La dichiarazione di conformità degli impianti, comunemente chiamata DiCo, è il documento con cui l’impresa installatrice attesta, al termine dei lavori e dopo le verifiche previste, che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte. Non è una generica “certificazione della casa”: riguarda l’impianto e l’intervento descritti nel documento, insieme al progetto, allo schema e agli altri allegati obbligatori.

La disciplina principale è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, entrato in vigore il 27 marzo 2008 e aggiornato nel 2022 per gli impianti elettronici, telefonici, dati e in fibra ottica. La DiCo è necessaria per nuovi impianti, trasformazioni e ampliamenti; non viene invece richiesta per ogni intervento di manutenzione ordinaria.

Capire chi deve rilasciarla e come rimediare quando manca è importante soprattutto durante una ristrutturazione, una compravendita, la richiesta di agibilità o l’attivazione di una nuova fornitura. La soluzione cambia radicalmente a seconda che l’impianto sia stato realizzato prima o dopo il 27 marzo 2008: la dichiarazione di rispondenza non è un sostituto universale della DiCo.

Che cos’è la dichiarazione di conformità

Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 37/2008, al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dopo aver eseguito le verifiche richieste, comprese quelle di funzionalità. Con la firma, il titolare o il legale rappresentante e il responsabile tecnico dichiarano che l’opera è conforme al progetto, alle norme applicabili e alle istruzioni dei produttori.

La DiCo ha quindi una funzione precisa: documenta la responsabilità dell’impresa che ha eseguito l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento. Non sostituisce una perizia sullo stato di tutti gli impianti dell’edificio, non certifica automaticamente le parti preesistenti non interessate dai lavori e non garantisce che l’impianto resterà conforme dopo modifiche successive.

Nel rifacimento parziale la dichiarazione si riferisce alla parte oggetto dell’intervento. Deve però indicare espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni dell’impianto esistente; progetto e dichiarazione devono considerare sicurezza e funzionalità dell’intero sistema per quanto coinvolto dall’opera.

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Quali impianti rientrano nel D.M. 37/2008

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Se l’impianto è collegato a una rete di distribuzione, la disciplina opera dal punto di consegna o dal punto terminale di rete.

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Lettera Categoria di impianto Esempi pratici
a Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso dell’energia elettrica; protezione da scariche atmosferiche; automazione di porte, cancelli e barriere Quadri, circuiti, prese, messa a terra, fotovoltaico lato impianto, cancello automatico
b Impianti radiotelevisivi ed elettronici per segnali TV, telefono e dati, sicurezza, fibra ottica e infrastrutture destinate a ospitarli Antenne, rete dati fissa, cablaggio in fibra, videocitofonia e sistemi di sicurezza elettronici
c Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese evacuazione dei prodotti della combustione e condense, ventilazione e aerazione Caldaie, pompe di calore, climatizzatori, VMC e pannelli radianti
d Impianti idrici e sanitari Distribuzione dell’acqua e impianto sanitario dell’edificio
e Distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo Tubazioni gas, apparecchi collegati, ventilazione e scarico fumi collegati all’impianto
f Sollevamento di persone o cose Ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili
g Protezione antincendio Rilevazione e allarme incendio, idranti, spegnimento automatico ed evacuazione fumi

La modifica del 2022 ha aggiornato la lettera b), includendo espressamente segnali telefonici e dati, fibra ottica e relative infrastrutture. Per gli edifici soggetti agli obblighi di infrastrutturazione digitale esistono inoltre adempimenti specifici collegati alla segnalazione certificata di agibilità.

Quando è obbligatoria la DiCo

La dichiarazione deve essere rilasciata quando un’impresa abilitata realizza un nuovo impianto oppure esegue lavori di trasformazione o ampliamento. Rientrano, per esempio, il rifacimento completo dell’impianto elettrico, l’aggiunta di un nuovo circuito, la realizzazione di una linea gas, l’installazione di un impianto termico o una modifica che cambia sostanzialmente caratteristiche e destinazione del sistema.

Non è sufficiente basarsi sul nome commerciale del lavoro. La sostituzione di un apparecchio può essere manutenzione ordinaria in un caso e trasformazione dell’impianto in un altro. Contano modifiche a potenza, alimentazione, schema, sicurezza, evacuazione dei fumi e componenti fissi. L’installatore deve inquadrare correttamente l’intervento e indicarlo nella documentazione.

