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Disciplina BIM negli appalti pubblici: soglie dal 2025, esclusioni, organizzazione, capitolato informativo, ACDat, OGI e pGI.
Dal 1° gennaio 2025 il BIM è obbligatorio in una parte rilevante degli appalti pubblici, ma la regola non può essere riassunta con la frase “sopra due milioni serve un modello 3D”. L’articolo 43 del Codice dei contratti pubblici e l’Allegato I.9 richiedono metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni: oltre ai modelli servono organizzazione, personale formato, ambiente di condivisione dei dati, requisiti informativi e procedure di controllo.
Questa guida ricostruisce la disciplina vigente nel 2026, chiarendo soglie, esclusioni, adempimenti della stazione appaltante e documenti di gara. Il riferimento deve sempre essere applicato al singolo affidamento, perché importo dei lavori, natura dell’intervento, presenza di beni culturali e continuità informativa dell’opera possono cambiare la risposta.
Sommario
L’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023, come corretto dal D.Lgs. 209/2024, stabilisce che dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti BIM per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con importo stimato dei lavori superiore a 2 milioni di euro.
La soglia riguarda l’importo stimato dei lavori, non va confusa automaticamente con il valore complessivo della procedura o con il quadro economico dell’intervento. Nei casi dubbi il RUP deve ricostruire correttamente l’oggetto e l’importo ai quali la norma collega l’obbligo.
| Caso | Regola generale dal 1° gennaio 2025 | Verifica necessaria |
|---|---|---|
| Nuova costruzione o intervento su edificio esistente | BIM obbligatorio oltre 2 milioni di euro di importo stimato dei lavori | Importo dei lavori e natura dell’intervento |
| Edificio qualificato bene culturale | Opera la soglia europea dei lavori richiamata dall’art. 14 del Codice | Qualifica del bene e soglia vigente |
| Manutenzione ordinaria o straordinaria | Esclusa, salvo interventi su opere già eseguite con metodi BIM | Storia informativa dell’opera e oggetto dell’appalto |
| Affidamento sotto soglia | Adozione volontaria possibile | Rispetto delle misure organizzative dell’Allegato I.9 |
Per gli edifici qualificati come beni culturali ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 42/2004 il Codice richiama la soglia prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera a), anziché quella ordinaria di due milioni. Poiché le soglie europee vengono aggiornate periodicamente, è più corretto verificare il valore vigente al momento della procedura invece di cristallizzarlo nei documenti interni.
Advertisement - PubblicitàIl testo vigente esclude gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che riguardino opere già eseguite in precedenza con metodi e strumenti di gestione informativa digitale. La ratio è evitare di imporre un processo sproporzionato per interventi manutentivi isolati e, allo stesso tempo, non interrompere il patrimonio informativo di un’opera già gestita in BIM.
Non basta però assegnare all’appalto l’etichetta “manutenzione” per concludere l’analisi. Occorre verificare il contenuto effettivo delle lavorazioni, la loro qualificazione tecnica e la disponibilità di modelli e dati preesistenti. Un intervento esteso su un’opera complessa può richiedere valutazioni diverse da una riparazione puntuale.
Le amministrazioni possono adottare il BIM anche quando non ricorre l’obbligo. L’uso volontario può essere utile per opere complesse, gestione futura dell’asset, coordinamento impiantistico o controllo delle quantità. Tuttavia non autorizza a saltare la preparazione organizzativa prevista dall’Allegato I.9.
Richiedere genericamente “la consegna del BIM” senza definire obiettivi, dati, formati e verifiche espone la procedura a offerte difficili da confrontare e consegne inutilizzabili. Sotto soglia, ancora più che nei casi obbligatori, la scelta dovrebbe essere motivata dalla proporzionalità tra costo del processo e benefici attesi.
Advertisement - PubblicitàL’Allegato I.9 non considera sufficiente acquistare una piattaforma o affidarsi completamente al progettista. Prima di adottare i metodi digitali l’organizzazione deve predisporre tre misure fondamentali: un piano di formazione del personale, un piano per acquisizione e manutenzione di hardware e software e un atto organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, processi decisionali, flussi informativi, standard e requisiti.
L’atto organizzativo è essenziale perché rende leggibile il governo del processo. Deve chiarire chi approva i contenuti, chi gestisce l’ACDat, come vengono verificati i modelli e quali procedure si applicano quando una consegna non rispetta il capitolato informativo. La consulenza esterna può supportare l’ente, ma non elimina le responsabilità che restano in capo alla stazione appaltante.
La disciplina richiede la nomina di un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e di almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi. Per ciascun intervento deve inoltre essere individuato un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al RUP.
Queste funzioni sono vicine, rispettivamente, ai profili di CDE Manager, BIM Manager e BIM Coordinator descritti dalla normativa tecnica, ma l’equivalenza non deve essere data per automatica. Nella procedura contano compiti, poteri e responsabilità formalmente assegnati. Un titolo professionale scritto nell’organigramma non sostituisce una nomina coerente e una reale capacità operativa.
Advertisement - PubblicitàIl flusso documentale collega le esigenze del committente alle modalità con cui l’aggiudicatario produrrà e consegnerà le informazioni. I tre documenti non sono sinonimi e non dovrebbero essere assemblati copiando modelli generici.
| Documento | Chi lo predispone | Quando | Funzione |
|---|---|---|---|
| Capitolato informativo | Stazione appaltante | Con i documenti di gara | Definisce requisiti informativi, ACDat, formati, controlli e consegne |
| Offerta di gestione informativa (OGI) | Concorrente | In gara, nelle procedure OEPV in risposta al capitolato | Descrive organizzazione, strumenti e modalità proposte |
| Piano di gestione informativa (pGI) | Aggiudicatario | Dopo il contratto e prima dell’esecuzione, salvo urgenze disciplinate | Rende operativo e contrattuale il flusso informativo |
Il capitolato informativo deve indicare i requisiti strategici, generali e specifici, compreso il livello di fabbisogno informativo; le modalità di produzione, gestione, trasmissione e archiviazione; le caratteristiche dell’ACDat; regole di accesso, sicurezza, riservatezza, proprietà e validità dei contenuti; le specifiche di interoperabilità. Deve inoltre essere coordinato con gli altri documenti di gara e con il tipo di prestazione affidata.
