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La relazione Legge 10 dimostra il rispetto dei requisiti energetici di edifici e impianti. Quando è obbligatoria, chi la firma, cosa contiene e novità 2026.
La relazione tecnica ex Legge 10, chiamata anche relazione energetica o relazione Legge 10, è il documento di progetto che dimostra il rispetto delle prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici di un edificio e dei suoi impianti. La denominazione è rimasta nell’uso professionale, ma oggi il riferimento centrale è l’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, insieme ai decreti attuativi e alle eventuali disposizioni regionali.
Non serve soltanto per le nuove costruzioni. Può essere richiesta anche per ampliamenti, ristrutturazioni importanti, interventi sull’involucro e riqualificazioni degli impianti. L’obbligo, però, non scatta automaticamente per qualsiasi lavoro che migliori il comfort o riduca i consumi: dipende dalla tipologia e dall’estensione dell’intervento, dai componenti interessati, dalla potenza e dalle caratteristiche dell’impianto.
Dal 3 giugno 2026 sono in vigore i requisiti minimi aggiornati dal D.M. 28 ottobre 2025. Il tecnico deve quindi classificare correttamente l’intervento e utilizzare regole, limiti e norme di calcolo applicabili alla data della pratica. Questo passaggio è essenziale: una relazione redatta con schemi o valori non più attuali può non dimostrare la conformità del progetto.
Sommario
La relazione è un elaborato progettuale nel quale il progettista, o i progettisti per le rispettive competenze, inseriscono calcoli, verifiche e dati tecnici necessari a dimostrare che edificio e impianti rispettano la normativa energetica.
Il documento definisce le prestazioni che dovranno essere raggiunte in cantiere. Può riguardare l’intero edificio oppure soltanto le porzioni di involucro e gli impianti interessati dai lavori. Il livello delle verifiche cambia in funzione della categoria dell’intervento.
La relazione può comprendere, secondo il caso:
Non esiste quindi una relazione identica per ogni lavoro. Un edificio nuovo richiede un’analisi complessiva; la sostituzione di serramenti o un intervento limitato sull’impianto può richiedere verifiche parziali e documentazione più circoscritta.
Advertisement - PubblicitàIl nome deriva dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, che ha introdotto una disciplina organica sull’uso razionale dell’energia e sul contenimento dei consumi negli edifici. Molte regole sono state successivamente riordinate e aggiornate, soprattutto dal D.Lgs. 192/2005.
Parlare oggi di “Legge 10” è quindi una semplificazione professionale. Il documento non deve essere redatto applicando soltanto il testo del 1991: deve rispettare il quadro vigente, che comprende il D.Lgs. 192/2005, il decreto sui requisiti minimi, il decreto sugli schemi di relazione, la disciplina sulle fonti rinnovabili e le norme regionali eventualmente applicabili.
I riferimenti principali sono:
Il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 ed efficace dopo 180 giorni, ha aggiornato in modo sostanziale il decreto sui requisiti minimi. Non ha eliminato la relazione Legge 10: ha sostituito gli allegati tecnici sui criteri di calcolo e sulle prestazioni da verificare.
Tra gli aspetti da considerare nei progetti avviati con il nuovo regime rientrano:
I modelli della relazione restano, nelle more di un loro aggiornamento, quelli del separato D.M. 26 giugno 2015. Il decreto del 2025 precisa però che il progettista deve allegare le informazioni richieste dalle nuove regole ma non ancora previste nei vecchi schemi. Usare il solo output standard di un software, senza verificare questi contenuti, può quindi produrre una pratica incompleta.
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 ha modificato gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate dopo il decorso di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, quindi dall’inizio di agosto 2026.
Il nuovo quadro distingue edifici nuovi, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico. Prevede percentuali diverse di copertura dei consumi e potenze elettriche minime da fonti rinnovabili. Per le pratiche collocate a ridosso della decorrenza è indispensabile verificare la data di presentazione del titolo e la disciplina regionale, senza riutilizzare automaticamente calcoli predisposti per il regime precedente.
Advertisement - PubblicitàLa relazione è richiesta quando il progetto ricade nell’ambito di applicazione della normativa energetica e deve dimostrare il rispetto dei requisiti previsti per la specifica tipologia di intervento. Le categorie corrette non sono generici “livelli da 1 a 4”, ma quelle definite dal decreto requisiti minimi.
