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Coibentazione edificio: non solo Superbonus, tutti gli incentivi validi

Coibentazione edificio: non solo Superbonus, tutti gli incentivi validiCoibentazione edificio: non solo Superbonus, tutti gli incentivi validi
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La coibentazione dell’edificio, ovvero l’installazione del cappotto termico, è una soluzione che permette di isolare il calore che si disperde naturalmente dall’interno all’esterno.

In questo modo, applicando appunto il “cappotto” all’edificio, si creerà come una sorta di blocco per il calore, che invece di disperdersi all’esterno rimarrà all’interno.

Compreso questo, è facile capire quali vantaggi possa portare la coibentazione dell’edificio: notevoli risparmi energetici in bolletta e grandi benefici per la tutela dell’ambiente.

L’installazione del cappotto termico, come sappiamo, è un intervento che, per via dell’efficientamento energetico che comporta all’edificio, può essere incentivato con il Superbonus 110%.

Ma non solo, esistono infatti diverse altre agevolazioni statali che incentivano l’intervento di coibentazione. Di seguito li vediamo tutti.

Coibentazione edificio con Bonus Ristrutturazioni 50%

Il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione d’imposta concessa nella misura del 50% per gli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, in alcuni specifici casi, anche di nuova costruzione (vedi qui quando).

Oltre alle principali categorie d’intervento citate, l’incentivo ammette anche i lavori volti al conseguimento del risparmio energetico dell’edificio, che rientrano nella categoria di “manutenzione straordinaria”.

Riguardo alla coibentazione, con il Bonus Ristrutturazioni è possibile detrarre le spese per la riduzione della trasmittanza termica delle:

  • Pareti verticali che delimitano i locali riscaldati dall’esterno, dai vani non riscaldati o dal terreno;
  • Strutture opache orizzontali e coperture inclinate che separano i vani riscaldati da quelli freddi e dall’esterno;
  • Pavimenti che delimitano i locali riscaldati da quelli non riscaldati, dall’esterno e dal terreno.

Il Bonus ristrutturazioni è concesso nella misura del 50% per un massimo di spesa pari a 96.000 euro. L’incentivo può essere utilizzato in detrazione (con recupero di 10 quote di pari importo per 10 anni), oppure con le due nuove opzioni fiscali alternative, la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Ecobonus dal 50% all’85%

L’Ecobonus è il primo incentivo statale nato appositamente per favorire gli interventi volti all’efficientamento energetico, e tra questi ovviamente ammette anche l’intervento di coibentazione dell’edificio.

In questo caso però ci sono diversi aspetti da considerare. L’Ecobonus concede gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti o unità indipendenti esistenti che riguardano:

strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010”.

Attenzione però, perché nel caso in cui si opti per il solo rifacimento dell’involucro esistente senza ottenere alcun effettivo beneficio in termini di dispersione del calore, non sarà possibile ottenere l’incentivo. Il bonus infatti richiede obbligatoriamente che gli interventi comportino vantaggi energetici oggettivi e accertabili.

Per quanto riguarda le singole unità immobiliari, per tale intervento l’ecobonus è concesso nella misura del 65%, con un massimale di spesa pari a 60.000 euro.

Se invece l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è fissata nella misura del:

  1. 70%, se la superficie interessata dalla coibentazione è superiore al 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda) dell’edificio;
  2. 75%, quando la coibentazione interessa più del 25% della SDL dell’edificio, e l’intervento comporta il conseguimento almeno della “qualità media” ai sensi delle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015;
  3. 80%, se oltre ai requisiti citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono anche interventi volti alla riduzione del rischio sismico che comportano il miglioramento almeno di 1 classe di rischio rispetto a prima;
  4. 85%, se oltre agli interventi citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono interventi strutturali che comportano all’edificio la riduzione di 2 classi di rischio sismico.

Per gli interventi che danno diritto al 70% e al 75% di detrazione, il massimale di spesa è pari a 40.000 euro, importo che sarà da moltiplicare per il numero delle unità esistenti in condominio.