Manutenzione ordinaria

Il D.M. 37/2008 esclude la manutenzione ordinaria dall’obbligo di affidamento previsto per installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Per una semplice riparazione o sostituzione con componente equivalente, che non modifica struttura o destinazione dell’impianto, non nasce normalmente una nuova DiCo. Restano necessari fattura o rapporto di intervento e gli eventuali documenti richiesti dalla disciplina specifica dell’apparecchio.

Non bisogna però usare l’etichetta “manutenzione” per lavori che in realtà ampliano o trasformano l’impianto. Aggiungere un quadro, una linea, una zona termica o modificare lo scarico dei prodotti della combustione può richiedere progetto e dichiarazione.

Intervento parziale

Quando si rifà soltanto una parte, l’impresa non certifica automaticamente tutto ciò che esisteva prima. La DiCo descrive il nuovo lavoro e dichiara la compatibilità con l’impianto preesistente. Se la parte vecchia presenta condizioni che impediscono un collegamento sicuro, l’impresa deve segnalarle e non può limitarsi a rilasciare un modulo privo di riscontri.

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Casi pratici: quando chiedere la dichiarazione

Nel rifacimento completo di un bagno, l’impresa idraulica rilascia la DiCo per l’impianto idrico-sanitario nuovo o trasformato. Se intervengono anche elettricista e installatore gas, ciascuna impresa produce la documentazione per il proprio ambito. Un’unica dichiarazione generica dell’impresa edile non sostituisce quelle degli impiantisti abilitati.

Per un climatizzatore monosplit, l’installatore deve valutare sia il circuito frigorifero sia l’alimentazione e gli scarichi collegati. La documentazione del produttore e gli adempimenti F-gas non sostituiscono la DiCo relativa ai lavori impiantistici eseguiti. Se occorre creare una nuova linea elettrica, la relativa opera deve essere realizzata e dichiarata da impresa abilitata per la lettera a).

La sostituzione di una caldaia con apparecchio equivalente richiede comunque i documenti previsti dalla disciplina termica e dal lavoro concretamente eseguito; se cambiano potenza, combustibile, tubazioni, evacuazione fumi o configurazione, è ancora più evidente la trasformazione dell’impianto. Installatore, manutentore e tecnico devono distinguere DiCo, libretto di impianto e rapporto di controllo di efficienza energetica.

Nel fotovoltaico, la dichiarazione copre l’impianto elettrico realizzato dall’impresa e si coordina con progetto, schema unifilare, documenti di connessione, regolamento di esercizio e dichiarazioni dei componenti. Nessuno di questi documenti, preso da solo, sostituisce automaticamente gli altri.

Per una cucina a gas, spostare il punto di utilizzo, modificare la tubazione o cambiare le condizioni di ventilazione e scarico può configurare una trasformazione. La semplice consegna del manuale del piano cottura non certifica tubazione, prova di tenuta e condizioni del locale. Nel dubbio, il preventivo deve indicare esplicitamente quale parte dell’impianto sarà modificata e quale documentazione verrà rilasciata.

Per cancelli automatici, ascensori e sistemi antincendio si sovrappongono discipline di prodotto, manutenzione e verifiche periodiche. La DiCo prevista dal D.M. 37/2008 rimane riferita all’installazione impiantistica e non assorbe marcatura CE, fascicolo tecnico, verbali di verifica o pratiche antincendio richiesti dalle norme specifiche.

Chi può rilasciare la dichiarazione di conformità

La DiCo viene rilasciata dall’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori, non da un professionista estraneo all’intervento. Il documento è sottoscritto dal titolare o legale rappresentante e dal responsabile tecnico dell’impresa per la specifica lettera di abilitazione.

L’iscrizione alla Camera di commercio da sola non basta: la visura o il certificato di riconoscimento deve riportare l’abilitazione pertinente all’impianto. Un’impresa abilitata per impianti idrici non può certificare automaticamente un impianto elettrico o gas.

Gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici possono operare sui propri impianti nei limiti previsti dal decreto e utilizzano il modello dedicato, sottoscritto dal responsabile dell’ufficio tecnico. È una fattispecie diversa dai lavori commissionati da un privato a un installatore.

