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Bonus Casa Under 36: nuova Guida grafica delle Entrate

Bonus Casa Under 36: nuova Guida grafica delle EntrateBonus Casa Under 36: nuova Guida grafica delle Entrate
Ultimo Aggiornamento:

In data 25 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova mini-guida grafica relativa al Bonus Prima Casa under 36.

Si tratta in sostanza di un Bonus Prima Casa “potenziato” che segue di base le stesse regole dell’incentivo tradizionale, ma invece di concedere la riduzione dell’IVA e/o delle imposte per l’acquisto della prima casa, ne ammette il totale azzeramento.

La misura è dedicata esclusivamente ai giovani sotto i 36 anni (ovvero che non sono ancora entrati nel 36esimo anno d’età), che dispongono di un ISEE non superiore ai 40 mila euro.

Il Bonus Prima Casa under 36 è stato introdotto dal Decreto Sostegni BIS e poi prorogato dalla Legge di Bilancio 2022 fino alla fine di quest’anno.

Ciò significa che, attualmente, possono beneficiare dell’azzeramento delle imposte i giovani sotto i 36 anni che acquistano la prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Acquisto Prima Casa senza imposte under 36: tutto quello che devi sapere

Bonus Prima Casa under 36: beneficiari e requisiti

La nuova mini-guida dell’Agenzia delle Entrate consiste in un’infografica di facile comprensione, che illustra punto per punto tutto quello che c’è da sapere per beneficiare del Bonus Prima Casa under 36. Puoi consultarla qui

La pubblicazione è a cura della Sezione pubblicazioni on line dell’ufficio Comunicazione e Stampa delle Entrate.

Come abbiamo accennato sopra, l’incentivo che ammette l’azzeramento delle imposte sull’acquisto della Prima Casa prevede dei precisi requisiti da rispettare. Ma attenzione, perché rimarranno comunque da soddisfare anche i criteri generalmente richiesti per l’usufrutto del Bonus Prima Casa ordinario.

Ciò significa che, potranno beneficiare dell’agevolazione i giovani fino al 35esimo anno d’età (ovvero che hanno ancora compiuto 36 anni e non sono neanche entrati nell’anno solare in cui compiranno 36 anni – Approfondisci qui) che:

  1. Acquistano la Prima Casa nel periodo che va dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022;
  2. Hanno un ISEE che non supera i 40.000 euro;
  3. Stabiliscono la residenza, nel Comune in cui è ubicato il nuovo immobile da acquistare, entro 18 mesi dalla data di acquisto;
  4. Non siano proprietari, comproprietari, né titolari di alcun diritto di godimento, di un’altra abitazione ubicata nel Comune in cui si intende acquistare l’immobile;
  5. Non siano proprietari, comproprietari, né titolari di diritti di godimento in relazione ad un altro immobile abitativo acquistato con il Bonus Prima Casa (sia ordinario che under 36), in tutto il territorio nazionale. Non sarà ammesso l’acquisto neanche se è il coniuge ad aver usufruito in precedenza dell’incentivo;
  6. Non provvedano a vendere l’immobile acquistato con le agevolazioni Prima Casa prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto.

Leggi anche: “Prima Casa: sì alla vendita prima di 5 anni in caso di “crisi coniugale”

Attenzione, in riferimento ai Punti 4, 5 e 6, ci sono dei chiarimenti da fare. Difatti segnaliamo che:

  • È possibile usufruire per la seconda volta delle agevolazioni Prima Casa qualora si provveda, entro 1 anno dall’acquisto della seconda abitazione, a vendere il primo immobile acquistato con il Bonus;
  • È possibile, allo stesso modo, vendere la Prima Casa acquistata con il Bonus prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, se si provvede, entro 1 anno dalla vendita, ad acquistare una nuova abitazione da adibire a prima casa usufruendo delle agevolazioni.

Come funziona il Bonus Under 36: quali riduzioni, quali imposte

Vediamo quindi in cosa consiste e come funziona il Bonus Prima Casa under 36 che, in realtà, concede una riduzione dalle imposte anche per quanto riguarda i finanziamenti finalizzati alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

L’agevolazione dedicata agli under 36 concede le seguenti forme d’incentivazione.

Per gli acquisti che non sono soggetti al pagamento dell’IVA, si avrà un azzeramento totale anche delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Non sarà dovuta quindi alcuna imposta per gli atti di compravendita.

Per gli acquisti assoggettati ad IVA, invece:

  1. Avremo sempre l’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  2. L’IVA dovrà inizialmente essere pagata, ma potrà poi essere richiesta a rimborso sotto forma di credito d’imposta (di valore pari al 100% dell’IVA pagata) da utilizzare:
    • Per pagare imposte di registro, ipotecarie o catastali in relazione ad eventuali atti e denunce di donazione o successione, presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    • Per pagare l’IRPEF dovuta in riferimento alla dichiarazione da presentare in seguito all’acquisto agevolato;
    • In compensazione mediante modello F24 con Codice Tributo “6928”.

Come abbiamo accennato sopra poi, il Bonus Prima Casa under 36 ammette una riduzione di imposta anche per quanto riguarda i finanziamenti erogati per l’acquisto, ma anche per la costruzione o la ristrutturazione, di immobili ad uso abitativo.

In questi casi, i giovani sotto i 36 anni saranno esenti dal pagamento dell’imposta sostitutiva.

Viene precisato infine che, come già accade normalmente per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche gli atti di acquisto della Prima Casa under 36 sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.