Per gli interventi detraibili nella misura dell’80 e dell’85% invece, il tetto massimo di spesa è di 136.000 euro, anche qui da moltiplicare per le unità del condominio.

L’Ecobonus è utilizzabile in detrazione (10 quote per 10 anni), oppure con le modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Bonus Facciate 90%

Il Bonus Facciate concede una detrazione d’imposta pari al 90% per gli interventi volti al recupero e restauro delle facciate esterne di edifici esistenti ubicati nelle Zone A e B del territorio comunale, ai sensi dell’art. 2 del DM n. 1444/1968.

Sono ammessi gli interventi effettuati solo sulle facciate e sugli elementi componenti delle facciate, quali ornamenti, fregi e balconi.

Il bonus facciate agevola anche il lavoro di coibentazione dell’edificio, classificato tra gli interventi “sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.

In sostanza, sono ammessi tutti gli interventi effettuati sull’intero involucro perimetrale dell’edificio, purché i lati interessati siano visibili da strada pubblica (o da strada vicinale).

Tutti i lavori che comportano dei cambiamenti dal punto di vista della trasmittanza termica, e quindi anche l’installazione del cappotto termico, dovranno rispettare:

  1. I requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche del Decreto del 26 giugno 2015;
  2. I valori di trasmittanza termica definiti dal:

Per il Bonus Facciate non esistono limiti di spesa da rispettare. L’incentivo è utilizzabile in detrazione (10 quote in 10 anni), oppure con le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Vedi qui tutti i bonus che concedono la scelta delle opzioni alternative.

Conto termico 65%

Il Conto Termico non è una detrazione d’imposta ma un incentivo gestito dall’ente statale GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Consiste nel rimborso fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico dell’edificio e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

L’incentivo può essere richiesto dai privati, dalle imprese e dagli enti della PA. Purtroppo, per quanto riguarda l’intervento di coibentazione dell’edificio, il Conto Termico è destinato unicamente agli enti della Pubblica Amministrazione.

Questi dovranno rispettare le regole applicative riguardo l’intervento descritte in questo modulo informativo.

Superbonus 110% per intervento di coibentazione edificio

Ed eccoci giunti alla detrazione maggiorata introdotta l’anno scorso dal Decreto Rilancio, il Superbonus 110%. L’incentivo agevola gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico degli immobili che, in seguito agli interventi, saranno adibiti a scopo residenziale.

Tra i lavori volti all’efficientamento energetico, è considerato come intervento principale la coibentazione dell’edificio. Il cappotto termico però deve interessare più del 25% della SDL complessiva.

Il fatto che questo sia un intervento principale, ovvero trainante, significa che può essere realizzato da solo, a patto che l’edificio, dopo la coibentazione, ottenga un miglioramento energetico minimo di 2 Classi rispetto alla condizione ante-operam.

All’intervento di coibentazione, visto che è trainante, si potranno legare anche uno o più interventi trainati (secondari). Qualora il cappotto da solo non dovesse comportare il miglioramento di 2 Classi, gli interventi aggiuntivi potranno servire a raggiungere il requisito richiesto.

I massimali di spesa per l’intervento di coibentazione sono i seguenti:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio;
  • 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche qui, la cifra si dovrà moltiplicare in base al numero delle unità.

Si dovranno inoltre rispettare:

In caso all’intervento di coibentazione dell’edificio si aggiungano anche uno o più interventi trainati, i massimali di spesa previsti per i singoli interventi si dovranno addizionare tra loro. Vedi qui quali sono i massimali di spesa previsti per tutti gli interventi.

Il Superbonus 110% può essere utilizzato in detrazione, stavolta con recupero in 5 quote per 5 anni, e in 4 quote per 4 anni per le spese sostenute nel 2022. In alternativa si può decidere, invece di pagare i lavori, di cedere il proprio credito d’imposta oppure ottenere uno sconto immediato in fattura dalla ditta che esegue i lavori.

Leggi anche: “Superbonus 110%: chiarimenti su coibentazione e SAL dall’ENEA

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TAGS: bonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni, Cappotto termico, coibentazione, conto termico, ecobonus, facciata, gse, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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