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Incentivi tecnici: il DDL chiarisce che le risorse comprendono IRAP e contributi a carico dell’amministrazione, salvaguardando gli effetti passati sul personale.
Le risorse destinate agli incentivi tecnici negli appalti comprendono anche i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione e l’IRAP. È il chiarimento interpretativo proposto dall’articolo 68 del disegno di legge di Bilancio 2027, che non è ancora legge.
Il testo interviene sia sul Codice dei contratti del 2023 sia su quello precedente e aggiunge una salvaguardia per il passato: gli effetti già prodotti a favore del personale vengono mantenuti e non è previsto il recupero a suo carico dell’eventuale IRAP pagata sui bilanci delle amministrazioni interessate.
Sommario
Il primo comma richiama l’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 e l’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016. La proposta stabilisce come interpretare le risorse finanziarie indicate da quelle disposizioni.
L’importo da considerare non rappresenterebbe quindi soltanto quanto destinato direttamente ai lavoratori: comprenderebbe anche gli oneri previdenziali e assistenziali dell’amministrazione e l’imposta regionale sulle attività produttive. La distinzione riguarda la composizione delle risorse, non l’introduzione di un nuovo incentivo autonomo.
Per un ufficio tecnico e per chi gestisce il bilancio, il punto operativo è coordinare accantonamento, calcolo e liquidazione. Un importo complessivamente stanziato e il compenso effettivamente attribuibile al personale sono grandezze da tenere separate.
Il DDL include tanto la disposizione del 2023 quanto quella del 2016. Il chiarimento non si limita quindi al solo riferimento normativo del Codice più recente: considera anche le risorse individuate dalla disciplina precedente.
Per ricostruire una posizione occorre individuare il regime dell’intervento, l’accantonamento effettuato e le modalità di liquidazione. Il richiamo al vecchio Codice non significa, da solo, riaprire ogni procedimento concluso o recuperare automaticamente somme già ricevute dai dipendenti.
Il secondo periodo del comma 1 mantiene gli effetti prodotti a favore del personale fino all’entrata in vigore della nuova disposizione. Aggiunge che non si procede a suo carico al recupero dell’eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.
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Richiedi informazioni gratisÈ una precisazione rilevante perché il chiarimento viene formulato come norma interpretativa. Il DDL accompagna la definizione della regola con una tutela esplicita sul trattamento già prodotto: leggere soltanto la prima frase farebbe perdere una parte sostanziale della proposta.
La salvaguardia va però mantenuta nel suo ambito. Il testo riguarda gli effetti e l’IRAP individuati dalla disposizione; non contiene una generale sanatoria di qualunque errore nella gestione degli incentivi o di qualsiasi pagamento pubblico.
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Il comma 2 tratta separatamente i compensi degli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, richiamando l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 90/2014. Le somme recuperate dalle controparti come spese legali verrebbero ripartite dopo la detrazione degli oneri previdenziali e assistenziali dell’amministrazione e dell’IRAP.
Anche qui sono mantenuti gli effetti già prodotti a favore del personale ed è escluso il recupero dell’IRAP nei termini indicati. È un ambito distinto dagli incentivi per le funzioni tecniche, riunito nello stesso articolo per la questione del computo degli oneri.
La proposta non introduce una nuova trattenuta indistinta sulle parcelle dei liberi professionisti. Per il settore edilizio la notizia riguarda il trattamento delle risorse degli incentivi tecnici richiamati, non una revisione generale degli onorari di progettazione.
È inoltre una questione diversa dal chiarimento sull’aumento del 10% per incarichi BIM che abbiamo già trattato: lì il tema è il calcolo del corrispettivo; qui è la composizione delle risorse e il computo degli oneri.
Al 4 novembre 2026 bisogna ancora attendere il testo approvato. Per gli uffici interessati è utile ricostruire prospetti di accantonamento e liquidazione, distinguendo quanto destinato al personale dagli oneri inclusi, senza avviare recuperi fondati sulla sola proposta di legge.
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