Le nuove tavole sul rischio alluvioni inserite durante l’approvazione di un piano urbanistico non impongono sempre di pubblicarlo di nuovo e riaprire le osservazioni. Occorre distinguere una modifica delle scelte fondamentali del piano dall’adeguamento alle prescrizioni degli strumenti sovraordinati per la sicurezza del territorio.

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 7083 del 24 settembre 2026, ha applicato questa distinzione al PGT di Milano. Ha respinto l’appello della proprietaria di un’area, confermando la decisione del TAR e la disciplina urbanistica contestata.

Il terreno prima edificabile e poi destinato a verde

La controversia riguardava un lotto di circa 7.290 metri quadrati, inserito in un quadrante prevalentemente residenziale. Il piano del 2012 consentiva l’edificazione residenziale diretta su una parte del terreno; quello approvato nel 2019 aveva destinato la maggior parte dell’area a verde urbano di nuova previsione e una porzione alla viabilità.

La società proprietaria aveva presentato nel tempo diverse proposte di trasformazione e aveva bonificato il sito. Contestava la perdita dell’edificabilità diretta, richiamando gli investimenti sostenuti e l’inserimento del fondo in un contesto già urbanizzato.

Le nuove mappe idrauliche introdotte nell’approvazione

Un motivo dell’appello riguardava le tavole sulle aree esondabili e sugli ex alvei, aggiornate nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. Secondo la proprietaria, l’introduzione di questi elaborati dopo l’adozione richiedeva una nuova pubblicazione, per consentire agli interessati di formulare osservazioni.

Il giudice ha ricostruito la ragione dell’aggiornamento: il Comune doveva adeguarsi al Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). La necessità era stata segnalata anche dalla Regione e dalla Città Metropolitana.

Gli approfondimenti idraulici alla scala comunale e la nuova rappresentazione cartografica erano funzionali a questo recepimento. Non esprimevano, secondo il Collegio, un’autonoma revisione dei criteri fondamentali del piano.

Quando la partecipazione deve essere riaperta

La sentenza richiama l’articolo 13, comma 9, della legge regionale lombarda 12/2005 e il rapporto tra pianificazione comunale e piani sul rischio idrogeologico. Non basta che una modifica riguardi molte aree o richieda elaborazioni tecniche per qualificarla come un nuovo piano.

Una ripubblicazione è necessaria quando le innovazioni comportano una rielaborazione complessiva, capace di modificare caratteristiche essenziali e criteri fondamentali dello strumento adottato. Nel caso esaminato questo mutamento non era stato dimostrato: le tavole contestate adeguavano il PGT alla disciplina sovraordinata.

La decisione non elimina la partecipazione dei proprietari e non rende irrilevante qualsiasi modifica successiva all’adozione. Individua il limite entro cui l’adeguamento a prescrizioni superiori non richiede di ripetere l’intera fase delle osservazioni.

La bonifica non equivale al diritto di costruire

Il Collegio ha respinto anche la tesi dell’affidamento qualificato alla conservazione dell’edificabilità. Nessuna proposta della società era arrivata all’approvazione di un piano attuativo, alla stipula di una convenzione urbanistica o al rilascio di un titolo edilizio. L’istruttoria di un progetto non coincide con il suo assenso.

Neppure la bonifica bastava: la procedura ambientale perseguiva finalità diverse e l’autorizzazione faceva espressamente salvi gli ulteriori atti necessari per costruire. Bonificare un terreno può essere richiesto anche per destinarlo all’uso pubblico, senza autorizzarne l’edificazione privata.

Il diritto edificatorio trasferibile e l’esito del ricorso

La nuova disciplina non azzerava ogni capacità edificatoria: all’area era attribuito un indice territoriale di 0,35 metri quadrati per metro quadrato, con un diritto trasferibile e utilizzabile nelle aree comunali edificabili, previa cessione del terreno secondo le regole della perequazione.

Il peggioramento rispetto alla precedente possibilità di costruire direttamente sul fondo non era quindi sufficiente a dimostrare l’illegittimità del piano. L’appello è stato respinto, con condanna della società a 6.000 euro di spese, oltre accessori.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 7083/2026 del 24 settembre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-7083-2026-consultazione.pdf - 104,6 KB

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