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Attestato di qualificazione energetica: Cos’è, quando va fatto, quanto costa

Attestato di qualificazione energetica: Cos’è, quando va fatto, quanto costaAttestato di qualificazione energetica: Cos’è, quando va fatto, quanto costa
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Quali sono i documenti richiesti dalla legge quando si effettuano lavori di ristrutturazioni o di installazione di un nuovo impianto in una struttura abitativa? Gli attestati imposti dalla legge sono essenzialmente due: l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) e l’APE.

La legge 192/2005 ci fornisce un resoconto essenziale degli obblighi previsti in relazione ai documenti e alle certificazioni necessarie in materia di costruzioni edilizie, considerando che il risparmio energetico rappresenta una delle priorità fondamentali della legge in questione.

L’AQE non deve essere confuso con l’APE, si tratta di due documenti diversi, spesso confusi ma con finalità decisamente opposte. Vediamo esattamente cosa sono e a cosa servono.

La normativa italiana vigente: perché l’AQE è obbligatoria?

La normativa italiana attualmente vigente in tema di immobili e ristrutturazioni edilizie fissa le condizioni necessarie per l’effettuazione di costruzioni, installazione di impianti e ristrutturazioni edilizie. La normativa di riferimento al riguardo è costituita dall’art. art. 3 del DLgs 192/2005: la legge in questione prevede infatti che in caso di nuove costruzioni edilizie e ristrutturazioni di edifici con superfici maggiori di 1000 mq, ma anche nel caso di sostituzione di generatori di calore, ristrutturazione (anche parziale) e/o nuova installazione di impianti elettrici, è necessaria la presentazione di questo documento, che deve essere accompagnata dalla firma del direttore dei lavori.

L’attestato in questione è necessario anche in caso di semplice ampliamento di strutture ed edifici, ma solo nel caso in cui questi superi il 20% dello suo stato preesistente. Ma cos’è, esattamente, a cosa serve e qual è la differenza tra AQE e APE?

AQE: Attestato Qualificazione Energetica: cos’è e a cosa serve?

L’AQE, conformemente a quando specificato dall’art. 8 comma 2 DLgs 192/2005, è un documento fondamentale da presentare insieme alla comunicazione di “fine lavori”, all’ufficio tecnico del Comune interessato dall’ampliamento, costruzione e ristrutturazione. Si tratta di un semplice certificato che mette in rilievo le caratteristiche dell’edificio sotto il punto di vista energetico, con particolare riguardo all’indicazione delle caratteristiche della struttura, i dati geometrici e gli impianti.

L’AQE non va confuso con un altro importante documento, il C.D. Attestato di Qualificazione Energetica, che se ne differenzia per i seguenti fattori: l’AQE è un semplice attestato che “propone” la classe energetica di un edificio o struttura abitativa, mentre l’APE la dichiara propriamente; l’attestato di qualificazione energetica può essere compilato da un esperto tecnico (l’importante che sia stato coinvolto nelle varie fasi di intervento dei lavori) e va consegnato al Comune in cui si trova l’immobile insieme alla comunicazione per “fine lavori”.

L’APE va dato invece al proprietario, che in seguito si occuperà di richiedere il C.D. Certificato di Agibilità. Prima del giugno 2010 l’APE sostituiva interamente l’AQE per la compravendita di immobili, mentre oggi è fondamentale il documento APE, in caso di rogito o contratto di affitto. Ciò significa che l’attestato di qualificazione energetica non dispone propriamente l’assegnazione di una classe energetica, ma soltanto una semplice “proposta” (questo documento non indica cioè la classe energetica della struttura, ma semplicemente ne propone una in base alle caratteristiche dell’immobile).

Esistono anche alcune differenze in ordine alla qualifica richiesta ai tecnici redattori dei due documenti: se l’AQE viene redatto da un tecnico è necessario che questo sia abilitato e che abbia partecipato alla realizzazione dei lavori dello stabile, mentre nel caso dell’APE il certificatore energetico ha un semplice ruolo di “collaudatore”, si tratta cioè di un soggetto esterno ed estraneo alle altre fasi del processo di progetto, restaurazione e costruzione della struttura.

Ma cos’è, esattamente l’Attestato di Qualificazione Energetica?

Non è altro che un attestato comprovante le caratteristiche energetiche della struttura, sintetizzandole e indicando la classe di appartenenza dell’edificio e i fabbisogni di energia primaria. Queste sono, sinteticamente, le differenze tra i due documenti: bisogna tenere conto infine del fatto che l’AQE va consegnato al Comune, mentre l’APE direttamente alla Regione. Vediamo nei particolari i principali adempimenti previsti dalla legge.

Adempimenti e consegna del documento: quali sono gli obblighi previsti dalla legge?

Al fine dell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge il direttore dei Lavori, impegnato nella fase di ristrutturazione, ampliamento o modifica dell’immobile, ha un ruolo fondamentale, soprattutto nella fase di “fine lavori”. Questo ha infatti l’importante compito di firmare l’attestato di qualificazione energetica prima di consegnare il documento, in modo da comprovare l’andamento dei lavori e la modalità di realizzazione delle componenti che riguardano gli aspetti energetici dell’edificio.

È necessario che ci sia pertanto una coerenza tra i dati presenti nell’AQE e quelli definiti in fase di progetto nella relazione energetica (comunemente chiamata anche “ex legge 10”). Si è visto che il documento, una volta redatto, deve essere consegnato al Comune, unitamente ai documenti attestanti la fine dei lavori. La presentazione dell’AQE è obbligatoria per legge, la presentazione deve avvenire nel rispetto dei termini indicati nella normativa, pena lo sviluppo di conseguenze importanti anche dal punto di vista della responsabilità del direttore dei lavori.

