I costi della sicurezza in cantiere non si calcolano applicando una percentuale fissa all’importo dei lavori. Devono derivare dalle misure effettivamente previste per quello specifico cantiere: recinzioni, protezioni collettive, impianti di sicurezza, gestione delle interferenze, procedure particolari e coordinamento tra imprese. La stima deve essere analitica, coerente con il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e riferita alla durata reale delle lavorazioni.

La difficoltà principale nasce dal linguaggio. Nei preventivi e nei capitolati si usa spesso l’espressione generica “oneri della sicurezza”, ma la normativa distingue i costi della sicurezza del cantiere, definiti dal committente o dal coordinatore e non soggetti a ribasso, dagli oneri aziendali della sicurezza, che ogni impresa sostiene per gestire i rischi propri della sua attività. Confondere le due voci produce computi incompleti, offerte non confrontabili e, negli appalti pubblici, anche conseguenze sulla validità dell’offerta.

Questa guida spiega cosa rientra nella stima, chi deve redigerla, come si costruisce il computo, quando i costi possono essere pari a zero e come vengono trattati nel ribasso, nel contratto, nelle varianti e negli stati di avanzamento.

Costi e oneri della sicurezza: la differenza in breve

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Voce Che cosa copre Chi la determina Trattamento economico
Costi della sicurezza del cantiere Misure imposte dal PSC per interferenze, apprestamenti, protezioni collettive, impianti e procedure specifiche Coordinatore per la progettazione; negli affidamenti pubblici, stazione appaltante quando il PSC non è previsto Sono compresi nell’importo dei lavori ma separati dalla parte assoggettata a ribasso
Costi da interferenza del DUVRI Misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi generati dall’incontro tra attività diverse Datore di lavoro committente o soggetto responsabile dell’affidamento Devono essere indicati nel contratto e non sono soggetti a ribasso
Oneri aziendali della sicurezza Gestione dei rischi propri dell’impresa: organizzazione, formazione, sorveglianza, DPI ordinari e misure connesse alle sue lavorazioni Datore di lavoro e impresa offerente Sono compresi nel prezzo dell’impresa; negli appalti pubblici vanno indicati separatamente nell’offerta e sono verificati per congruità
Compenso dei professionisti della sicurezza Redazione e aggiornamento del PSC, coordinamento in progettazione ed esecuzione Committente o stazione appaltante È una prestazione professionale e non coincide con il computo delle misure di sicurezza

La distinzione non è solo terminologica. I costi del primo gruppo sono legati alle scelte organizzative del committente e alle interferenze dello specifico cantiere. Gli oneri aziendali esistono invece anche quando lavora una sola impresa e non viene redatto un PSC, perché ogni datore di lavoro deve comunque proteggere i propri addetti dai rischi della lavorazione.

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Qual è la normativa di riferimento

Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008. L’articolo 100 rinvia all’Allegato XV per i contenuti minimi del PSC e per la stima dei costi. Il punto 4 dell’Allegato stabilisce quali categorie devono essere considerate, come deve essere costruita la stima, quali prezzi usare e come liquidare gli importi durante l’esecuzione.

Per i contratti d’appalto, d’opera, di somministrazione e di subappalto interessati da rischi interferenziali, l’articolo 26, comma 5, impone inoltre di indicare specificamente i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre tali rischi. La mancata indicazione è collegata dalla norma alla nullità del contratto e i relativi costi non possono essere ribassati.

Negli appalti pubblici si aggiunge il D.Lgs. 36/2023. L’articolo 41, comma 14, prevede che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. L’articolo 108, comma 9, riguarda invece l’offerta dell’operatore economico: devono essere indicati, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, salvo le forniture senza posa e i servizi di natura intellettuale.

Per verificare la disciplina vigente è utile consultare anche l’edizione coordinata del Testo Unico pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. La versione disponibile a gennaio 2026 incorpora anche gli aggiornamenti normativi entrati in vigore alla fine del 2025.