Per un edificio di nuova costruzione la verifica riguarda l’intero organismo edilizio e i relativi sistemi tecnici. La disciplina assimila alla nuova costruzione anche la demolizione e ricostruzione, indipendentemente dalla denominazione urbanistica attribuita all’intervento.
La relazione deve dimostrare il rispetto dei requisiti globali e specifici: prestazione dell’involucro, efficienza degli impianti, energia primaria, comportamento estivo, fonti rinnovabili e ulteriori prescrizioni applicabili. Deve inoltre contenere la valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005.
Gli ampliamenti volumetrici con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 metri cubi sono trattati, per la porzione ampliata, secondo le regole previste dal decreto. Le verifiche cambiano in base al collegamento con un impianto esistente o alla realizzazione di nuovi impianti tecnici.
Se l’ampliamento resta entro entrambe le soglie, non viene automaticamente assimilato a un edificio nuovo. Devono però essere rispettati i requisiti per ristrutturazione importante o riqualificazione energetica, in funzione dell’incidenza delle opere sull’involucro. Se insieme all’ampliamento si interviene anche sull’edificio esistente, verifiche e relazioni delle due porzioni devono essere mantenute distinte.
Il semplice cambio di destinazione d’uso non è, da solo, una nuova costruzione. Se però il recupero di un sottotetto, deposito o altro volume comporta opere energeticamente rilevanti o l’installazione di impianti, si applicano i requisiti della relativa categoria.
Si configura quando l’intervento:
Le due condizioni devono ricorrere insieme. I requisiti si applicano all’intero edificio e alla prestazione energetica relativa ai servizi coinvolti. La “ristrutturazione dell’impianto termico” non coincide con la semplice sostituzione di una caldaia: il decreto la definisce come un insieme di opere che modifica sostanzialmente generazione e distribuzione e/o emissione.
Ricorre quando l’intervento interessa più del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può coinvolgere anche l’impianto termico.
In questo caso le verifiche sull’involucro riguardano le porzioni e le quote effettivamente interessate, compresi i limiti di trasmittanza con l’incidenza dei ponti termici. Per gli impianti oggetto di lavori devono essere rispettate le prescrizioni pertinenti.
Rientrano in questa categoria gli interventi che hanno un impatto sulla prestazione energetica ma non raggiungono le condizioni della ristrutturazione importante. In genere interessano una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda e/o comprendono nuova installazione, ristrutturazione o interventi parziali sugli impianti, compresa la sostituzione del generatore.
I requisiti si applicano ai soli componenti e impianti oggetto dell’intervento. Esempi ricorrenti sono la coibentazione di una porzione dell’involucro, il rifacimento limitato della copertura, la sostituzione dei serramenti e determinati lavori sugli impianti.
La superficie disperdente lorda non è la superficie calpestabile e non è la somma delle superfici interne dei piani. È l’insieme degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati: pareti, coperture, solai contro terra o su spazi aperti, finestre e altri elementi di chiusura pertinenti.
La percentuale di intervento deve essere calcolata rispetto alla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Se l’edificio comprende più unità immobiliari, il riferimento è normalmente l’involucro dell’intero edificio, non soltanto quello dell’appartamento nel quale si eseguono i lavori. Una classificazione errata può trasformare una riqualificazione in ristrutturazione importante e cambiare tutte le verifiche richieste.
Advertisement - PubblicitàNon ogni manutenzione comporta il deposito della relazione. L’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 e il decreto requisiti minimi prevedono esclusioni e semplificazioni specifiche.
Sono esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi gli interventi che riguardano soltanto strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico, come una tinteggiatura, e il rifacimento di porzioni di intonaco inferiori al 10% della superficie disperdente lorda complessiva.
Sono inoltre esclusi gli interventi sugli impianti esistenti destinati esclusivamente a mantenerli efficienti e sicuri, quando non prevedono la sostituzione dell’impianto o di sue parti. Non bisogna però confondere la manutenzione con una trasformazione o una ristrutturazione impiantistica.
L’articolo 8 esclude gli adempimenti, compresa la relazione, per l’installazione di una pompa di calore con potenza termica non superiore a 15 kW. Prima di applicare l’esclusione bisogna verificare che l’intervento consista davvero nella sola installazione prevista dalla norma e che non faccia parte di opere più estese sull’edificio o sull’impianto.
Per la sostituzione di generatori sotto la soglia richiamata dal D.M. 37/2008, pari a 50 kW, gli obblighi della relazione sussistono quando vi è cambio di combustibile o di tipologia del generatore. Il decreto 2025 precisa, a titolo di esempio, che il passaggio da caldaia tradizionale a gas a caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia ai soli fini di questa regola.
