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Il TAR Lazio respinge la domanda di danni dopo il ripristino dell’immobile. Un precedente diniego era stato annullato per mancato preavviso, ma non risultava dimostrato il diritto al condono né erano provate le perdite richieste.
Ottenere l’annullamento di un diniego di condono per un errore procedurale non dimostra, da solo, che la sanatoria dovesse essere rilasciata. La distinzione diventa decisiva quando l’opera è stata ormai demolita e si chiede al Comune di risarcire le conseguenze della sua attività.
La sentenza n. 14239 del 10 agosto 2026 del TAR Lazio, Roma, Sezione II-bis, riguarda proprio questa situazione. Il Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande dirette contro l’ordine di demolizione, perché il ripristino era già avvenuto, e ha respinto la richiesta di danni per carenza di prova.
Sommario
La vicenda nasceva da un ampliamento abusivo collegato a un terrazzo, per una superficie utile residenziale di circa 31,33 metri quadrati. L’allora proprietaria aveva presentato domanda nell’ambito del terzo condono; il Comune l’aveva respinta nel 2016.
Quel diniego era stato impugnato sia dalla proprietaria originaria sia dall’acquirente successivo dell’immobile, attraverso due giudizi distinti. La prima aveva ottenuto l’annullamento per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il ricorso del nuovo proprietario era stato invece respinto, con conferma del diniego riferito allo stesso bene.
Il diverso esito dei giudizi è centrale: l’annullamento per mancato preavviso riguardava il procedimento, non conteneva un accertamento positivo della condonabilità dell’intervento.
Nel 2024 il Comune aveva ingiunto la demolizione alla responsabile dell’abuso e al nuovo proprietario. Quest’ultimo, dopo essersi munito dell’apposito titolo per i lavori, aveva eseguito il ripristino dello stato precedente. La pratica di disciplina edilizia era stata archiviata.
L’ex proprietaria aveva comunque mantenuto il ricorso contro l’ordine, chiedendone la dichiarazione di nullità o l’annullamento e domandando il risarcimento del danno. Sosteneva, fra l’altro, che il provvedimento contrastasse con il precedente giudicato favorevole.
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Richiedi informazioni gratisPer il TAR, l’avvenuta rimozione dell’opera aveva fatto venir meno l’utilità concreta delle domande dirette a eliminare l’ordine. L’accoglimento di quelle richieste non avrebbe più conservato il manufatto, già demolito durante il giudizio.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Questa conclusione processuale va distinta da una sentenza che annulli l’ordinanza: il dispositivo non dispone quell’annullamento.
Restava però da esaminare la domanda risarcitoria. Per questo profilo la ricorrente conservava interesse alla valutazione delle proprie contestazioni e delle conseguenze economiche prospettate.
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Nella ricostruzione del TAR, chi chiedeva il risarcimento doveva dimostrare che, senza il provvedimento contestato, avrebbe conseguito il risultato sostanziale invocato: il condono dell’intervento.
Questa prova mancava. Il precedente annullamento derivava dalla violazione dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, relativo al preavviso di rigetto. Non stabiliva che l’opera fosse sanabile. Inoltre, il diniego sul medesimo immobile aveva già superato il controllo giudiziale nel distinto ricorso proposto dall’acquirente.
Per il Collegio, un nuovo esame comunale della domanda avrebbe quindi condotto ancora al rigetto. Il vizio nella partecipazione procedimentale non equivaleva alla perdita di un condono dovuto.
Il TAR ha individuato un ulteriore ostacolo: la ricorrente non aveva allegato né provato le specifiche voci di danno conseguenti alla lesione prospettata. La domanda non poteva essere accolta sulla sola esistenza del contenzioso o dell’opera rimossa.
Il risarcimento è stato respinto e le spese compensate. La pronuncia non esclude in generale la possibilità di chiedere danni dopo una demolizione: mostra quali verifiche, nella concreta domanda esaminata, erano rimaste senza una dimostrazione sufficiente.
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