Quando serve la stima dei costi nel PSC

La stima è una parte obbligatoria del PSC. Il piano, in termini generali, deve essere predisposto nei cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Il coordinatore per la progettazione analizza il programma dei lavori, individua le interferenze e traduce in voci economiche le misure che il piano impone.

Se inizialmente è prevista una sola impresa ma durante l’esecuzione ne entra una seconda, il committente deve rivalutare gli obblighi di coordinamento. Non è corretto lasciare invariato il quadro economico se l’ingresso di nuove imprese produce recinzioni interne, sfasamenti delle lavorazioni, protezioni comuni o altre misure non previste.

Quando il PSC non è richiesto, non significa che la sicurezza non abbia costi. Restano gli oneri aziendali delle imprese e, se ricorrono le condizioni dell’articolo 26, può essere necessario il DUVRI con la valutazione dei costi da interferenza. PSC e DUVRI nascono però da campi applicativi diversi: prima di scegliere il documento occorre verificare il tipo di cantiere, il luogo, il committente e le attività affidate.

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Quali voci rientrano nei costi della sicurezza

Il punto 4.1.1 dell’Allegato XV individua sette famiglie di costo. Non basta che un elemento sia utile in cantiere: deve essere previsto dal PSC o reso necessario dalle scelte di coordinamento e dalle interferenze analizzate nel piano.

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Categoria prevista dall’Allegato XV Esempi possibili Condizione da verificare
Apprestamenti previsti nel PSC Ponteggi, trabattelli, parapetti, passerelle, armature degli scavi, recinzioni, spogliatoi e servizi igienici Devono essere richiesti e dimensionati nel piano; la semplice presenza in cantiere non basta a qualificare automaticamente l’intero costo
Misure preventive, protettive e DPI per interferenze Schermi, segregazioni, protezioni o DPI aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di lavorazioni I DPI ordinari contro il rischio proprio dell’impresa restano oneri aziendali
Impianti di sicurezza Impianto di terra, protezione dalle scariche atmosferiche, antincendio ed evacuazione fumi La voce deve riflettere l’uso effettivo nel cantiere e la durata prevista
Mezzi e servizi di protezione collettiva Segnaletica, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, primo soccorso e gestione comune delle emergenze Va evitata la duplicazione con altre voci del computo o con obblighi già inclusi nei prezzi delle lavorazioni
Procedure previste per specifici motivi di sicurezza Presidi, assistenza a manovre, controllo accessi o procedure eccezionali imposte dal PSC La procedura deve essere descritta, misurabile e collegata a un rischio concreto
Sfasamento spaziale o temporale Turni separati, sospensioni localizzate, percorsi alternativi o fasi aggiuntive per evitare interferenze Si stima il maggiore costo determinato dalla scelta di sicurezza, non l’intera lavorazione
Coordinamento e uso comune Gestione condivisa di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e protezioni collettive Le modalità di utilizzo e controllo devono risultare dal PSC

I ponteggi sono sempre costi della sicurezza?

L’Allegato XV include i ponteggi nell’elenco degli apprestamenti, ma il loro trattamento economico richiede la lettura del progetto e del PSC. Se il ponteggio è espressamente previsto come apprestamento necessario alla sicurezza del cantiere, il relativo costo di utilizzo può rientrare nella stima. Se invece è scelto principalmente come mezzo produttivo per eseguire una lavorazione, non è prudente spostarne automaticamente tutto il prezzo nel capitolo non ribassabile.

La classificazione deve essere motivata dal coordinatore e resa coerente tra PSC, computo e capitolato. Lo stesso criterio vale per gru, impianti, recinzioni e servizi: l’elenco normativo non trasforma qualsiasi attrezzatura presente in un costo speciale della sicurezza.

