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Nel DDL di Bilancio 1,2 miliardi per nuovi impianti ammessi al FER X. Risorse dal 2028, criteri e domande ancora da definire.
Un contributo iniziale per ridurre il costo di un nuovo impianto fotovoltaico, affiancato al meccanismo FER X: è la misura prevista dall’articolo 79 del disegno di legge di Bilancio 2027. Il testo bollinato del 30 ottobre propone aiuti fino al 40% dei costi di investimento ammissibili per impianti di nuova costruzione con potenza nominale non superiore a 1 MW.
La dotazione complessiva indicata è di 1,2 miliardi di euro nel triennio 2028–2030, entro un contingente di potenza di 3 GW. Si tratta ancora di una proposta: non è aperta una domanda per ottenere il nuovo contributo e l’approvazione definitiva della legge resta un passaggio necessario.
Sommario
Il perimetro delineato dal DDL comprende gli impianti fotovoltaici nuovi fino a un megawatt. L’importo non sarebbe riconosciuto indistintamente a chiunque installi pannelli: il testo lo collega ai soggetti che accedono al meccanismo di sostegno del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 18 giugno 2026, cioè il FER X definitivo.
La soglia di 1 MW identifica quindi la dimensione massima dell’impianto interessato dalla proposta, mentre il riferimento al FER X individua il percorso di sostegno al quale occorre accedere. Per un’impresa che sta valutando un investimento, sono due verifiche distinte: avere una potenza inferiore alla soglia non dimostra, da solo, il diritto al contributo.
Per orientarsi tra i diversi rapporti economici con il Gestore resta utile la guida Contratto GSE fotovoltaico: RID, SSP e incentivi 2026, da distinguere dalla nuova misura proposta nella Manovra.
L’articolo 79 autorizzerebbe il GSE a concedere un sostegno in conto capitale non superiore al 40% dei costi ammissibili. La formulazione non equivale alla promessa di coprire il 40% di qualsiasi preventivo: occorrerà verificare quali spese saranno riconosciute e come sarà determinato l’aiuto.
Un esempio soltanto aritmetico chiarisce la distinzione: su 100.000 euro interamente riconosciuti come investimento ammissibile, il limite del 40% corrisponderebbe a 40.000 euro. Se una parte delle spese fosse esclusa o la percentuale assegnata risultasse inferiore, il contributo diminuirebbe. L’esempio non anticipa condizioni di un bando né importi già concessi.
Il sostegno iniziale all’investimento va inoltre letto insieme al regime FER X richiamato dalla norma. Non è prudente sommare automaticamente il contributo massimo a tutti gli altri ricavi o incentivi ipotizzati per il progetto: il coordinamento deve essere verificato sulle disposizioni applicabili e sulla successiva attuazione della misura.
La proposta prevede 800 milioni di euro per il 2028 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Per il 2028 il finanziamento passerebbe da uno stanziamento nel bilancio del MASE, destinato al successivo trasferimento al GSE. Per il 2029 e il 2030, invece, il testo individua le risorse nella componente degli oneri generali del sistema elettrico dedicata al sostegno delle fonti rinnovabili.
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Richiedi informazioni gratisLa distinzione conta perché non tutti gli 1,2 miliardi deriverebbero dallo stesso canale di finanziamento. Il DDL non permette però di quantificare, per questo solo passaggio, una variazione della bolletta di una famiglia o di un’impresa.
Il limite di 3 GW riguarda il contingente complessivo della misura. Non indica la potenza di un singolo impianto e non coincide con una ripartizione annuale già definita.
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Le annualità 2028, 2029 e 2030 indicano gli esercizi finanziari delle risorse. Non sono, da sole, un calendario di apertura degli sportelli, di presentazione delle domande o di conclusione dei lavori.
Il testo affida criteri, modalità di attuazione e monitoraggio della spesa a un decreto del MASE, di concerto con il Ministero dell’Economia per i profili finanziari e contabili. Il provvedimento dovrebbe essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio: il termine proposto decorre dunque dalla futura legge, non dalla data della bozza o della notizia.
Anche gli adempimenti delle procedure FER X già disciplinate restano distinti da questo nuovo contributo. L’articolo sulle regole operative FER X di ottobre e sulla cauzione del 6 novembre riguarda un altro passaggio del percorso, non l’apertura anticipata del sostegno previsto dall’articolo 79.
Per chi progetta un impianto, la proposta può diventare una voce da aggiornare nel piano economico, mantenendo visibili le condizioni ancora da definire. Una stima finanziaria dovrebbe distinguere il costo del progetto, le spese eventualmente ammissibili e gli aiuti effettivamente ottenibili.
Potenza, produzione attesa e profilo dei consumi restano il punto di partenza tecnico. Il nuovo contributo, se approvato e reso operativo, inciderebbe sul finanziamento dell’intervento; non sostituirebbe la verifica della sua convenienza e della sua ammissibilità. Prima di assumere impegni contando sull’aiuto, andranno quindi controllati il testo definitivo, il decreto attuativo e le comunicazioni del GSE.
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