Il professionista interviene nel progetto, non sostituisce l’installatore

Un ingegnere, architetto, perito o altro professionista competente può redigere il progetto quando l’impianto supera le soglie dell’articolo 5 o per la propria specifica competenza. La firma del progettista non sostituisce però la DiCo dell’impresa esecutrice. Nei casi sotto soglia, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice; sopra soglia occorre un professionista iscritto all’albo secondo la competenza tecnica richiesta.

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Quando serve il progetto firmato da un professionista

Ogni installazione, trasformazione o ampliamento deve essere progettato. La differenza riguarda chi può firmare il progetto. L’articolo 5, comma 2, individua i casi in cui serve un professionista iscritto all’albo: tra questi rientrano, con soglie e condizioni diverse, impianti elettrici di maggiore potenza o superficie, utenze condominiali, locali soggetti a normativa specifica, impianti elettronici connessi a impianti elettrici soggetti a progetto professionale, climatizzazione oltre determinate potenze, impianti gas oltre soglia o con canne fumarie collettive e impianti antincendio più complessi.

Per l’impianto elettrico di una singola abitazione, a titolo esemplificativo, il progetto professionale è richiesto quando la potenza impegnata supera 6 kW oppure la superficie dell’unità supera 400 m²; vi sono inoltre casi sempre soggetti per rischio o destinazione. Per immobili commerciali, terziario e altri usi la soglia di superficie scende a 200 m². La verifica non va fatta sulla sola potenza del contatore: devono essere considerate tutte le condizioni dell’articolo 5.

Il progetto contiene almeno schemi, disegni planimetrici e relazione tecnica su consistenza, tipologia, materiali e misure di sicurezza. Se durante il cantiere l’opera cambia, il progetto deve essere integrato con la documentazione delle varianti.

Quali documenti non sostituiscono la DiCo

Molti fascicoli immobiliari contengono documenti tecnici utili ma diversi dalla dichiarazione dell’impresa installatrice. Il manuale del prodotto spiega uso e manutenzione dell’apparecchio; la dichiarazione UE o la marcatura CE riguarda la conformità del prodotto alla disciplina applicabile; la DiCo attesta invece l’installazione dell’impianto nell’edificio. Un apparecchio certificato può essere collegato male e, al contrario, una posa corretta non elimina l’obbligo di utilizzare prodotti idonei.

Il libretto di impianto termico raccoglie dati, generatori e manutenzioni della climatizzazione. Il rapporto di controllo documenta l’attività periodica eseguita dal manutentore. Nessuno dei due sostituisce la dichiarazione rilasciata alla realizzazione o trasformazione dell’impianto.

Anche collaudi e verbali di verifica hanno scopi specifici. Per esempio, negli ambienti di lavoro il D.P.R. 462/2001 disciplina denuncia e verifiche periodiche di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche; la messa in esercizio parte dalla verifica dell’installatore e dalla DiCo, ma gli adempimenti successivi restano autonomi.

L’APE descrive la prestazione energetica dell’immobile, la pratica ENEA riguarda determinate agevolazioni e la relazione ex Legge 10 documenta requisiti energetici di progetto. Sono documenti importanti, ma non provano da soli la conformità elettrica, idrica, gas o termica dell’impianto realizzato.

Il modo corretto di leggere il fascicolo è quindi per funzioni: progetto e schema spiegano che cosa doveva essere e che cosa è stato costruito; la DiCo individua impresa e responsabilità della posa; manuali e dichiarazioni di prodotto qualificano gli apparecchi; libretti e rapporti registrano esercizio e manutenzione; autorizzazioni e pratiche amministrative dimostrano gli adempimenti verso gli enti.

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Modulo e allegati obbligatori della DiCo

Il modello vigente deriva dagli allegati sostituiti con il decreto direttoriale 19 maggio 2010. Consegnare soltanto la prima pagina firmata non produce un fascicolo completo: gli allegati obbligatori sono parte integrante della dichiarazione.

La documentazione deve comprendere:

  • il progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;
  • la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
  • lo schema dell’impianto realizzato;
  • il riferimento a dichiarazioni precedenti o parziali già esistenti;
  • copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa;
  • eventuali attestazioni richieste quando sono impiegati prodotti o sistemi privi di norme tecniche applicabili, nei casi disciplinati dal modello.

Lo schema realizzato può coincidere con il progetto quando questo rappresenta esattamente l’opera finale. La relazione materiali non è un elenco commerciale generico: deve permettere di identificare prodotti, caratteristiche di sicurezza e conformità alle norme applicabili.