Quali spese non vanno inserite automaticamente

Gli obblighi ordinari dell’impresa non possono essere trasferiti senza distinzione nel computo del PSC. In linea generale sono oneri aziendali la formazione e l’addestramento dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione del servizio di prevenzione, i DPI necessari contro i rischi propri della lavorazione, la manutenzione ordinaria delle attrezzature e l’adozione di macchine conformi.

Queste spese concorrono alla formazione del prezzo offerto dall’impresa. Possono entrare nei costi del PSC soltanto per la quota o la misura aggiuntiva specificamente richiesta per gestire un’interferenza o una scelta particolare del piano. Un casco normalmente dovuto dal datore di lavoro non diventa un costo interferenziale; un dispositivo aggiuntivo imposto dal PSC per una precisa sovrapposizione può invece essere stimato.

Non vanno inoltre inseriti:

  • importi generici privi di quantità, prezzo unitario o motivazione;
  • percentuali forfettarie applicate al totale dei lavori senza analisi;
  • lo stesso costo già compreso integralmente in una lavorazione del computo;
  • l’utile d’impresa presentato come misura di sicurezza;
  • il compenso del coordinatore o del professionista che redige il piano;
  • misure non previste nel PSC e non giustificate da un aggiornamento formale.
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Come si calcolano i costi della sicurezza

L’Allegato XV richiede una stima congrua e analitica per singole voci, a corpo o a misura. Il procedimento corretto parte dal rischio e dalla misura prevista, non da una percentuale scelta a posteriori.

  1. Leggere PSC, layout e cronoprogramma. Per ogni fase si individuano interferenze, protezioni comuni, apprestamenti e procedure imposte.
  2. Definire l’unità di misura. Una recinzione può essere misurata in metri, un parapetto in metri lineari, un noleggio in mesi, una procedura in ore o a corpo quando non è sensato scomporla ulteriormente.
  3. Calcolare quantità e durata. Il costo deve riferirsi al periodo reale di utilizzo, includendo le fasi di montaggio, controllo, manutenzione e smontaggio quando applicabili.
  4. Individuare il prezzo unitario. Si usano elenchi prezzi standard o specializzati, prezzari ufficiali vigenti nell’area, elenchi del committente o, se non applicabili, analisi complete basate su indagini di mercato.
  5. Verificare che il prezzo sia completo. Quando necessario deve comprendere posa, smontaggio, manutenzione e ammortamento riferibile all’uso nel cantiere.
  6. Eliminare sovrapposizioni. Ogni voce va confrontata con il computo delle opere e con gli oneri già inclusi nei prezzi delle lavorazioni.
  7. Collegare la spesa al PSC. Descrizione e codice della voce dovrebbero permettere di risalire alla misura o alla fase di lavoro che l’ha generata.

Formula e legenda

La struttura di base del calcolo è:

CS = Σ (Qi × Pi)

  • CS = costo complessivo della sicurezza;
  • Σ = somma di tutte le voci ammesse;
  • Qi = quantità della singola voce, comprensiva della durata quando l’unità è temporale;
  • Pi = prezzo unitario completo della singola voce;
  • i = ciascuna misura prevista nel computo della sicurezza.

Per un noleggio la quantità può essere scomposta ulteriormente:

Costo noleggio = numero di elementi × durata × prezzo per elemento e periodo

Se, per esempio, occorrono 12 barriere per 4 mesi al prezzo ipotetico di 8 euro per barriera al mese, il costo è 12 × 4 × 8 = 384 euro. A questo si aggiungono eventuali montaggio, rimozione o trasporto soltanto se non sono già compresi nel prezzo unitario utilizzato.

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Esempio pratico di stima

Consideriamo una ristrutturazione con più imprese e alcune aree comuni. I valori che seguono sono puramente esemplificativi: per una pratica reale devono essere utilizzati il prezzario applicabile e le quantità del progetto.

