Superbonus 110%: possibile la sostituzione della facciata


Il Superbonus 110% consente il sostenimento di spese ammissibili per l’esecuzione di numerosi interventi diversi tra loro, tutti comunque mirati all’efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico.
Spesso però, proprio per la grande quantità di interventi ammessi al maxi-incentivo, è molto facile confondersi in merito a quali siano realmente i lavori che si possono eseguire senza il rischio di incappare in problematiche.
Ad esempio, è possibile effettuare la sostituzione della facciata di un edificio usufruendo del Superbonus 110%?
Approfondiamo di seguito.
Superbonus 110%: sostituzione facciata in condominio
Il tema che trattiamo oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 61 del 1° febbraio 2022.
Qui l’istante è un condominio composto da 36 unità immobiliari, di cui 35 sono a destinazione residenziale e solo 1 è a destinazione commerciale. Parte delle unità appartengono a persone fisiche, mentre altre sono di proprietà di società.
Il condominio vorrebbe beneficiare del Superbonus 110% esclusivamente per lavori volti al miglioramento dell’efficienza energetica, e in particolare:
- Coibentazione delle superfici opache per più del 25% della SDL;
- Sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con uno nuovo ad elevata efficienza energetica;
- Installazione di impianto fotovoltaico;
- Sostituzione di serramenti e infissi nelle parti comuni;
- Sostituzione di serramenti e infissi nelle singole unità;
- La sostituzione della facciata cosiddetta “continua” che l’edificio presenta sul lato est, e che si compone appunto di una struttura unica.
A tal proposito, l’istante vorrebbe sapere in particolare se possa essere ammissibile l’intervento di sostituzione della facciata e, in ogni caso, se il condominio possa beneficiare del Superbonus 110% tramite opzioni alternative.
Aggiunge poi che:
- Più del 50% della superficie del condominio è a destinazione residenziale, dunque anche le società parteciperanno alle spese detraibili;
- Anche qualora l’intervento di sostituzione della facciata non dovesse essere ammesso, gli altri lavori comporteranno all’edificio un miglioramento energetico di 2 Classi.
Sostituzione facciata: sì con Superbonus, nel rispetto dei requisiti
In risposta all’istante, il Fisco chiarisce da subito che gli interventi per come presentati consentono l’ammissibilità al Superbonus 110%, chiaramente nel caso in cui vengano rispettati tutti i requisiti richiesti e a condizione che i lavori vengano effettivamente eseguiti.
Anche l’intervento di sostituzione dell’intera facciata continua può essere ammesso tra i lavori consentiti, a patto però che risultino rispettati i criteri di cui:
- All’art. 14 del DL n. 63 del 4 giugno 2013 (normativa Ecobonus);
- Al decreto interministeriale del 6 agosto 2020 riguardo alla conseguente sostituzione delle finestre comprensive di infissi.
Viene specificato inoltre che il rispetto dei requisiti necessari per procedere con la sostituzione della facciata continua dell’edificio usufruendo del Superbonus 110% dovrà essere come sempre asseverato da un tecnico abilitato, che ne attesti anche la congruità delle spese riferibili ad ogni intervento.
Riguardo poi alle modalità di utilizzo del maxi-incentivo e alla possibilità di usufruirne tramite opzioni alternative, l’Agenzia conferma che i beneficiari potranno optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in alternativa alla detrazione diretta.
Tale considerazione viene fatta sulla base delle informazioni presentate, rimane fermo l’obbligo di soddisfare tutti i criteri e i requisiti non citati nell’istanza.
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