una dichiarazione orale riferita da terzi o il semplice nome inserito dall’amministratore nell’elenco non bastano. La delega non richiede normalmente un atto notarile, ma deve essere riconducibile al delegante.

Il documento dovrebbe indicare:

  • nome e cognome del delegante;
  • unità immobiliare o posizione rappresentata;
  • nome e cognome del delegato;
  • condominio, data e convocazione della riunione;
  • eventuali limiti o istruzioni sui punti all’ordine del giorno;
  • data e firma del delegante.

Non è necessario trascrivere tutti i millesimi se l’anagrafe e le tabelle permettono di identificarli senza equivoci, ma riportarli aiuta il controllo. È invece sconsigliata la delega “in bianco”, priva del nome del rappresentante o del riferimento alla riunione: lascia aperti problemi di completamento, autenticità ed estensione del mandato.

Foto, e-mail, PEC e WhatsApp: che cosa vale

La norma impone la scrittura, non un unico canale di consegna. Un originale firmato è la soluzione più semplice da verificare; un documento informatico sottoscritto digitalmente offre una chiara riconducibilità. La scansione o fotografia di una delega firmata può essere esibita, ma se la firma o il contenuto vengono contestati il presidente deve valutare se esistono elementi sufficienti per ammettere il rappresentante.

Scorri orizzontalmente per leggere tutta la tabella.

Modalità Valutazione pratica Precauzione
Originale cartaceo firmato Forma scritta e controllo immediato Consegnarlo al presidente e conservarlo con gli atti
PDF con firma digitale Documento informatico sottoscritto Conservare file e verifica della firma
Scansione o foto del foglio firmato Può documentare la delega, ma è più esposta a contestazioni Inviare in anticipo e portare l’originale quando possibile
Solo messaggio “delego Tizio” Non offre una delega sottoscritta adeguatamente verificabile Allegare un documento scritto e firmato
Telefonata o conferma orale Non soddisfa il requisito della forma scritta Non conteggiare la rappresentanza senza documento

Il regolamento può disciplinare modalità di deposito e controlli organizzativi, purché non cancelli il diritto di farsi rappresentare o allenti i limiti inderogabili. Per evitare una decisione improvvisata all’apertura, l’avviso può indicare come trasmettere preventivamente il documento, ferma la verifica in assemblea.

Advertisement - Pubblicità

Quante deleghe può avere una persona

Se i condomini sono più di venti, lo stesso delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dell’edificio. I due requisiti sono cumulativi: devono essere rispettati contemporaneamente. Non basta restare sotto 200 millesimi se si supera il numero di persone, né il contrario.

Il limite riguarda ciò che il delegato rappresenta. Se il rappresentante è anche proprietario, la sua posizione personale non è una delega; per calcolare il quorum della riunione si sommano poi correttamente la sua posizione e quelle rappresentate, senza confondere questo totale con il tetto delle procure ricevute.

Scorri orizzontalmente per leggere tutta la tabella.

Partecipanti al condominio Un quinto Massimo numero intero rappresentabile Limite di valore
20 La soglia legale non si applica Verificare il regolamento Verificare il regolamento
21 4,2 4 condomini Non oltre 200/1000
25 5 5 condomini Non oltre 200/1000
37 7,4 7 condomini Non oltre 200/1000
50 10 10 condomini Non oltre 200/1000

Con 21 partecipanti, cinque deleghe supererebbero 4,2 e non sono ammesse; quattro possono comunque essere eccessive se rappresentano più di 200 millesimi. Il numero di partecipanti va ricostruito dai titolari delle posizioni condominiali, non contando meccanicamente appartamenti, box e pertinenze come persone distinte. Le comproprietà e i titolari di più unità richiedono quindi un elenco coerente prima del calcolo.

Nei condomìni fino a venti partecipanti

Quando i condomini sono venti o meno, l’articolo 67 non stabilisce il tetto di un quinto. Ciò non significa che ogni concentrazione sia automaticamente corretta: bisogna leggere il regolamento condominiale, che può prevedere un numero massimo più restrittivo.

La Corte di cassazione ha ricondotto il superamento di un limite regolamentare a un vizio del procedimento assembleare e all’annullabilità della delibera, senza subordinare sempre il problema alla decisività dei voti. Il regolamento condominiale deve quindi essere disponibile al presidente prima di ammettere i rappresentanti.

Chi non può ricevere la delega

Il divieto espresso riguarda l’amministratore: non può ricevere deleghe per partecipare a qualunque assemblea. Non rileva che il punto all’ordine del giorno sembri innocuo o che il delegante abbia impartito istruzioni precise. La procura va affidata a un altro soggetto.