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Voce Quantità Prezzo unitario ipotetico Importo
Recinzione e separazione dei percorsi 80 m 18 €/m 1.440 €
Parapetti comuni previsti dal PSC 60 m 14 €/m 840 €
Segnaletica e controllo degli accessi 1 corpo 350 € 350 €
Impianto di terra e verifiche iniziali 1 corpo 650 € 650 €
Manutenzione delle protezioni comuni 6 mesi 110 €/mese 660 €
Misure per lo sfasamento di lavorazioni interferenti 2 giornate 350 €/giorno 700 €
DPI aggiuntivi previsti per una specifica interferenza 8 kit 45 €/kit 360 €
Totale costi della sicurezza 5.000 €

Il totale non dimostra da solo che la stima sia corretta. Ogni voce deve trovare riscontro nel PSC e non deve duplicare un importo già compreso altrove. Se cambia il programma dei lavori, anche quantità e durate vanno verificate.

Esiste una percentuale obbligatoria?

No. La normativa non stabilisce che i costi della sicurezza debbano essere sempre il 2%, il 3% o un’altra quota del valore dell’opera. La percentuale può essere calcolata dopo la stima per analizzare l’incidenza, ma non può sostituire il computo analitico.

La formula dell’incidenza è:

Incidenza sicurezza (%) = costi della sicurezza ÷ importo dei lavori × 100

Nell’esempio precedente, se i lavori valgono 180.000 euro:

5.000 ÷ 180.000 × 100 = 2,78%

Il 2,78% è il risultato di quella specifica stima, non il coefficiente da riutilizzare in un altro cantiere. Due opere dello stesso importo possono avere costi molto diversi per durata, accessi, sovrapposizioni, vicinanza al traffico, lavori in quota o presenza di attività aperte al pubblico.

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Come si applica il ribasso

I costi individuati nel PSC sono compresi nell’importo complessivo dei lavori, ma rappresentano la parte da non assoggettare a ribasso. Negli appalti pubblici il principio è ribadito dall’articolo 41, comma 14, del Codice dei contratti.

Supponiamo che l’importo sia composto da 192.000 euro soggetti a ribasso e 8.000 euro di costi della sicurezza non ribassabili. Con un ribasso del 10%:

192.000 − 10% = 172.800 euro

Importo contrattuale = 172.800 + 8.000 = 180.800 euro, prima dell’IVA e delle altre voci eventualmente dovute.

Applicare il 10% anche agli 8.000 euro ridurrebbe una somma già determinata in funzione delle misure necessarie. Nei lavori privati il contratto e il capitolato dovrebbero riprodurre con chiarezza la stessa separazione, indicando l’importo non ribassabile e il documento da cui deriva.

Gli oneri aziendali nell’offerta pubblica

Gli oneri aziendali non vengono aggiunti una seconda volta ai costi del PSC. Sono una componente del prezzo dell’operatore e riguardano la sua organizzazione della sicurezza. L’articolo 108, comma 9, richiede che siano indicati separatamente nell’offerta economica, salvo le eccezioni per forniture senza posa e servizi intellettuali.

La stazione appaltante ne controlla la congruità rispetto all’impresa e alle prestazioni. Un importo simbolico o pari a zero non è automaticamente credibile: deve essere compatibile con l’attività e con gli obblighi che l’operatore deve sostenere. L’ANAC ha chiarito nel 2025 che l’indicazione separata resta necessaria anche nelle gare a prezzo fisso.

In pratica, i documenti di gara devono tenere distinti:

  • i costi della sicurezza da interferenza predeterminati dalla stazione appaltante e non ribassabili;
  • gli oneri aziendali dichiarati dal concorrente nel proprio prezzo;
  • i costi della manodopera, che seguono la disciplina specifica del Codice;
  • l’importo residuo sul quale viene formulato il ribasso.
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I costi della sicurezza possono essere pari a zero?

