Un condominio decide di impugnare i provvedimenti comunali che bloccano le nuove segnalazioni di agibilità. Alcuni proprietari sono contrari all’iniziativa: il loro dissenso può impedire il ricorso o obbligare a coinvolgerli come controparti nel processo?

La questione emerge nella sentenza 1767/2026 del TAR Piemonte, Sezione II, pubblicata il 13 agosto. I giudici hanno respinto le eccezioni sollevate contro l’azione del condominio e annullato gli atti contestati. Hanno invece rigettato la domanda di risarcimento, perché il danno non era stato dimostrato.

Il ricorso dopo i lavori di rinforzo di pilastri e travi

Il complesso residenziale aveva ottenuto l’agibilità nel 2013. Successivi accertamenti avevano evidenziato criticità strutturali e altri difetti; erano quindi stati eseguiti interventi puntuali di incamiciamento di pilastri e travi.

Dopo la conclusione dei lavori, i tecnici incaricati dal condominio avevano presentato nuove segnalazioni certificate di agibilità. Il Comune le aveva ritenute incomplete, dichiarandole invalide e sospendendo l’utilizzo degli immobili interessati. La contestazione riguardava anche il rapporto tra queste nuove pratiche e l’agibilità già esistente.

Le obiezioni sulle delibere assembleari

Il Comune sosteneva che le decisioni di avviare la causa fossero state assunte nonostante l’opposizione di molti partecipanti e con il voto determinante del costruttore, ritenuto in conflitto di interessi. Chiedeva quindi di dichiarare inammissibile il ricorso.

Il TAR ha rilevato che le delibere non risultavano impugnate davanti al giudice ordinario. Nel procedimento esaminato non ha perciò ravvisato i presupposti per considerarle incidentalmente viziate e fermare l’azione amministrativa.

La decisione non sostituisce le regole sulle maggioranze condominiali e non dichiara valida qualsiasi delibera. Respinge quella specifica eccezione, alla luce della situazione processuale concreta.

Chi è contrario alla causa non è automaticamente una controparte

Un’altra obiezione riguardava la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei condomini dissenzienti. Secondo il Comune, il loro mancato coinvolgimento avrebbe reso inammissibile l’impugnazione.

Il Tribunale ha distinto il voto contrario espresso in assemblea dalla posizione di controinteressato nel processo amministrativo. Quest’ultima richiede un interesse giuridicamente qualificato a mantenere il provvedimento impugnato. Il solo dissenso all’avvio della causa non dimostrava che tale interesse esistesse.

Il TAR ha inoltre riconosciuto, nella controversia sulle pratiche presentate dai tecnici del condominio e riguardanti parti comuni, la legittimazione del condominio ad agire tramite l’amministratore, anche senza una specifica autorizzazione assembleare. Il passaggio va letto nel perimetro di questa tutela delle parti comuni, senza estenderlo indistintamente a ogni lite dell’edificio.

Perché gli atti sull’agibilità sono stati annullati

Nel merito, il Comune non aveva confrontato adeguatamente il contenuto delle nuove segnalazioni con l’agibilità originaria, mai rimossa con un apposito provvedimento. I lavori avevano interessato il profilo strutturale: questo non permetteva di trattare come automaticamente cancellati tutti gli altri requisiti già attestati.

La pronuncia si inserisce nella stessa vicenda affrontata dalla sentenza parallela 1766/2026, già analizzata nel nostro approfondimento: Rinforzi strutturali dopo l’agibilità: il Comune non può azzerarla.

L’annullamento non equivale a una certificazione giudiziale della sicurezza di ogni parte dell’edificio. Il punto riguarda la correttezza del procedimento e la necessità di distinguere condizioni modificate dai lavori, attestazioni precedenti e verifiche ancora necessarie.

Vincere sull’annullamento non basta per ottenere i danni

Il condominio aveva chiesto anche un risarcimento. Su questo punto il TAR ha deciso diversamente: non erano stati provati gli elementi necessari, compresi l’esistenza e l’ammontare del pregiudizio.

Il risarcimento non discende automaticamente dall’illegittimità dell’atto. Chi lo domanda deve dimostrare danno, nesso causale e gli altri presupposti della responsabilità. La causa si è quindi conclusa con l’accoglimento della domanda di annullamento, il rigetto di quella risarcitoria e la compensazione delle spese.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Piemonte, Sezione II, sentenza 1767/2026 del 13 agosto 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-1767-2026-consultazione.pdf - 94,3 KB

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