Questa esclusione non consente di ignorare gli altri adempimenti: restano da verificare requisiti del prodotto, regolazione, dichiarazione di conformità, libretto d’impianto, scarico dei prodotti della combustione, eventuali obblighi regionali e la compatibilità con le opere complessive.
La mera sostituzione dei serramenti è una riqualificazione energetica, ma il decreto aggiornato consente una relazione compilata in forma parziale, limitata alle dichiarazioni e verifiche pertinenti. In presenza delle condizioni indicate dalla norma, la relazione può essere sostituita dalla dichiarazione dell’impresa esecutrice e dalla documentazione del fabbricante relativa alla marcatura CE, alle trasmittanze, alla permeabilità all’aria e al fattore solare.
La semplificazione dipende dalle caratteristiche effettive di serramenti e schermature. Non può essere applicata automaticamente quando l’intervento comprende altre opere sull’involucro o ricade in una categoria più ampia.
Il D.Lgs. 192/2005 esclude o limita l’applicazione della disciplina per alcune categorie, tra cui determinati edifici industriali riscaldati per esigenze di processo, edifici rurali non residenziali privi di climatizzazione, fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 metri quadrati, alcuni locali non climatizzati come box e depositi e gli edifici destinati al culto.
Per gli immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica non esiste un’esenzione indiscriminata da ogni requisito. Devono essere valutate le disposizioni specifiche, gli atti di assenso e l’eventuale incompatibilità tra prescrizioni energetiche e caratteri tutelati. Anche le norme regionali possono articolare diversamente procedure ed esclusioni.
La presenza di una deroga deve essere motivata nella pratica. Non è corretto omettere la relazione basandosi soltanto sull’età dell’edificio, sulla modesta entità economica dei lavori o sul fatto che l’intervento sia agevolato fiscalmente.
Advertisement - PubblicitàLa relazione viene redatta e sottoscritta da uno o più professionisti abilitati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze edili, termotecniche, elettriche e illuminotecniche. Possono essere coinvolti ingegneri, architetti, geometri o periti, ma l’abilitazione non va valutata soltanto in base al titolo professionale: dipende dalla natura e dalla complessità delle opere.
Negli interventi articolati il progettista architettonico e il progettista degli impianti possono essere soggetti diversi. Il modello deve indicare responsabilità e firme pertinenti. Il committente non può sostituire il tecnico con una dichiarazione propria, salvo le specifiche semplificazioni previste dalla norma per particolari interventi.
Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare la relazione presso l’amministrazione competente:
Nella pratica il deposito avviene normalmente tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia o il SUAP, spesso attraverso una piattaforma telematica regionale o comunale. Il nome del file, la firma digitale, i moduli aggiuntivi e le modalità di trasmissione dipendono dal territorio.
La relazione non dovrebbe essere preparata a lavori già iniziati per giustificare scelte compiute in cantiere. È un documento di progetto: materiali, spessori, ponti termici, potenze e sistemi di regolazione devono essere definiti prima dell’esecuzione.
Advertisement - PubblicitàIl D.M. 26 giugno 2015 dedicato agli schemi di compilazione contiene tre modelli nazionali:
La scelta del modello deriva dalla classificazione dell’intervento, non dal titolo edilizio utilizzato. Una CILA, una SCIA o un Permesso di Costruire non determinano da soli quale schema energetico applicare.
Dal giugno 2026 il progettista deve integrare il modello con le informazioni introdotte dai requisiti aggiornati e non ancora presenti nello schema del 2015.
Per redigere una relazione attendibile non basta indicare superficie e tipo di generatore. Il tecnico deve acquisire dati coerenti con il progetto, tra cui:
Valori generici o materiali indicati soltanto “o equivalente” possono rendere impossibile verificare il rispetto dei limiti. Se un prodotto cambia durante i lavori, il tecnico deve controllare che le prestazioni restino conformi e valutare l’eventuale variante.
Advertisement - PubblicitàQuesti documenti hanno finalità diverse e non si sostituiscono a vicenda.
Un intervento può richiedere più documenti. La presenza dell’APE non sana l’assenza della relazione di progetto; allo stesso modo, il deposito della Legge 10 non sostituisce la comunicazione necessaria per beneficiare di una detrazione.