È possibile indicare zero soltanto quando, dopo una valutazione concreta, non esistono misure aggiuntive da stimare per interferenze o prescrizioni del committente. La conclusione deve essere motivata nei documenti dell’affidamento; non può dipendere dalla volontà di rendere più conveniente il preventivo.

In un cantiere con PSC, più imprese e misure comuni è normalmente difficile che la stima sia realmente nulla. Diverso è il caso di alcune forniture, prestazioni intellettuali o attività prive di interferenze, nelle quali il documento può spiegare perché non emergono costi aggiuntivi. Restano comunque gli oneri aziendali propri del soggetto esecutore.

Chi prepara, controlla e liquida la stima

Quando è previsto il PSC, la stima è predisposta dal coordinatore per la progettazione insieme al piano. Il committente o il responsabile dei lavori deve assicurarsi che l’elaborato sia presente e coerente con il progetto. Durante l’esecuzione, il coordinatore verifica l’applicazione delle misure e aggiorna il PSC quando cambiano interferenze, fasi o imprese.

Il direttore dei lavori liquida i costi in relazione allo stato di avanzamento, previa approvazione del coordinatore per l’esecuzione quando previsto. Non è quindi corretto pagare automaticamente l’intera somma all’avvio né riconoscere una percentuale dei lavori senza controllare quali misure siano state effettivamente attuate.

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Varianti, proroghe e sospensioni

Una variante può aggiungere lavorazioni, modificare gli accessi, prolungare i noleggi o creare interferenze nuove. In questi casi il PSC e la stima devono essere aggiornati. L’Allegato XV precisa che i costi della sicurezza della variante sono compresi nell’importo complessivo della variante e restano non ribassabili.

Una proroga non produce sempre un aumento automatico: occorre verificare quali apprestamenti e servizi rimangono effettivamente in funzione più a lungo. Se la recinzione, il ponteggio comune o l’illuminazione di emergenza devono essere mantenuti per altri tre mesi, la maggiore durata va quantificata. Se invece la misura era acquistata a corpo e non genera ulteriori spese, il solo slittamento della data non giustifica una duplicazione.

Cosa succede nel subappalto

L’ingresso di un subappaltatore non cancella né riduce le misure definite per il cantiere. L’impresa affidataria deve coordinare gli esecutori, verificare la coerenza dei POS e trasferire correttamente le quote economiche relative alle prestazioni affidate.

Negli appalti pubblici il Codice prevede regole specifiche sul pagamento al subappaltatore dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate. Per questo la ripartizione non dovrebbe essere nascosta in una percentuale generica: occorre individuare le misure che servono alla lavorazione affidata, evitare doppi conteggi e conservare la verifica del direttore dei lavori e del coordinatore.

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Come indicare i costi in un contratto privato

Anche in un appalto privato è opportuno separare in modo leggibile il prezzo delle opere, i costi della sicurezza non ribassabili e gli eventuali oneri professionali. Un buon contratto richiama la versione del PSC e allega il computo della sicurezza, evitando formule come “sicurezza compresa” senza importo.

È utile precisare:

  • l’importo complessivo dei costi della sicurezza e la loro non assoggettabilità a ribasso;
  • le modalità di contabilizzazione a misura o a corpo;
  • il pagamento collegato agli stati di avanzamento e alla verifica delle misure;
  • la procedura da seguire per varianti e nuove interferenze;
  • le responsabilità di affidataria, esecutrici e subappaltatori;
  • l’obbligo di rispettare PSC, POS e disposizioni del coordinatore.

