Edilizia.com
Edilizia.com
Home » Bonus » Ecobonus » Ecobonus 2020 – La Guida

Ecobonus 2020 – La Guida

Ecobonus 2020 – La GuidaEcobonus 2020 – La Guida
Ultimo Aggiornamento:

Con la Legge di Bilancio 2020 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 45), abbiamo visto la proroga della validità dell’Ecobonus 2020 fino al 31 dicembre di quest’anno.

Le disposizioni previste dall’agevolazione sono in sostanza le stesse disposte dalla Legge di Bilancio 2018 e 2019. La novità di quest’anno però riguarda l’introduzione del Super Bonus Edilizia 110%, una delle maggiori novità del Decreto Rilancio.

Come sappiamo, il Bonus 110% è stato istituito per far fronte all’emergenza da Covid-19, e consente di effettuare gli stessi lavori normalmente previsti con l’Ecobonus e il Sismabonus, con l’obiettivo di agevolare gli interventi edilizi a titolo gratuito per chi possiede i requisiti. La misura è valida fino a dicembre 2021.

Per tutti quelli che invece non possono accedere al Super Bonus Edilizia 110%, continua a rimanere in vigore il normale Ecobonus 2020, che prevede detrazioni fiscali dal 50% fino all’85% per interventi di efficientamento energetico negli edifici.

In questa guida vedremo nel dettaglio come funziona l’agevolazione e chi può accedervi.

Ecobonus 2020: che cos’è?

L’Ecobonus 2020 è una detrazione fiscale che dà la possibilità di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, detraendo parte delle spese con la Dichiarazione dei Redditi. La detrazione prevista si applica sull’imposta IRPEF oppure sull’IRES, con sconti che vanno dal 50% fino all’85%, in base agli interventi effettuati e alla tipologia di immobile.

Il bonus viene concesso per gli interventi di efficientamento energetico sostenuti entro il 31 dicembre 2020.

Gli edifici compresi in tale agevolazione sono i condomini (o parti di essi), e tutte le unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. Sono inclusi anche gli immobili adibiti ad impresa o attività professionale.

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni statali che siano finalizzate al risparmio energetico o al recupero del patrimonio edilizio. È possibile invece cumulare l’Ecobonus 2020 con specifici incentivi regionali, provinciali o comunali.

Ciò è possibile dal 3 gennaio 2013, grazie all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011, che ha abrogato la legge del 2008 che vietava in assoluto qualsiasi cumulabilità con tale incentivo. In ogni caso, è bene chiarire che per poter usufruire dell’ecobonus in concomitanza con altre specifiche agevolazioni regionali, provinciali o comunali, è necessario che queste ultime prevedano tale possibilità.

Come funziona?

L’Ecobonus 2020 prevede che i beneficiari possano usufruire della detrazione fiscale nella Dichiarazione dei Redditi. In tal caso, si applica con la formula del rimborso in 10 quote di pari importo per 10 anni.

Ma questa non è l’unica modalità con la quale è possibile usufruire dell’agevolazione. In alcuni casi infatti si può concedere anche lo sconto in fattura con cessione del credito d’imposta.

Prima del 2018, tale possibilità era concessa solamente per gli interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali. La Legge di Bilancio 2018 però, ha incluso anche le singole unità immobiliari, distinguendo i beneficiari in due categorie:

  • Chi nell’anno precedente al sostenimento della spesa risultava appartenente alla “no tax area”, e quindi alla fascia degli “incapienti”, poteva cedere il credito, nella misura della detrazione prevista, all’impresa che aveva effettuato i lavori, a soggetti privati, alle banche o agli intermediari finanziari;
  • Chi nell’anno precedente alla spesa non rientrava nella categoria degli “incapienti” invece, poteva ugualmente cedere il credito d’imposta, ma solo all’impresa o ad altri enti privati, e non alle banche o agli intermediari finanziari.

Per “enti o soggetti privati”, si intendono persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese (anche società ed enti). Anche se comunque devono risultare collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Con la Legge di Bilancio 2020 però, questo aspetto è cambiato, ed è tornato in parte ad appoggiare le disposizioni vigenti prima del 2018.

Infatti, dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura con cessione del credito d’imposta, è concessa solamente in favore degli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, che comportano una spesa minima pari a 200.000 euro. Tali lavori inoltre, dovranno essere riconosciuti come “ristrutturazioni importanti di primo livello”. Ciò significa che, oltre ad interessare l’involucro edilizio per più del 50% della superficie disperdente lorda, dovranno comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico dell’intero condominio, per la climatizzazione invernale o estiva.

