Il Comune non può superare i limiti temporali dell’autotutela limitandosi a definire falsi i documenti di una SCIA, senza spiegare quali fatti siano stati nascosti o rappresentati in modo non veritiero. Se la documentazione dichiarava apertamente la situazione dell’immobile, l’amministrazione doveva esaminarla e assumere nei tempi previsti le proprie determinazioni.

È il punto centrale della sentenza n. 4985 del 17 agosto 2026 del TAR Campania, Napoli, Sezione III, su un subentro in un’attività artigianale. Il Tribunale ha annullato il provvedimento comunale contestato, ma ha respinto la domanda di risarcimento: l’illegittimità dello stop non dimostrava da sola il danno economico.

La SCIA per proseguire un’attività già esistente

Una società aveva presentato il 18 aprile 2024 una SCIA per subentrare in un tomaificio, ossia un laboratorio che produce parti della calzatura. Non si trattava di una segnalazione per nuovi lavori edilizi, ma della prosecuzione di un’attività artigianale nello stesso immobile.

Il Comune aveva disposto nell’aprile 2025 il divieto di prosecuzione e l’annullamento degli effetti della segnalazione. Dopo il ricorso della società e una misura cautelare favorevole, aveva ritirato quel primo provvedimento.

Il 12 giugno 2025 era però intervenuto un nuovo atto di autotutela, che richiamava carenze nella documentazione di agibilità e presunti atti ideologicamente falsi. La società aveva impugnato anche questo secondo provvedimento.

Il termine applicabile alla vicenda era di dodici mesi

Il TAR ha applicato l’articolo 21-nonies della legge 241/1990 nel testo pertinente agli atti esaminati. Il limite ordinario considerato dal giudice era di dodici mesi; il nuovo intervento comunale era arrivato oltre un anno dopo la presentazione della SCIA.

È un riferimento storico: il testo oggi vigente dell’articolo indica sei mesi. La sentenza non estende retroattivamente questo nuovo termine al procedimento e non va letta come una conferma dei dodici mesi per tutte le pratiche attuali.

La denominazione comunale di «annullamento del silenzio assenso» non trasforma inoltre ogni SCIA in un’autorizzazione tacita: il caso riguarda il controllo successivo sugli effetti di quella specifica segnalazione.

La domanda di condono era scritta nella relazione

Per giustificare l’intervento tardivo, il Comune aveva invocato la falsità della documentazione. Il TAR ha rilevato anzitutto che l’affermazione non era accompagnata da una spiegazione adeguata dei documenti e delle circostanze ritenuti falsi.

La relazione tecnica richiamata negli atti dichiarava espressamente che l’immobile era stato costruito senza concessione e che nel 1995 era stata presentata una domanda di condono. Non descriveva quindi come già autorizzato un fabbricato del quale veniva nascosta la situazione originaria.

Per il Tribunale, il Comune non era stato messo nell’impossibilità di verificare la pratica dal comportamento dell’interessata. Doveva controllare l’esito o la pendenza del condono e assumere le determinazioni conseguenti. Non poteva recuperare il tempo trascorso attraverso una falsità non riscontrata in quei documenti.

Mancava anche il confronto tra gli interessi

Il provvedimento era carente anche nella motivazione sull’interesse pubblico concreto e sul suo confronto con quello della società. Il richiamo al ripristino della legalità non esauriva gli accertamenti richiesti per l’autotutela esercitata in questo contesto.

Il bilanciamento era particolarmente rilevante perché la SCIA riguardava un subentro: l’attività artigianale era già esercitata nel medesimo immobile. La decisione non rilascia però una sanatoria edilizia né certifica in generale l’agibilità dei locali: annulla il secondo atto comunale per i vizi individuati.

Perché il risarcimento è stato respinto

La società chiedeva anche un importo giornaliero per la sospensione dell’attività. Il TAR ha osservato che il primo stop era stato rapidamente sospeso in sede cautelare e che non risultavano provati o precisati i giorni di effettiva interruzione.

La domanda risarcitoria è stata quindi respinta. Il Comune è stato invece condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Campania, Napoli, Sezione III, sentenza 4985/2026 del 17 agosto 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-4985-2026-consultazione.pdf - 76,5 KB

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