Documenti da controllare

Prima di approvare il quadro economico o confrontare le offerte conviene verificare almeno:

  • PSC, planimetrie di cantiere e cronoprogramma;
  • computo metrico estimativo dedicato alla sicurezza;
  • prezzario utilizzato e analisi dei nuovi prezzi;
  • capitolato e contratto, con separazione delle somme non ribassabili;
  • POS delle imprese e coerenza con il PSC;
  • DUVRI, quando ricorrono gli obblighi dell’articolo 26;
  • offerta economica con oneri aziendali distinti, negli affidamenti pubblici;
  • verbali di coordinamento, aggiornamenti del piano e varianti;
  • contabilità, SAL e approvazione del coordinatore per la liquidazione.
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Errori frequenti da evitare

Applicare una percentuale standard

È l’errore più comune. La percentuale può descrivere l’incidenza finale, ma la cifra deve nascere dalle voci effettive del cantiere.

Confondere costi del PSC e oneri aziendali

I primi sono predeterminati in relazione allo specifico cantiere; i secondi dipendono dall’organizzazione dell’impresa. Sommarli due volte o sostituire gli uni con gli altri altera il prezzo.

Ribassare la quota della sicurezza

Il ribasso deve essere applicato alla base corretta. I costi della sicurezza individuati dal committente restano separati.

Computare qualsiasi DPI

I DPI ordinari sono normalmente oneri dell’impresa. Nel PSC si stimano quelli eventualmente richiesti per lavorazioni interferenti o misure aggiuntive specifiche.

Dimenticare durata e manutenzione

Per apprestamenti e servizi mantenuti nel tempo, il prezzo deve riflettere uso, montaggio, smontaggio, manutenzione e ammortamento quando applicabili.

Pagare senza verificare l’attuazione

La liquidazione segue l’avanzamento e richiede il controllo delle misure. Un costo previsto ma non realizzato non può essere trattato come una voce svincolata dalla sicurezza concreta.

Domande frequenti

Chi paga i costi della sicurezza?

Il committente li riconosce nel corrispettivo dell’appalto. Sono compresi nell’importo totale dell’opera e destinati alle misure previste per lo specifico cantiere.

I costi della sicurezza sono soggetti a IVA?

Non costituiscono normalmente un’operazione autonoma: seguono il trattamento IVA della prestazione principale cui accedono. Nei contratti con lavorazioni soggette a regimi diversi è opportuno far verificare la fatturazione al consulente fiscale.

Si possono indicare “compresi nel prezzo”?

La formula da sola non è sufficiente quando la legge o il PSC richiedono un’indicazione specifica. È preferibile esporre l’importo, richiamare il computo allegato e precisare che la somma non è ribassabile.

Il POS deve contenere una stima dei costi?

Il POS descrive l’organizzazione e le misure dell’impresa per il singolo cantiere. Non sostituisce il computo dei costi del PSC, anche se consente di verificare la coerenza degli oneri e delle misure operative.

Il coordinatore può accettare misure alternative proposte dall’impresa?

L’impresa può proporre integrazioni o soluzioni che migliorino la sicurezza, ma non può modificare unilateralmente il PSC né ridurre la quota non ribassabile. Eventuali variazioni devono essere valutate e formalizzate dal coordinatore competente.

Recinzione e bagno di cantiere rientrano sempre?

Sono inclusi tra gli apprestamenti indicativi dell’Allegato XV, ma la loro contabilizzazione deve dipendere dalle previsioni del PSC, dall’uso effettivo e dall’assenza di duplicazioni con altre voci.

Come si contabilizzano i costi a corpo?

Anche una voce a corpo deve avere una descrizione completa e un prezzo giustificabile. La liquidazione può essere frazionata in base all’effettiva attuazione e alla permanenza della misura durante i SAL.

Una variante può aumentare i costi della sicurezza?

Sì. Se introduce nuove lavorazioni, interferenze o maggiori durate, la stima deve essere aggiornata e la nuova quota resta non ribassabile.

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Fonti ufficiali

La stima è un elaborato tecnico legato al progetto, all’organizzazione e alla durata del cantiere. Per redigere o verificare un computo destinato a un contratto reale occorre il controllo del coordinatore e dei professionisti incaricati, perché una formula generica non può sostituire l’analisi delle interferenze e delle misure effettive.