Che cosa controllare sul documento

Il committente dovrebbe verificare che indirizzo e unità immobiliare siano corretti, che la lettera di abilitazione corrisponda all’impianto, che sia selezionato il tipo di intervento, che progetto e allegati siano elencati e presenti e che compaiano le firme richieste. Vanno inoltre controllati data, riferimenti dell’impresa e compatibilità con eventuali parti preesistenti.

Consegna e deposito: chi deve fare cosa

L’impresa consegna la DiCo e gli allegati al committente. L’articolo 11 prevede inoltre il deposito allo Sportello unico per l’edilizia del Comune in cui si trova l’impianto entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, secondo le procedure territoriali, oggi spesso telematiche. Lo Sportello unico svolge i successivi adempimenti verso la Camera di commercio per i controlli sull’abilitazione dell’impresa.

Il committente deve conservare il fascicolo insieme ai documenti dell’immobile. Per gli impianti termici vanno conservati anche libretto, rapporti di controllo, manuali e documentazione del generatore; per altri impianti possono esistere verifiche e registrazioni aggiuntive.

Come recuperare una copia smarrita

La prima richiesta va rivolta all’impresa che ha eseguito il lavoro. Se la dichiarazione è stata depositata, si può chiedere accesso o copia al SUE/SUAP del Comune seguendo la procedura locale. Possono averne copia anche costruttore, precedente proprietario, amministratore per le parti comuni o tecnico che ha seguito i lavori.

La dichiarazione non “scade” dopo dieci anni e non deve essere rinnovata a ogni vendita. Deve però essere affiancata dalle nuove DiCo relative alle modifiche successive. Una vecchia dichiarazione non copre lavori realizzati dopo il suo rilascio.

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DiCo e DiRi: differenze e limiti

La dichiarazione di rispondenza, o DiRi, è una procedura sostitutiva circoscritta dall’articolo 7, comma 6. Può essere utilizzata quando la DiCo non è stata prodotta o non è più reperibile, ma soltanto per impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, quindi prima del 27 marzo 2008.

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Voce DiCo DiRi
Quando si usa Nuova installazione, trasformazione o ampliamento DiCo assente o irreperibile per impianto realizzato prima del 27 marzo 2008
Chi la firma Impresa installatrice che ha eseguito i lavori, con responsabile tecnico Professionista con requisiti ed esperienza previsti; nei casi sotto soglia può operare anche il responsabile tecnico di impresa abilitata con almeno cinque anni nel ruolo
Base della dichiarazione Progetto, lavori eseguiti, verifiche e allegati Sopralluoghi, verifiche e accertamento della rispondenza alla normativa applicabile all’epoca
Può coprire lavori post-2008? Sì, se rilasciata dall’impresa esecutrice per quei lavori No
Durata Non ha scadenza, ma non copre modifiche successive Non ha scadenza, ma fotografa l’impianto verificato e non copre lavori successivi

Per gli impianti che superano le soglie di progetto professionale, la DiRi è resa da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze, che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato. Negli altri casi può essere resa anche dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che ricopra quel ruolo da almeno cinque anni.

La DiRi non afferma necessariamente che un vecchio impianto rispetti ogni norma pubblicata nel 2026. Il dichiarante compie verifiche e accertamenti per valutarne la rispondenza ai requisiti di sicurezza applicabili, tenendo conto dell’epoca di realizzazione. Se emergono difetti, prima di dichiarare la rispondenza sono necessari interventi di adeguamento.

Cosa fare se la DiCo manca

La data dell’impianto è il primo bivio. Per un impianto anteriore al 27 marzo 2008, dopo aver cercato il documento presso impresa e Comune, si può valutare una DiRi. Per un impianto successivo non è possibile incaricare un tecnico di produrre una DiRi “retroattiva”.

Se il lavoro post-2008 è stato eseguito da un’impresa ancora attiva, bisogna chiederle il fascicolo o verificare il deposito comunale. Se la DiCo non è mai stata rilasciata, occorre ricostruire contratto, fatture, progetto e responsabilità. Una nuova impresa non può firmare come se avesse eseguito il vecchio lavoro: può ispezionare l’impianto, individuare non conformità ed eseguire gli interventi necessari, rilasciando la DiCo per le opere effettivamente realizzate e per il perimetro dichiarato.