Qualora la dichiarazione di “fine lavori” non dovesse essere accompagnata dall’AQE asseverato, la stessa è totalmente inefficace.

Vediamo adesso ulteriori dettagli, soffermandoci in particolar modo sull’obbligatorietà dell’attestato di qualificazione energetica.

Il contenuto dell’AQE: qual è il suo scopo principale?

Qual è lo scopo dell’AQE?

Il documento svolge un importante ruolo di controllo in sede di deposito di fine lavoro, finalizzato ad accertare che sia avvenuto il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge al fine di migliorare le prestazioni energetiche contenute nella relazione (“ex Legge 10”).

La sua redazione non è casuale: l’attestato di qualificazione energetica deve essere redatto rispettando i contenuti minimi previsti dallo schema di legge, in particolare dell’allegato A delle linee guida nazionali in tema di qualificazione energetica. Le modifiche legislative effettuate sull’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, tra le altre cose dispongono che l’AQE venga redatto tramite un apposito software, chiamato “software Aqe”, che permette di redigerlo in modo conforme alle linee guida nazionali in materia di qualificazione energetica.

La firma del direttore di lavori è imposta dalla legge al fine di asseverare l’esatto adempimento delle prescrizioni relative agli aspetti energetici degli edifici, ovvero le modalità di realizzazione delle componenti della struttura e il rispetto delle indicazioni imposte dalla legge.

Sanzioni previste in caso di inadempimento della normativa imposta dalla legge

Tra i dati indicati nell’attestato di qualificazione energetica e le indicazioni definite nella fase di progetto nella relazione energetica vi deve essere coerenza.

La legge prevede anche l’irrogazione di sanzioni nel caso in cui il direttore dei lavori, chiamato a porre la sua firma, omette la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica. La sanzione varia da un minimo di 1000 euro a un massimo di 6000 euro.

Va considerato anche che la dichiarazione di “fine lavori” è inefficace nel caso in cui la stessa non sia accompagnata dall’AQE asseverato. La legge dispone infatti che la conformità dei lavori effettuati rispetto al progetto e alla relazione tecnica imposta dalla legge, ma anche dell’attestato di qualificazione energetica, devono essere necessariamente asseverati dal direttore dei lavori, oltre a essere consegnati al relativo Comune di competenza insieme alla dichiarazione che attesta il termine dei lavori.

Questi adempimenti non comportano alcun onere aggiuntivo per il committente. Sarà poi compito del Comune definire le modalità per effettuare il controllo su quanto dichiarato dagli interessati e dal direttore dei lavori, per assicurarsi della conformità con le disposizioni di legge. Il Comune, al riguardo, può anche avvalersi di esperti e organismi esterni all’ente, proprio al fine di determinare le modalità di controllo, potendo anche procedere ad accertamenti e ispezioni, in particolare entro il termine di cinque giorni dalla data attestata dal committente come “giorno di fine lavori”.

Questa procedura di accertamento esperibile da parte dell’ente è finalizzata a controllare la conformità della documentazione progettuale di cui al comma 1.(Relazione ex Legge 1). Si è visto che l’AQE viene redatta utilizzando appositi software certificati dal CTI, che di fatto sono gli stessi utilizzati per effettuare l’APE.

Quando è obbligatorio redigere l’attestato di qualificazione energetica AQE?

Si è visto che i documenti richiesti dalla legge in seguito alla realizzazione e ristrutturazione di edifici e altre strutture sono essenzialmente due: l’APE e l’AQE.

L’Ape è un attestato imposto dalla legge, indicante la stima esatta delle prestazioni energetiche di una struttura immobiliare utilizzando una scala che parte dal valore “A” a “G”, residenziale e commerciale.

Ma nei dettagli quando è necessario redigerla?

In primis quando si decide di vendere o ristrutturare in modo rilevante la propria struttura abitativa, quando si decide di stipulare un contratto di locazione o quando si vuole pubblicare un nuovo annuncio relativo all’immobile (ad esempio vendita o affitto). In tutti questi casi è innanzitutto essenziale stendere l’Ape, necessaria anche in relazione alle eventuali richieste di accesso alle detrazioni fiscali dal reddito IRPEF.

L’AQE invece, pur essendo un attestato obbligatorio per legge, ha un ruolo completamente diverso: serve per verificare il rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge per il potenziamento delle prestazioni energetiche, ricoprendo una sorta di strumento di controllo operato in seguito agli interventi di costruzione, ampliamento degli edifici e ristrutturazioni edilizie.

L’attestato non attribuisce nessuna classe energetica alla struttura in esame (questa infatti risulta soltanto proposta dal tecnico che la effettua). Il documento attesta in forma sintetica i fabbisogni energetici dell’edificio, indicando i valori massimi ammissibili imposti dalla legge e la classe energetica di appartenenza dell’edificio in questo ai lavori di ristrutturazione.

Le ipotesi in cui sussiste l’obbligo di redigere l’AQE sono indicate specificatamente nell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs 192/2005: dalla lettura della normativa si può evincere che, nelle classiche ristrutturazioni di appartamenti nell’ambito di un’opera di manutenzione straordinaria comunicata con la CILA, non ci sarebbe obbligo di presentare l’attestato di qualificazione energetica, o perlomeno solo in caso di sostituzione degli impianti (la presentazione del documento non è dunque necessaria in caso di obbligo di sostituzione degli infissi).

L’obbligo viene meno anche in caso di fusioni e frazionamenti, in cui non sembrerebbe essere necessaria la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica.

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TAGS: AQE, attestato, attestato qualificazione energetica, classe energetica, CTI, fine lavori, legge 192/2005, qualificazione energetica, Software AQE

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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