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Il progetto energetico deve essere disponibile in cantiere e coordinato con gli elaborati esecutivi. Impresa, installatori e direzione lavori devono rispettare materiali, spessori, caratteristiche dei serramenti, soluzioni dei ponti termici e dati degli impianti indicati nella relazione.
Le modifiche che incidono sulle prestazioni non possono essere gestite come semplici sostituzioni commerciali. Devono essere verificate dal progettista e, se necessario, riportate in una variante alla relazione prima della conclusione delle opere.
Alla fine dei lavori il direttore dei lavori assevera la conformità delle opere al progetto e alle eventuali varianti e presenta l’AQE dell’edificio come realizzato, nei casi previsti. L’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 stabilisce che la dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla documentazione asseverata richiesta.
Advertisement - PubblicitàIl fatto che i modelli siano ancora quelli del 2015 non significa che calcoli e limiti siano rimasti immutati. Dal 3 giugno 2026 devono essere applicati i requisiti aggiornati e aggiunte le informazioni non presenti nello schema originario.
Due interventi presentati con la stessa pratica comunale possono ricadere in categorie energetiche diverse. Superficie disperdente, impianto e opere effettive determinano le verifiche.
Negli edifici composti da più unità il calcolo dell’incidenza deve normalmente riferirsi all’involucro dell’intero edificio. Considerare soltanto l’appartamento può alterare la classificazione.
La relazione è parte del progetto e deve guidare l’esecuzione. Prepararla a posteriori espone a materiali non conformi, impianti sovra o sottodimensionati e difficoltà nella chiusura della pratica.
Il software esegue calcoli sulla base dei dati inseriti, ma non classifica automaticamente ogni caso reale né sostituisce le responsabilità del progettista. Geometria, stratigrafie, ponti termici e impianti devono corrispondere al progetto e al cantiere.
Non esiste una tariffa nazionale fissa. Il compenso dipende da dimensioni e complessità dell’edificio, disponibilità degli elaborati, necessità di rilievi, numero di zone termiche, tipologia degli impianti, modellazione dei ponti termici, verifiche regionali e assistenza durante i lavori.
Una relazione per un intervento limitato non è paragonabile al progetto energetico di una nuova costruzione o di una ristrutturazione di primo livello. Il preventivo dovrebbe specificare almeno:
I tempi aumentano quando mancano stratigrafie, schede dei prodotti o progetto degli impianti. Coinvolgere il tecnico energetico all’inizio consente di coordinare architettura e impianti e riduce le correzioni successive.
Advertisement - PubblicitàNo. L’obbligo dipende dall’impatto energetico delle opere, dalla superficie di involucro interessata e dagli interventi sugli impianti. Tinteggiature, manutenzioni prive di sostituzioni e altri casi esclusi non richiedono automaticamente la relazione.
Il solo rifacimento di finiture e impianti idrico-sanitari interni normalmente non determina l’obbligo. La risposta cambia se il progetto comprende involucro, riscaldamento, produzione di acqua calda o una ristrutturazione dell’impianto termico.
Non sempre. Sotto 50 kW la relazione è richiesta nei casi di cambio di combustibile o tipologia richiamati dalla norma; restano comunque gli adempimenti impiantistici e regionali. Sopra la soglia o in presenza di lavori più ampi occorre una valutazione specifica.
L’intervento deve rispettare i requisiti energetici, ma il decreto 2025 prevede una relazione parziale e, a determinate condizioni, la possibilità di sostituirla con dichiarazione dell’impresa e documentazione del fabbricante. L’applicabilità va verificata sul progetto concreto.
Deve essere firmata da uno o più professionisti abilitati per le specifiche competenze richieste. Nei progetti complessi è frequente il coinvolgimento di un progettista specializzato negli impianti e nelle prestazioni energetiche.
Non ha una scadenza periodica come un attestato, ma resta legata al progetto, alla normativa applicabile e alle opere descritte. Se il progetto cambia o i lavori vengono avviati sotto un diverso regime normativo, deve essere verificata e, quando necessario, aggiornata.
La regola è il deposito con la richiesta del titolo o con la dichiarazione di inizio lavori. Un deposito tardivo non rende automaticamente conforme ciò che è stato realizzato. Procedura, conseguenze e possibilità di regolarizzazione devono essere verificate presso l’amministrazione competente e secondo la normativa regionale.
Contenuto aggiornato al 16 luglio 2026. L’applicazione concreta dipende dalla data della pratica, dalla Regione, dal Comune e dalle caratteristiche dell’intervento.
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