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Come funziona il Conto Termico 2021

Come funziona il Conto Termico 2021Come funziona il Conto Termico 2021
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Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare dell’importanza di incrementare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale; il compito del Conto Termico è appunto di incentivare questo cambiamento.

Conto Termico: di che cosa si tratta

Attraverso il Decreto Ministeriale 28/12 è stato istituito il Conto Termico; si tratta di uno strumento grazie al quale imprese, privati e Pubbliche Amministrazioni vengono incentivati ad eseguire interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia ricavabile da fonti rinnovabili. Ogni anno lo Stato mette a disposizione un fondo pari a 900 milioni di euro (di cui 200 milioni riservati esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni) e chi beneficia di questo strumento potrà godere di un recupero fiscale pari al 65% della spesa sostenuta.

La responsabilità del Conto Termico è in capo al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), il quale ha il compito di destinare ed erogare questo contributo, tenendo conto dei presupposti e dei criteri dettati dalla legge.

I dati riguardanti le richieste di questo contributo sono molto incoraggianti; infatti a partire dal 2019 c’è stato un volume di richiesta nettamente maggiore rispetto all’anno precedente (+23%).

Un requisito fondamentale per poter accedere al Conto Termico è il possesso della Certificazione Ambientale. Si tratta di un documento voluto fortemente dalla Comunità Europea che certifica che i lavori svolti in un determinato ambiente non avranno un forte impatto sull’ecosistema presente e che verranno eseguiti nel pieno rispetto dell’ambiente.

In questo modo chi vorrà eseguire degli interventi sarà più incentivato ad utilizzare tecnologie green.

Chi sono i beneficiari del Conto Termico

I destinatari di questo contributo sono 2: Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati; in quest’ultima categoria rientrano cittadini ed imprese.
Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, tra i soggetti che possono beneficiare del Conto Termico sono presenti quelli che un tempo venivano definiti Istituti Autonomi Case Popolari e le Cooperative di Abitanti presenti all’interno dell’Albo delle Cooperative.

Entrambi i destinatari possono inoltrare direttamente la domanda oppure appoggiarsi sulle cosiddette ESCo (Energy Service Company); si tratta di imprese che forniscono tutte quelle prestazioni utili per realizzare interventi di riqualificazione energetica. Nel 2016 è stato decretato che possono presentare domanda al GSE tutte quelle ESCo che possiedono una certificazione valida.

Quando una P.A. ed un privato vogliono usufruire del Conto Termico sottoscrivono due contratti distinti: infatti, le Pubbliche Amministrazioni inoltrano una richiesta di prestazione energetica, invece i soggetti privati di servizio di energia.

Come accedere al Conto Termico

I destinatari di questo contributo hanno due modalità di accesso: diretta oppure su prenotazione. Il primo caso è riservato sia ai soggetti privati, quindi cittadini ed imprese, che alle P.A, il secondo invece è riservato esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni.

I privati, quindi, con accesso diretto dovranno inoltrare la propria richiesta al GSE facendo attenzione che non trascorrano più di 60 giorni dalla fine dei lavori; all’interno di questa documentazione il privato dovrà specificare quale tipologia di interventi ha eseguito ed allegare tutta la documentazione relativa. I beneficiari possono utilizzare la modulistica messa a disposizione dal sito ufficiale del GSE.

Le Pubbliche Amministrazioni che intendono utilizzare l’accesso diretto dovranno compilare la modulistica presente all’interno del portale del GSE facendo attenzione che non trascorrano più di 60 giorni dalla fine dei lavori; all’interno di questa documentazione il privato dovrà specificare quale tipologia di interventi ha eseguito ed allegare tutta la documentazione relativa.

Dunque la procedura è identica a quella che viene applicata per i soggetti privati.

Quelle Pubbliche Amministrazioni che invece intendono accedere al contributo su prenotazione dovranno inoltrare la domanda al GSE all’interno della quale dovrà essere presentato il progetto, comprensivo di preventivo. Questo significa che la domanda dovrà essere inoltrata prima che vengano eseguiti gli interventi di riqualificazione.

In questo caso le Pubbliche Amministrazioni dovranno stipulare un contratto di rendimento energetico. Se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda questa verrà accettata allora la Pubblica Amministrazione dovrà inoltrare un’autodichiarazione che attesti la data di inizio interventi. Dopo che è passato un anno dall’accettazione, la Pubblica Amministrazione avrà l’obbligo di inoltrare una dichiarazione all’interno della quale deve essere specificata la data di fine lavoro.

Nel caso in cui l’ente pubblico non dovesse seguire capillarmente ogni singola procedura non avrà più diritto ad ottenere il contributo per la prestazione eseguita.

Quali sono gli interventi che beneficiano del Conto Termico

Per poter beneficiare di questo contributo è fondamentale che vengano eseguiti interventi specifici.

In particolare :

  • tutti quegli interventi il cui fine è di incrementare il potere isolante dell’involucro edilizio (isolamento termico);
  • installazione di nuovi serramenti;
  • sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con quelli a condensazione;
  • installazione di impianto fotovoltaico.

Anche le spese sostenute per quanto riguarda la certificazione energetica APE rientrano tra le spese che beneficiano di questo contributo.