Ricordiamo che il Bonus si applica esclusivamente ai rogiti definitivi e non a quelli preliminari. Le somme per le imposte eventualmente richieste in sede di firma del contratto preliminare devono quindi essere versate. Possono però essere richieste a rimborso successivamente (vedi qui come).

Tipologie immobile: abitazioni e pertinenze, quali categorie

Le tipologie di immobili che si possono acquistare con il Bonus Prima Casa under 36, chiaramente, sono solo quelle ad uso abitativo.

Nello specifico, sono ammesse solo le seguenti categorie catastali:

  • Abitazioni di tipo civile (A/2);
  • Abitazioni di tipo economico (A/3);
  • Abitazioni di tipo popolare (A/4);
  • Abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
  • Abitazioni di tipo rurale (A/6);
  • Abitazioni in villini (A/7);
  • Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

Attenzione, con l’unità residenziale è possibile inoltre acquistare un’eventuale pertinenza dell’abitazione, che deve rientrare tra le seguenti categorie:

  • Magazzini e locali di deposito (C/2);
  • Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro (C/6);
  • Tettoie chiuse od aperte (C/7).

Sarà possibile acquistare però solo una pertinenza per categoria. Ovvero, se ad esempio l’abitazione disponesse di una pertinenza in C/2 e di un’altra in C/6, allora le si potrebbe integrare entrambe nell’atto d’acquisto che gode dell’azzeramento delle imposte.

Qualora invece l’abitazione disponesse, ad esempio, di due pertinenze in C/6, allora il beneficiario potrebbe fruire dell’agevolazione solo per una di queste.

L’Agenzia precisa anche che l’acquisto della pertinenza può avvenire insieme all’atto di acquisto dell’abitazione o, in alternativa, può anche essere fatto con rogito separato, purché sia comunque stipulato entro i termini di vigenza dell’incentivo e nel rispetto di tutti gli altri requisiti.

Leggi anche: “Bonus Prima Casa Under 36: spetta per la sola pertinenza?

Bonus Prima Casa under 36: precisazioni sull’ISEE

Come abbiamo detto prima, tra i requisiti da soddisfare per beneficiare del bonus prima casa under 36, c’è anche quello che impone che il beneficiario abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro.

A questo proposito si precisa che l’ISEE sarà calcolato sui redditi e sul patrimonio posseduto nel secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Ciò significa che:

  • Per gli atti di acquisto stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, si deve far riferimento all’ISEE 2019;
  • Per gli atti di acquisto stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, si considererà invece l’ISEE riferito all’anno 2020.

Bonus Under 36: precisazioni su scadenze e termini

Per via del periodo emergenziale legato al Covid-19, lo ricordiamo, il Governo ha disposto la sospensione di tutti i termini e le scadenze relativi agli adempimenti da rispettare per non perdere le agevolazioni per l’acquisto della Prima Casa.

La sospensione inizialmente riguardava gli atti stipulati tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. Era interessato pertanto il Bonus Prima Casa ordinario, ma non il Bonus Under 36 (che ancora non esisteva).

Nel corso del tempo tuttavia, la sospensione è stata prorogata più volte, da ultimo dal decreto legge n. 228/2021, che ne ha esteso gli effetti fino al 31 marzo 2022.

Anche il Bonus Prima Casa under 36, pertanto, è interessato dalla sospensione di tutti i termini imposti nei requisiti (es. 18 mesi per la residenza, 5 anni per la vendita, 1 anno dall’acquisto ecc.). Tali termini sono rincominciati a decorrere normalmente a partire dal 1° aprile 2022 (Approfondisci qui).

Bonus Prima Casa e Bonus Under 36: decadenza e sanzioni

Alcune precisazioni vengono fatte anche in merito ai casi di decadenza dal Bonus Prima Casa o dal Bonus Under 36.

Nello specifico, chi ha usufruito del bonus under 36 senza possedere i requisiti specifici per gli “under 36” (es. l’età o l’ISEE fino a 40 mila euro), ma comunque aveva i requisiti per accedere al Bonus Prima Casa ordinario:

  1. In relazione agli atti soggetti ad imposta di registro, dovrà pagare:
    • L’imposta di registro nella misura del 2%;
    • Le imposte ipotecaria e catastale (50 euro fissi per ognuna).
  1. Per gli atti che invece sono assoggettati ad IVA, dovrà:
    • Pagare l’imposta di registro nella misura del 2%;
    • Pagare le imposte ipotecaria e catastale (50 euro fissi per ognuna);
    • Restituire il credito d’imposta fruito per l’IVA, qualora lo avesse già utilizzato, con l’applicazione di sanzioni e interessi;
    • Pagare l’IVA nella misura del 4%.

Se invece si è usufruito del Bonus Under 36 o del Bonus Prima Casa ordinario, senza in realtà avere diritto a nessuno dei due incentivi:

  • L’imposta di registro sarà dovuta nella misura del 9%, con l’applicazione di sanzioni e interessi;
  • Le imposte ipotecaria e catastale saranno sempre nella misura fissa di 50 euro, con l’applicazione però di sanzioni e interessi;
  • Il credito d’imposta eventualmente fruito per l’IVA sarà recuperato dalle Entrate, con l’applicazione di sanzioni e interessi.

Leggi anche: “Bonus Prima Casa percepito senza diritto: sanzioni e interessi

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TAGS: bonus casa, Bonus Casa Under 36, prima casa

Autore: Redazione Online

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