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Il parere ANAC 37/2026 chiarisce l’applicazione della maggiorazione a DL e CSE quando l’appalto richiede il BIM. Come leggere il calcolo dei corrispettivi.
La maggiorazione del 10% per gli incarichi in BIM riguarda anche la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando l’appalto al quale si riferiscono richiede la gestione informativa digitale delle costruzioni. È il chiarimento contenuto nel parere di funzione consultiva ANAC n. 37 del 14 ottobre 2026.
Per professionisti e stazioni appaltanti, il punto è concreto: il calcolo dei corrispettivi della fase esecutiva non può essere impostato escludendo la maggiorazione soltanto perché l’incarico non consiste nella progettazione. Occorre leggere insieme le prestazioni affidate e gli obblighi BIM del contratto.
Sommario
Il quesito sottoposto all’Autorità riguardava i servizi di direzione lavori, indicati come DL, e di coordinamento della sicurezza in esecuzione, o CSE, per un nuovo presidio ospedaliero. I lavori sarebbero stati progettati con metodi e strumenti di gestione informativa digitale nell’ambito di un appalto integrato.
L’amministrazione chiedeva se il 10% previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’Allegato I.13 al Codice dei contratti pubblici dovesse essere riconosciuto anche per quei servizi. Il dubbio derivava anche dal titolo dell’Allegato, dedicato ai parametri per la progettazione, che poteva suggerire una lettura limitata a quella fase.
ANAC supera questa lettura attraverso il contenuto della disposizione e il sistema del decreto legislativo n. 36/2023. La gestione informativa digitale accompagna il ciclo dell’opera: affidamento, esecuzione e collaudo non sono estranei agli obblighi che nascono dall’adozione del BIM.
Nel ricostruire il quadro normativo, il parere richiama l’articolo 43 e l’Allegato I.9 del Codice. La disponibilità di un modello digitale non esaurisce il processo: occorre gestire dati, flussi informativi e aggiornamenti anche mentre l’opera viene realizzata.
La motivazione evidenzia quindi il rilievo delle attività della fase esecutiva e delle competenze necessarie a svolgerle. È su questo presupposto che viene letta la maggiorazione: l’incremento previsto dall’Allegato I.13 si riferisce ai servizi e alle prestazioni affidati, non soltanto alla produzione degli elaborati progettuali iniziali.
La conclusione sul quesito è esplicita: poiché DL e CSE rientrano nei servizi di architettura e ingegneria, la maggiorazione deve essere riconosciuta anche per questi incarichi se l’appalto di riferimento richiede il BIM ai sensi dell’articolo 43. Il solo impiego occasionale di un programma di modellazione non descrive necessariamente quella condizione.
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Richiedi informazioni gratisIl parere richiama anche le indicazioni del Bando tipo n. 2/2026: la maggiorazione viene calcolata sul complessivo degli onorari, prima dell’applicazione della percentuale per spese e oneri accessori. La sequenza incide sul risultato e deve essere leggibile nello schema dei corrispettivi.
Un esempio puramente illustrativo: ipotizzando onorari di 10.000 euro, il 10% li porta a 11.000 euro. Se, soltanto per mostrare il procedimento, la percentuale delle spese fosse il 20%, questa si applicherebbe agli 11.000 euro, producendo 2.200 euro di spese e un totale di 13.200 euro, prima di eventuali contributi e IVA. Il 20% è un’ipotesi dell’esempio, non una percentuale imposta dal parere per ogni gara.
Non si tratta dunque di aggiungere automaticamente il 10% al costo complessivo dei lavori, né di maggiorare indistintamente ogni voce accessoria del contratto. La base di calcolo resta quella degli onorari delle prestazioni interessate, determinati secondo i parametri applicabili.
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Nella ricostruzione svolta da ANAC compare anche il caso del BIM adottato dalla stazione appaltante quando non sussiste un obbligo legale, ma il disciplinare ne richiede comunque l’utilizzo. Le indicazioni richiamate dal Bando tipo riconducono la maggiorazione agli appalti nei quali tali metodi sono adottati, tenendo conto degli oneri che ne derivano per l’affidatario.
Per valutare un incarico occorre quindi controllare le richieste effettive della procedura e non fermarsi alla presenza della sigla BIM nel titolo. Il capitolato informativo, insieme a OGI e piano di gestione informativa, aiuta a ricostruire il rapporto tra esigenze della stazione appaltante, offerta e organizzazione del servizio.
Un controllo utile mette a confronto elenco delle prestazioni, richieste informative e schema del compenso. Se la documentazione chiede attività di gestione informativa durante l’esecuzione, queste devono trovare un inquadramento coerente nell’incarico e nel relativo calcolo economico.
ANAC precisa che il parere fornisce un indirizzo generale sulla questione sottoposta, sulla base degli elementi comunicati dall’amministrazione. Le valutazioni sugli atti e sui provvedimenti della procedura restano alla stazione appaltante.
Per chi prepara o esamina un bando, la conseguenza pratica è verificare da subito lo schema dei corrispettivi: presenza della maggiorazione, base di calcolo e ordine di applicazione delle spese. Il parere non va letto come un aumento generalizzato di qualsiasi parcella professionale, ma come il chiarimento di una regola all’interno del sistema dei contratti pubblici e dei relativi obblighi informativi.
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