Il delegato può in generale essere un altro condomino o un soggetto esterno, salvo regole applicabili al caso e previsioni regolamentari da verificare. Non va però confusa la delega ordinaria con la rappresentanza speciale del supercondominio: quando i partecipanti complessivi sono più di sessanta, l’articolo 67 prevede per alcune materie un rappresentante designato da ciascun edificio. L’approfondimento sul rappresentante nel supercondominio spiega questa procedura distinta.

Delega con istruzioni di voto

Il delegante può lasciare libertà di valutazione oppure indicare come votare su uno o più punti. È preferibile usare istruzioni comprensibili: “favorevole al preventivo dell’impresa Alfa fino a 20.000 euro” è più chiaro di “vota per i lavori”. Se l’ordine del giorno cambia o la proposta viene modificata, un mandato troppo rigido può non coprire la nuova formulazione.

Le istruzioni riguardano soprattutto il rapporto tra delegante e delegato, regolato dalle norme sul mandato. La Cassazione ha chiarito che, in via generale, i vizi della singola procura o la falsa rappresentanza sono fatti valere dal delegante o da chi si ritiene falsamente rappresentato, non da condomini estranei a quel rapporto. È diverso il superamento del limite legale o regolamentare, che incide sul procedimento collegiale.

Se il delegato riceve istruzioni incompatibili da più persone, dovrebbe chiedere chiarimenti o rinunciare a una delle procure. Non è corretto inventare una volontà comune. Nel verbale si registra il voto espresso, mentre le istruzioni riservate non devono essere diffuse oltre quanto necessario.

Fac-simile di delega per l’assemblea condominiale

DELEGA ALL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], proprietario/a o avente diritto per l’unità [identificazione dell’unità] del Condominio sito in [indirizzo], delega il/la sig./sig.ra [nome e cognome del delegato] a rappresentarlo/a nell’assemblea convocata per il giorno [data della prima convocazione] e per il giorno [data della seconda convocazione].

Il/La delegato/a è autorizzato/a a intervenire e votare sui punti indicati nell’ordine del giorno, con le seguenti eventuali istruzioni o limitazioni: [scrivere le indicazioni oppure “nessuna”].

Luogo e data: [compilare]

Firma del delegante: [firmare]

Accettazione del delegato, se richiesta dal regolamento: [firmare]

Il modello va adattato alla posizione reale. Se il voto spetta all’usufruttuario, al nudo proprietario o al rappresentante di una società, deve firmare chi possiede il potere relativo alla materia trattata. Non si inseriscono documenti d’identità o dati ulteriori se non servono alla verifica.

Delega generale, sostituzione e subdelega

Una procura generale può creare dubbi sulla sua estensione alle assemblee condominiali e sui poteri di voto. Per l’uso ordinario è più sicuro redigere una delega riferita alla riunione e alle sue eventuali prosecuzioni. Se si vuole consentire al rappresentante di farsi sostituire, il potere di subdelega deve risultare chiaramente e va verificato con regolamento e regole del mandato: non va presunto.

Il delegante può revocare la procura e partecipare personalmente, purché la situazione sia chiarita prima del conteggio e verbalizzata. Non possono restare attive contemporaneamente due deleghe incompatibili per la stessa posizione.

Controlli del presidente prima di iniziare

L’amministratore può raccogliere i documenti, ma la regolarità della costituzione viene verificata dall’assemblea e, operativamente, dal presidente. La Cassazione riconosce al presidente il compito di controllare aventi diritto e regolarità della partecipazione e di darne conto nel verbale.

Scorri orizzontalmente per leggere tutta la tabella.

Controllo Domanda pratica Dato da verbalizzare
Forma Esiste un documento scritto attribuibile al delegante? Presenza e accettazione della delega
Identità Delegante, delegato e posizione sono inequivoci? Nominativi e unità rappresentata
Riunione La procura copre data, convocazione ed eventuale prosecuzione? Assemblea alla quale si riferisce
Tetti Sono rispettati insieme numero e 200 millesimi? Teste e valore rappresentati da ciascun delegato
Divieti Il delegato è l’amministratore o ricorre un limite regolamentare? Esito della verifica e contestazioni
Variazioni Qualcuno entra, esce o revoca la delega? Ora e nuovi quorum prima del voto

Le deleghe vanno conservate con la documentazione della riunione in modo da rendere verificabili presenze e maggioranze. Il verbale deve permettere di ricostruire chi era presente personalmente, chi per delega e quanti millesimi esprimeva, senza diffondere dati estranei alla gestione condominiale.