In tutti gli altri casi che non rientrano in quello appena citato, l’unico modo di usufruire dell’Ecobonus 2020 rimane quello di ottenere il rimborso in 10 anni con la Dichiarazione dei Redditi.

Chi può beneficiarne?

Possono usufruire della detrazione tutti i cittadini contribuenti, residenti e non, che sono titolari dell’immobile destinato agli interventi di efficientamento energetico. Sono inclusi anche i titolari di reddito d’impresa.

Nello specifico, avranno diritto ad accedere all’Ecobonus 2020:

  • Le persone fisiche. Sono inclusi i titolari di diritto reale sull’immobile, gli inquilini che godono dell’immobile in comodato e gli esercenti di arti e professioni;
  • I condomini, solo per interventi sulle parti comuni dell’edificio o per interventi che interessano ogni unità abitativa appartenente all’edificio condominiale;
  • I contribuenti che sono titolari di reddito d’impresa. Solo per interventi su immobili utilizzati per esercitare l’attività professionale;
  • Le associazioni tra professionisti;
  • Gli enti privati e pubblici che non svolgono attività commerciale;
  • Gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), o gli enti che operano con le loro stesse funzioni, e quindi che gestiscono abitazioni ERP per conto dei Comuni;
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ovvero le società i cui soci aderiscono con lo scopo di ottenere in godimento un alloggio a tempo indeterminato.

Abbiamo detto che possono fare richiesta per la detrazione solo i soggetti che sono titolari dell’immobile interessato dagli interventi. In realtà, può usufruire del beneficio anche:

  • Un familiare convivente con il titolare dell’immobile, o, qualora il titolare fosse domiciliato in altro luogo, il detentore dell’immobile. Sono ammessi parenti fino al terzo grado, e affini fino al secondo grado;
  • Il convivente more uxorio (ovvero senza matrimonio), che non risulta proprietario dell’immobile e neanche titolare di contratto in comodato.

Le categorie citate nei due punti sopra, per poter accedere al bonus, avranno l’obbligo di sostenere personalmente le spese per gli interventi sull’immobile. L’immobile non dovrà essere strumentale all’attività d’impresa.

Quali interventi comprende?

Gli interventi edilizi le cui spese possono essere detratte con l’Ecobonus 2020 sono:

  • Riqualificazione energetica su edifici esistenti, col fine di conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria. Possibile detrarre un importo massimo pari a 100.000 euro;
  • Interventi di efficientamento dell’involucro degli edifici (pareti, finestre, tetti o pavimenti). La detrazione massima qui è pari a 60.000 euro;
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Anche qui, l’importo massimo detraibile è pari a 60.000 euro;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti a pompa di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia. Detrazione massima di 30.000 euro;
  • Sostituzione di scaldabagno esistenti con nuovi scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso, l’importo massimo detraibile è pari a 30.000 euro;
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari. Massimo detraibile pari a 60.000 euro;
  • Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a biomasse combustibili. Possibile detrarre un importo massimo di 30.000 euro;
  • Installazione, acquisto e messa in opera di strumenti digitali per controllare da remoto gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione o di produzione di acqua calda. Qui non è presente alcun limite di importo detraibile;
  • Acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione ad impianti esistenti. Generalmente è prevista una detrazione massima pari a 100.000 euro. Per quanto riguarda però gli interventi sulle parti comuni di un condominio che hanno diritto alla detrazione dal 70% al 75%, non si applica un limite massimo di detrazione ma un limite sulle spese complessive pari a 40.000 euro per ogni unità abitativa. Lo stesso discorso vale per i lavori nelle parti comuni del condominio in cui si beneficia della detrazione nella misura che va dall’80% all’85%. Anche qui non c’è un limite massimo detraibile, ma un limite delle spese complessive pari a 136.000 euro.

La misura della detrazione

L’Ecobonus 2020 è una detrazione le cui misure di sconto variano in base all’intervento edilizio che si sceglie di effettuare, e anche in base alla tipologia di immobile sul quale si vuole operare. Complessivamente, lo sconto concesso può andare dal 50% fino ad arrivare all’85%.

Per tutte le tipologie di immobili che hanno i requisiti per accedere all’incentivo, ad esclusione degli edifici condominiali, la misura della detrazione può essere o del 50% o del 65%. Gli sconti più alti sono riservati ai condomini.