In presenza di pericolo, l’obiettivo immediato non è ottenere un foglio ma mettere l’impianto in sicurezza. Un documento falso, incompleto o firmato senza verifiche non protegge proprietario e utilizzatori e può aggravare le responsabilità.

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Compravendita e locazione: la DiCo è obbligatoria?

Non esiste oggi una regola generale che renda nullo l’atto di vendita o il contratto di locazione perché manca la DiCo. L’articolo 13 del D.M. 37/2008, che conteneva specifici obblighi documentali per i trasferimenti, è stato abrogato nel 2008 dall’articolo 35 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008.

Questo non rende irrilevante lo stato degli impianti. Il venditore deve evitare dichiarazioni inesatte o reticenti, le parti possono disciplinare nell’atto consegna dei documenti, stato degli impianti e assunzione dei costi, e il notaio o il tecnico possono chiedere la documentazione per tutelare l’acquirente. Se viene promessa la conformità e l’impianto non lo è, possono sorgere rimedi contrattuali e richieste di risarcimento.

In locazione il proprietario deve consegnare un immobile idoneo all’uso e mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza. Mancanza del fascicolo e pericolosità dell’impianto sono però due questioni diverse: l’assenza della carta non dimostra automaticamente un guasto, così come la presenza di una vecchia DiCo non esclude modifiche abusive successive.

Agibilità e dichiarazione di conformità

Per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di agibilità, l’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 richiede la documentazione relativa alla sicurezza degli impianti. La SCA è corredata dalla dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti alle condizioni previste dalla disciplina vigente oppure, nei casi previsti, dal certificato di collaudo.

La necessità della documentazione va verificata rispetto ai lavori che hanno inciso sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Per gli edifici soggetti agli obblighi digitali si aggiunge l’attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga nei casi previsti.

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Nuovi allacci di luce, gas e acqua

Il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, consegna al distributore o venditore copia della DiCo, senza gli allegati obbligatori, oppure la DiRi nei casi ammessi. La documentazione è richiesta anche in alcune domande di aumento della potenza elettrica indicate dall’articolo 8.

Questo obbligo non significa che la DiCo debba essere ripresentata per ogni semplice cambio di fornitore o voltura. Riguarda il nuovo allaccio e le specifiche ipotesi previste. Il distributore può sospendere la fornitura dopo congruo avviso quando non riceve i documenti richiesti.

Per i nuovi impianti a gas si applica inoltre la procedura di accertamento documentale prevista da ARERA con la deliberazione 40/2014/R/gas. Il cliente riceve i moduli H/40 e I/40; l’installatore compila la parte di propria competenza e allega la documentazione tecnica necessaria. L’attivazione avviene dopo l’esito positivo dell’accertamento: non è corretto ridurre questa procedura alla sola consegna di una fotocopia della DiCo.

Quanto costa la dichiarazione di conformità

La DiCo non dovrebbe essere venduta come certificato separato dopo il lavoro: il suo rilascio è un obbligo dell’impresa installatrice e il costo è compreso nel corrispettivo dell’intervento, insieme a prove, documentazione e adempimenti. Un preventivo per un nuovo impianto che esclude espressamente la DiCo è un segnale da non ignorare.

Hanno invece un costo autonomo il sopralluogo su un impianto esistente, le misure strumentali, la ricostruzione degli schemi, il progetto mancante, la DiRi quando ammessa e gli eventuali adeguamenti. Le fasce seguenti sono indicazioni di mercato 2026, non tariffe ufficiali.

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Prestazione Costo indicativo Nota
DiCo per nuovo lavoro Compresa nel prezzo dell’intervento Progetto professionale e pratiche speciali possono essere voci separate
Verifica iniziale di impianto residenziale 150-400 € Varia per tipologia, dimensioni, prove e accessibilità
DiRi per impianto semplice, quando ammessa 300-700 € Comprende sopralluogo e verifiche di base; schemi e prove complesse possono aumentare il costo
DiRi per impianto esteso o attività 700-1.500 € e oltre Dipende da potenza, rischio, documenti, numero di quadri o apparecchi e prove richieste
Adeguamenti e rifacimenti Da computare a parte La dichiarazione non può essere rilasciata finché le condizioni riscontrate non sono compatibili con la sicurezza

Prima dell’incarico vanno chiariti perimetro della verifica, prove comprese, schemi da produrre, eventuale progetto, deposito, IVA e lavori esclusi. Il prezzo più basso non è confrontabile se manca una parte del fascicolo.