Advertisement - Pubblicità

Delega nelle assemblee online e miste

La videoconferenza non elimina forma scritta, identificazione e limiti. Il presidente deve distinguere chi si collega per sé e chi rappresenta altri, impedire doppi accessi di voto e aggiornare i quorum se cade il collegamento o cambia la presenza. La guida all’assemblea online e mista approfondisce piattaforma, consenso e verbale.

Il documento può essere inviato prima della riunione con un canale che ne preservi integrità e reperibilità. Condividere la delega nella chat comune espone inutilmente dati personali; è preferibile trasmetterla all’indirizzo indicato nell’avviso e limitarne l’accesso a chi deve controllarla.

Delega irregolare: conseguenze e impugnazione

Scorri orizzontalmente per leggere tutta la tabella.

Problema Effetto da valutare Prima azione utile
Delega solo orale Manca la forma scritta richiesta Contestare l’ammissione prima del voto
Firma o identità contestata Carenza del potere rappresentativo Conservare documento e prova della contestazione
Più di un quinto Violazione del limite inderogabile nei condomìni oltre venti Ricalcolare teste e millesimi rappresentati
Delegato amministratore Violazione del divieto espresso Non ammettere la procura
Limite del regolamento superato Vizio del procedimento e possibile annullabilità Acquisire il testo vigente del regolamento
Voto contrario alle istruzioni Problema nel rapporto di mandato, da distinguere dalla validità esterna Delegante e legale valutano documento, voto e incidenza

Non è corretto affermare che ogni irregolarità renda nulla l’intera assemblea. La conseguenza va qualificata considerando tipo di vizio, soggetto legittimato e delibera interessata. Per l’annullamento l’articolo 1137 stabilisce in generale trenta giorni: dalla deliberazione per dissenzienti e astenuti, dalla comunicazione per gli assenti.

Chi contesta deve agire rapidamente, perché l’azione non si risolve con una semplice e-mail all’amministratore. La guida su come impugnare una delibera condominiale spiega termini, mediazione e sospensione.

Checklist per delegante, delegato e presidente

  • identificare chi ha diritto di voto sullo specifico punto;
  • compilare la delega senza spazi essenziali in bianco;
  • indicare assemblea, data e rappresentante;
  • scrivere istruzioni chiare quando servono;
  • controllare regolamento e divieto per l’amministratore;
  • calcolare separatamente numero e millesimi delle deleghe;
  • registrare entrate, uscite, revoche e variazioni dei quorum;
  • allegare o conservare i documenti con il verbale;
  • contestare subito un’anomalia e farla verbalizzare;
  • rivolgersi tempestivamente a un legale se la delibera va impugnata.

Hai bisogno di un'impresa edile?

Descrivi il lavoro da realizzare: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a imprese edili pertinenti.

Domande frequenti sulla delega condominiale

La delega può essere orale?

No. L’articolo 67 richiede una delega scritta.

Serve autenticare la firma?

La legge condominiale non richiede normalmente l’autentica notarile. Firma e identità devono però essere verificabili e il regolamento può disciplinare controlli e consegna.

Si può mandare la delega con WhatsApp?

Si può trasmettere la foto di un documento firmato, ma il solo messaggio non equivale a una procura sottoscritta. In caso di dubbio è preferibile esibire l’originale o un documento firmato digitalmente.

Quante deleghe si possono avere in un condominio di 21 persone?

Al massimo quattro condomini rappresentati e comunque non oltre 200 millesimi. Entrambi i limiti devono essere rispettati.

Con venti condomini vale il limite di un quinto?

No, il limite legale scatta quando sono più di venti. Può però esistere un tetto più restrittivo nel regolamento.

L’amministratore può ricevere una delega?

No. L’articolo 67 lo vieta per la partecipazione a qualunque assemblea.

Il delegato deve essere un condomino?

La legge non impone in generale questa qualità. Può essere un familiare o altro soggetto, ma vanno controllati regolamento e specifica situazione.

La delega può contenere indicazioni di voto?

Sì. È utile riferirle a punti e proposte precise, chiarendo che regolano il rapporto di mandato con il rappresentante.

Un comproprietario può delegare separatamente la propria quota?

La posizione indivisa partecipa con un solo rappresentante. I comproprietari non possono frammentare testa e voto della stessa unità.

Il delegante può presentarsi di persona?

Sì, revocando o superando la rappresentanza, ma la variazione deve essere chiarita e verbalizzata per evitare un doppio conteggio.

Il presidente può rifiutare una delega irregolare?

Deve controllare la regolare costituzione e non conteggiare una procura priva dei requisiti o vietata, dando conto della contestazione nel verbale.

Il superamento del limite rende nulla la delibera?

Non automaticamente nulla. Può configurare annullabilità e richiede una valutazione della specifica delibera, del limite violato e della legittimazione a contestare.

Fonti normative e giurisprudenziali