Tutti gli interventi sugli immobili residenziali o commerciali generalmente permettono di accedere allo sconto nella misura del 65%. Gli unici interventi che possono essere scontati nella misura del 50% sono:

  • Acquisto e posa in opera di serramenti, infissi e schermature solari;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti dotati di caldaie a condensazione di classe energetica A. (Se a questo intervento si aggiunge anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, si ha diritto al 65% di sconto);
  • Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a biomasse combustibili.

Il discorso è differente per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. In base ai lavori che si intende eseguire, qui infatti la misura detraibile spettante può andare dal 70% fino all’85%.

La Legge di Bilancio 2017 ha disposto che per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, i condomini possono beneficiare della detrazione nella misura del:

  • 70%, per gli interventi sulle parti comuni del condominio che interessino l’involucro dell’edificio per più del 25% della superficie disperdente lorda;
  • 75%, per gli interventi condominiali che comportano all’edificio un miglioramento della prestazione energetica. Necessario che soddisfino i requisiti richiesti dalla Tabella 3 e Tabella 4 dell’Allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • 80%, se i lavori effettuati, oltre al miglioramento della prestazione energetica, comportano anche la riduzione di 1 Classe di rischio sismico (riservato alle Zone sismiche 1,2,3 del territorio italiano);
  • 85%, se i lavori eseguiti, oltre al dimostrabile efficientamento energetico del condominio, comportano anche la riduzione di 2 Classi di rischio sismico (riservato alle Zone sismiche 1,2,3 del territorio italiano).

Ecobonus 2020: come richiederlo

Prima di poter inviare la domanda per accedere all’incentivo, è bene tenere a mente quali sono i documenti indispensabili che serviranno. Per richiedere l’Ecobonus 2020, in allegato alla domanda si dovrà presentare:

  • Scheda informativa che descrive gli interventi edilizi realizzati;
  • Asseverazione compilata e firmata da un tecnico abilitato, o dichiarazione redatta dal professionista (o dal direttore dei lavori dell’impresa) che ha eseguito gli interventi. In tale documento, il tecnico dichiarerà che i lavori eseguiti rispettano i requisiti necessari per accedere al bonus;
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica), necessario per conoscere il livello di efficienza energetica dell’edificio dopo l’esecuzione degli interventi. Tale documento non sarà richiesto se i lavori eseguiti sono i seguenti:
  • Sostituzione di finestre con infissi in singole unità immobiliari;
  • Installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con dei nuovi dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione;
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e installazione di nuovi impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse combustibili;
  • Acquisto e installazione di strumenti multimediali per controllare da remoto gli impianti.

L’incentivo pone condizioni anche per quanto riguarda il pagamento che il titolare (o detentore) dell’immobile dovrà effettuare nei confronti del professionista o dell’impresa che ha eseguito gli interventi edilizi. Sarà infatti indispensabile pagare la ditta con un bonifico bancario o postale (ad eccezione per i lavori realizzati nell’ambito dell’attività d’impresa).

Come sappiamo inoltre, l’Ecobonus 2020 rientra tra i benefici fiscali che prevedono obbligatoriamente l’invio della Comunicazione all’ENEA.

Questa infatti è indispensabile per tutti i bonus che consentono di ottenere una detrazione sull’IRPEF. È necessario inviarla telematicamente entro 90 giorni dal temine dei lavori, con allegati la scheda informativa sugli interventi e i dati relativi all’APE.

Cliccando su questo link si accede alla pagina dedicata alla richiesta sul sito dell’ENEA.

Ricordiamo che si può fare domanda per accedere all’Ecobonus 2020 per gli interventi sostenuti entro il 31 dicembre 2020. L’incentivo in ogni caso è già stato rinnovato anche per l’anno 2021.

Richiedi informazioni per Detrazioni Fiscali, Ecobonus, Fondi Pubblici, Guide, Leggi e Normative

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Voglio iscrivermi gratuitamente per avere risposte più veloci!

*Vista l'informativa privacy, acconsento anche alle finalità ivi descritte agli artt. 2.3, 2.4, 2.5. Per limitare il consenso ad una o più finalità clicca qui.

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Collettori solari acqua calda: non obbligatoria la presenza di un impiantoCollettori solari acqua calda: non obbligatoria la presenza di un impianto

Collettori solari acqua calda: non obbligatoria la presenza di un impianto

05/02/2024 09:15 - L’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda è un intervento le cui spese possono essere agevolate con l’Ecobonus.
TAGS: bonus, climatizzazione, coronavirus, detrazione fiscale, ecobonus, ecobonus2020, efficientamento, immobili, ires, irpef, legge di bilancio, pannelli solari, riqualificazione energetica, scaldabagno, schermature solari

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

Leggi tutti i miei articoli | Visita il mio profilo Linkedin

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!