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Sanzioni e responsabilità

L’articolo 15 del D.M. 37/2008 prevede, per le violazioni degli obblighi dell’articolo 7, sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro, determinate considerando entità e complessità dell’impianto e grado di pericolosità. Per le altre violazioni del decreto sono previste sanzioni da 1.000 a 10.000 euro.

Le conseguenze non si esauriscono nella sanzione amministrativa. In caso di incendio, folgorazione, fuga di gas o altro danno, impresa, responsabile tecnico, progettista, committente e proprietario possono rispondere secondo il rispettivo ruolo. Una DiCo formalmente presente non elimina la responsabilità se lavori o verifiche sono stati eseguiti male.

Il committente deve affidare i lavori a imprese abilitate e il proprietario deve adottare le misure necessarie per conservare sicurezza e funzionalità, rispettando le istruzioni di uso e manutenzione.

Checklist prima di pagare il saldo

  • controllare l’abilitazione dell’impresa per la lettera corretta;
  • verificare che il progetto sia firmato dal soggetto competente;
  • ottenere modulo DiCo compilato e firmato;
  • ricevere progetto, schema realizzato, relazione materiali e certificato dei requisiti dell’impresa;
  • controllare i riferimenti alle parti preesistenti e la compatibilità dichiarata;
  • conservare fatture, rapporti di prova, manuali e fotografie dell’impianto prima delle chiusure;
  • verificare il deposito comunale secondo la procedura locale;
  • non accettare una promessa generica di invio “in seguito” senza una scadenza scritta.
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Domande frequenti

La dichiarazione di conformità scade?

No. Non ha una scadenza periodica, ma riguarda l’impianto e i lavori descritti alla data del rilascio. Trasformazioni e ampliamenti successivi richiedono la propria documentazione.

Una DiCo senza allegati è valida?

Il fascicolo è incompleto. Progetto, schema, relazione materiali, riferimenti alle dichiarazioni precedenti e certificato dei requisiti dell’impresa sono allegati obbligatori nei casi indicati dal modello.

Può firmarla un elettricista diverso da quello che ha eseguito i lavori?

Non come DiCo originaria. La dichiarazione è responsabilità dell’impresa esecutrice. Un’altra impresa può verificare ed eseguire nuovi lavori, rilasciando la DiCo per ciò che ha effettivamente realizzato.

La DiRi vale per un impianto realizzato nel 2015?

No. La DiRi sostitutiva prevista dal D.M. 37/2008 è limitata agli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008.

La DiCo è obbligatoria per vendere casa?

La sua mancanza non rende automaticamente nullo l’atto. È comunque opportuno verificare impianti e documenti, dichiarare correttamente la situazione e disciplinare nell’atto responsabilità e interventi necessari.

Serve per affittare un appartamento?

Non esiste un obbligo generale di allegarla al contratto, ma il locatore deve consegnare un immobile idoneo e sicuro. Contratto, disciplina regionale e specifica destinazione possono richiedere ulteriori documenti.

Serve una nuova DiCo quando si sostituisce la caldaia?

Dipende dal lavoro. Se la sostituzione modifica impianto, potenza, combustibile, evacuazione fumi o altre caratteristiche rilevanti, l’impresa deve documentare l’intervento secondo il D.M. 37/2008 e le norme specifiche. Una manutenzione con componente equivalente può avere un inquadramento diverso.

Il certificato della caldaia sostituisce la DiCo?

No. Marcatura, dichiarazioni del produttore, libretto di impianto e rapporti di controllo hanno funzioni differenti dalla dichiarazione dell’impresa installatrice.

È sufficiente la fattura dell’installatore?

No. La fattura prova il rapporto economico, ma non sostituisce il modello e gli allegati tecnici previsti dal decreto.

Come verificare se l’impresa è abilitata?

Si controlla la visura camerale o il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, verificando che sia presente la lettera corrispondente all’impianto.

La DiCo certifica anche l’impianto preesistente?

Non automaticamente. Nei lavori parziali riguarda la parte realizzata e deve dichiararne la compatibilità con l’esistente. Il perimetro va letto nel modulo, nel progetto e nello schema.

Fonti normative essenziali