È importante sottolineare che il Conto Termico non è da considerarsi una detrazione bensì un incentivo; infatti il totale che deve essere corrisposto viene erogato mediante bonifico bancario direttamente sul conto del soggetto richiedente.

Riferimenti normativi in merito al Conto Termico

Come detto in precedenza, questo incentivo è stato introdotto attraverso Decreto Ministeriale n°28/12 però, per svariate motivazioni non vi fu una grande adesione. A partire dall’anno successivo, infatti, vennero apportate una serie di modifiche attraverso il Decreto Legge 147/13 (c.d Sblocca Italia) grazie alle quali furono aggiornati i sistemi di incentivi mediante alcune semplificazioni. Successivamente, con il Decreto interministeriale del 2016 il Conto Termico prese ufficialmente forma, tanto che venne definito Conto Termico 2.0.

Attraverso questi aggiornamenti vennero ampliate, sia ai privati che alle Pubbliche Amministrazioni, le risorse a cui accedere.

Una delle novità introdotte con il Conto Termico 2.0 riguarda la semplificazione dell’iter che deve essere intrapreso da tutti quelli che devono installare prodotti che hanno una potenza non superiore ai 35 kw e non oltre ai 50 kw per quanto riguarda i pannelli solari. È fondamentale precisare che questi prodotti devono essere in possesso di determinate caratteristiche che vengono contemplate all’interno del Catalogo degli apparecchi domestici, il quale viene costantemente aggiornato da parte del Gestore dei Servizi Energetici.

Conto Termico, ecco alcune novità

L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese ha interessato anche il Conto Termico, al quale sono state apportate delle novità. Nel mese di luglio 2020 è stato aggiornato il Contatore del Conto Termico; si tratta di uno strumento utile ai fini del monitoraggio dei dati riguardanti gli incentivi.

Secondo alcuni calcoli, infatti, nel primo semestre del 2020 sono stati impegnati ben 265 milioni di euro (11 milioni in più rispetto all’anno precedente); nello specifico, 175 milioni di euro sono stati destinati ad interventi eseguiti da parte di privati e 91 milioni di euro, invece, alle Pubbliche Amministrazioni (tra questi 91 milioni di euro, 60 sono stati destinati a tutti coloro che hanno utilizzato l’accesso a prenotazione).

Analizzando questi dati è facilmente presumibile che l’andamento del secondo semestre del 2020 non si discosta molto dall’andamento del primo.

Conto Termico 2021, quali sono le novità?

Per incentivare ulteriormente gli interventi in materia di riqualificazione energetica, sono state apportate ulteriori migliorie al cosiddetto Conto Termico 2.0.

Innanzitutto è stata ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivo; oggi, infatti, anche le società in house e le cooperative di abitanti possono presentare la domanda, cosa che fino all’anno scorso non era possibile. Poi, è stata aumentata la dimensione degli impianti che rientrano tra quello che danno diritto ad accedere all’incentivo.

Inoltre è stato ampliato l’elenco dei lavori ammessi, come ad esempio il Building Automation oppure la sostituzione dell’illuminazione interna. Per quanto riguarda gli incentivi, le rate verranno erogate in un’unica soluzione passando da 600 euro a 5.000 euro e la procedura che deve essere seguita per presentare la domanda prevede tempi burocratici più veloci.

Un altra novità introdotta nel 2021 riguarda proprio l’aumento degli incentivi. Questi infatti raggiungono il 65% per quanto riguarda gli interventi eseguiti su edifici nZEB ed il 40% negli interventi di isolamento termico. Se si dovesse decidere di abbinare i lavori di isolamento termico ad una qualsiasi tipologia di installazione (impianto solare termico, caldaia a condensazione, eccetera) allora l’incentivo salirà fino al 50%. Chi sceglie di realizzare impianti e apparecchi la percentuale ottenibile sarà fino al 65%.

Chi invece farà eseguire una Diagnosi Energetica dell’edificio per il conseguimento dell’APE riceverà il 100% della spesa sostenuta.

Come inoltrare la richiesta

Si tratta di un procedimento molto semplice ma che deve essere eseguito con attenzione.

In primo luogo è necessario che il soggetto beneficiario dell’incentivo si iscriva sul portale del GSE. Dopo aver completato tutti gli interventi necessari bisogna inoltrare la domanda al GSE (nella sezione apposita del Conto Termico) per ottenere l’incentivo. Per far sì che la domanda venga accolta il richiedente dovrà inoltrarla facendo attenzione che non passino più di 60 giorni dalla fine dei lavori.
Alla domanda bisogna allegare una specifica documentazione; anche in questo caso è fondamentale controllare che venga fornito tutto ciò che il portale richiede altrimenti la domanda verrà rigettata.

Allegata alla richiesta, dunque, bisognerà presentare:

  • la domanda compilata più il documento di identità del soggetto richiedente;
  • delega, nel caso in cui la domanda dovesse presentarla un soggetto diverso da colui che ha beneficiato degli interventi;
  • autorizzazione firmata dal proprietario che ha consentito di realizzare l’intervento su un determinato edificio;
  • fattura che attesti che ci sono stati realmente degli interventi.

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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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