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Contributo Perequativo: modalità utilizzo, si può cambiare idea?

Contributo Perequativo: modalità utilizzo, si può cambiare idea?Contributo Perequativo: modalità utilizzo, si può cambiare idea?
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Di recente, un contribuente ha chiesto chiarimenti al Fisco in merito alle modalità di utilizzo del contributo perequativo.

Il contributo perequativo è uno tra i contributi a fondo perduto messi in campo dal Governo con il Decreto Sostegni BIS, al fine di garantire degli aiuti economici ai titolari di Partita IVA che hanno subito ingenti perdite economiche per via dei lockdown e della pandemia da Covid-19 in generale.

Le domande per presentare richiesta di ottenimento del contributo perequativo sono scadute in data 28 dicembre 2021. Ad oggi chiariamo però degli altri aspetti in merito all’argomento analizzando appunto le domande poste all’attenzione dell’Agenzia.

Per esempio, se la richiesta viene accettata e il contributo erogato sotto forma di credito d’imposta, tale credito può essere poi ceduto a terzi? E ancora, una volta inviato il modulo di richiesta per il contributo, si può cambiare idea sull’utilizzo che si intende farne?

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Decreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perduto

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Contributo Perequativo: come funziona e chi può ottenerlo

Il contributo perequativo, così come gli altri contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni BIS, è destinato ai proprietari di Partita IVA che:

  • Sono professionisti autonomi;
  • Sono titolari di reddito d’impresa;
  • Producono reddito agrario.

Tale contributo spetta a condizione che:

  1. Si dimostri una perdita del fatturato e dei ricavi complessivi registrati per il 2020 pari ad almeno il 30% rispetto a quelli relativi all’anno 2019;
  2. La dichiarazione dei redditi relativa al 2020 sia stata presentata entro il 30 settembre 2021;
  3. La dichiarazione dei redditi relativa al 2019 sia stata correttamente presentata entro i 90 giorni successivi al termine della presentazione, e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.

La possibilità di richiedere il contributo è ormai scaduta alle ore 23:59 del 28 dicembre. Ma che cosa accadrà adesso? Quanto tempo ci vorrà per accettare le pratiche e per erogare i contributo spettanti? In che modo può essere utilizzato il contributo? Se si sceglie il credito, lo si può poi cedere a terzi?

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Invio richiesta e monitoraggio dell’esito

Rispondiamo a queste domande analizzando gli argomenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta al contribuente che ha scritto alla posta di FiscoOggi.

Intanto, è bene chiarire da subito che non sono state ancora divulgate le tempistiche che serviranno per valutare tutte le richieste presentate per l’ottenimento del contributo perequativo e per, eventualmente, procedere alla loro approvazione.

In ogni caso, tutti i contribuenti che hanno presentato la domanda, potranno monitorarne l’andamento accedendo alla propria Area Riservata sul portale che hanno scelto per trasmettere la richiesta. Il contributo perequativo infatti poteva essere richiesto mediante due differenti piattaforme, quali:

Sempre accedendo allo stesso servizio, sarà possibile, una volta valutata la richiesta, visualizzare l’esito. Il contribuente infatti non riceverà alcuna comunicazione esterna, l’unico modo per conoscere se la richiesta è stata accettata sarà mediante i suddetti portali.

A quel punto, se la domanda per il contributo perequativo dovesse essere accettata, il beneficiario potrà vedere da subito l’importo spettante in base alla modalità di utilizzo scelta, nonché la data in cui il contributo sarà erogato. Se dovesse essere negata, egli visualizzerà invece i motivi del rigetto.

Leggi anche: “Fondo perduto emergenza Covid? Sì anche in caso di debiti

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Contributo Perequativo: come si utilizza, cambio concesso fino all’esito

Parliamo appunto di “diverse modalità di utilizzo” perché il contributo perequativo può essere richiesto alternativamente:

  • Tramite bonifico direttamente sul proprio conto corrente;
  • Sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con l’F24, ai sensi dell’art. 17 del DL n. 241 del 9 luglio 1997.

La scelta tra ricevere l’importo spettante in denaro oppure tramite credito viene richiesta al contribuente al momento della compilazione della richiesta del contributo perequativo. In seguito all’opzione selezionata nella domanda però, è possibile modificare la scelta anche dopo il 28 dicembre e fino a quando il contribuente non otterrà l’esito, positivo o negativo.

Per modificare la richiesta sarà necessario sempre accedere ai portali di cui sopra. La scelta tra credito d’imposta o bonifico è l’unica opzione che è possibile modificare fin quando non si otterrà l’esito. In seguito all’accettazione o al diniego del contributo, la scelta diventerà irrevocabile.

Viene chiarito inoltre che la modalità di utilizzo del contributo a fondo perduto si riferisce all’intero importo spettante. In altre parole, non è possibile richiedere parte della somma tramite bonifico e parte sotto forma di credito d’imposta. La scelta dovrà riferirsi infatti all’intero importo del contributo perequativo.

In risposta all’ultimo quesito posto dal contribuente, ovvero se il credito possa essere ceduto a terzi soggetti, la risposta è negativa. Se si sceglie il credito d’imposta, questo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a fronte del pagamento delle imposte, dei contributi INPS e delle somme dovute allo Stato, agli enti locali e previdenziali.

Leggi anche: “Fondo Perduto del DL Sostegni percepito senza diritto: cosa accade



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TAGS: Contributo Perequativo, Decreto Sostegni BIS, fisco, fisco oggi, fondi

Autore: Redazione Online

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