Nelle procedure basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa il concorrente presenta l’OGI in risposta al capitolato. Dopo l’aggiudicazione, il pGI sviluppa operativamente l’offerta e viene predisposto dopo la firma del contratto, prima dell’avvio dell’esecuzione. In caso di esecuzione d’urgenza, la stazione appaltante può disciplinarne la consegna anticipata. Il piano può essere aggiornato durante il contratto, ma la modifica deve essere controllata e non può alterare informalmente obblighi e responsabilità.
Modelli, elaborati e documenti devono essere condivisi attraverso l’ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante. L’ACDat deve consentire accessi controllati, versionamento, tracciabilità, conservazione e gestione degli stati di approvazione. Un collegamento a una cartella generica non risponde necessariamente a questi requisiti.
La stazione appaltante deve inoltre decidere come conservare e riutilizzare le informazioni al termine dell’affidamento. Se i formati sono illeggibili senza una licenza non disponibile o se mancano classificazioni e metadati, il patrimonio informativo perde rapidamente valore.
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Richiedi informazioni gratisNo. Il Codice non stabilisce una lista di marchi ammessi e non impone a tutti gli operatori lo stesso prodotto. Richiede l’utilizzo di piattaforme interoperabili e di formati aperti non proprietari, in modo da non limitare la concorrenza e permettere lo scambio dei dati.
La stazione appaltante può descrivere funzioni, prestazioni, livelli di sicurezza e formati necessari, ma indicare un marchio senza una motivazione tecnica e giuridica adeguata può creare un vincolo ingiustificato. Anche quando si usa un formato aperto, è indispensabile verificare la qualità dell’esportazione: un file IFC formalmente valido può essere incompleto rispetto ai requisiti informativi.
Nella fase di adozione obbligatoria, e nei limiti della concreta praticabilità tecnologica, i modelli informativi assumono prevalenza contrattuale. I contenuti informativi devono essere correlati ai modelli all’interno dell’ACDat. Questa previsione rende ancora più importante eliminare contraddizioni tra capitolato, tavole, relazioni, computi e modello.
La prevalenza non significa che ogni informazione debba essere materialmente incorporata nella geometria. Documenti e dati possono restare distinti, purché siano collegati in modo univoco, governati e reperibili nell’ambiente di condivisione. Il contratto dovrebbe disciplinare anche l’ordine di prevalenza nei casi non coperti o non tecnologicamente gestibili.
Advertisement - PubblicitàLe verifiche non si limitano alla ricerca automatica delle interferenze. Devono controllare la coerenza delle geometrie, la completezza degli attributi, la classificazione, il rispetto delle convenzioni, la consegna nei formati richiesti e la corrispondenza tra modello e altri elaborati. I criteri devono essere dichiarati, ripetibili e proporzionati alla fase.
Durante l’esecuzione occorre governare varianti, approvazioni dei materiali, aggiornamenti e informazioni dell’opera realizzata. Direzione lavori e collaudo devono poter accedere ai contenuti utili alle rispettive attività senza confondere il coordinamento digitale con le responsabilità tecniche previste dalla legge.
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Prima di pubblicare una procedura BIM è opportuno controllare, in forma documentata, almeno questi punti:
Il primo errore è pensare che il BIM coincida con una voce premiale o con la consegna finale di un modello. Se il processo nasce soltanto alla fine, non può sostenere decisioni e controlli durante progettazione ed esecuzione. Un altro errore è utilizzare un capitolato informativo standard, pieno di richieste non collegate all’opera: aumenta il costo delle offerte senza produrre dati realmente utili.
È altrettanto rischioso lasciare indefiniti proprietà, responsabilità, sicurezza e durata di conservazione dei dati. Infine, una piattaforma non testata prima della gara può diventare un collo di bottiglia per concorrenti e aggiudicatario.
No. L’obbligo dipende da importo e tipologia dell’intervento e prevede regole specifiche per beni culturali e manutenzioni. Sotto soglia l’adozione è possibile su base volontaria.
La norma fa riferimento all’importo stimato dei lavori. Il calcolo deve essere eseguito sul caso concreto secondo le regole del Codice, senza utilizzare automaticamente il totale del quadro economico.
La certificazione professionale è volontaria, salvo che la lex specialis la preveda come requisito nel rispetto dei principi di proporzionalità e concorrenza. L’Allegato I.9 richiede competenze e organizzazione, non una certificazione universale per ogni operatore.
Sì. La stazione appaltante può adottarlo volontariamente, dopo aver attuato le misure organizzative previste e aver motivato un processo proporzionato all’intervento.
Advertisement - PubblicitàNel 2026 l’obbligo BIM non è più una scadenza futura, ma una disciplina operativa. La conformità non si misura dal numero di modelli richiesti: dipende dalla capacità della stazione appaltante di governare informazioni, persone, strumenti e decisioni. Soglia, organizzazione preliminare, capitolato informativo, ACDat e controlli devono formare un sistema coerente. Quando uno di questi elementi manca, il rischio è ottenere un adempimento costoso ma poco utile al progetto e alla gestione dell’opera.
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