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Tutte le tasse da pagare entro Natale: IMU, Rottamazione Quater e sostituti d’imposta

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Per i contribuenti italiani l’arrivo del Natale non è solo foriero di buone notizie, sono infatti tante le tasse da pagare in scadenza nel periodo natalizio.

Il Fisco batte cassa: dall’IMU ai versamenti d’imposta sono tante le scadenze, con le tasche dei contribuenti che rischiano seriamente di svuotarsi. Di seguito, ecco una panoramica sulle scadenze da ricordare per non correre alcun rischio.

Seconda rata IMU

Il 18 dicembre era il termine entro cui pagare la seconda rata dell’IMU, in quanto il termine ordinario del 16 dicembre coincide con il sabato. Ai fini del versamento possono essere utilizzati il bollettino di conto corrente postale, il Modello F24 oppure pagare attraverso la piattaforma PagoPA. Nei casi di versamenti con il Modello F24 sono da usare i codici tributi indicati dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33 del 2013.

Sono esentati i coniugi con due differenti residenze, tuttavia la circostanza va documentata al Fisco.

Approfondisci: Doppia esenzione IMU: sì per coniugi e conviventi con diversa residenza

Introdotta nel 2012 in sostituzione dell’ICI, l’Imposta Municipale Propria è attualmente regolamentata dall’art. 1, comma 738 e successivi, della Legge n. 160/2019. Applicata in tutti i comuni italiani, ad eccezione dell’autonomia impositiva stabilita dagli Statuti delle Province di Trento e di Bolzano e della regione Friuli Venezia Giulia, in linea di massima l’IMU è da versare per il possesso di:

  • fabbricati, escluse le abitazioni principali e le loro pertinenze, non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: tipologie di categorie riferite rispettivamente alle abitazioni signorili, alle ville e ai castelli;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili.

Di norma l’Imposta Municipale Propria è versata dai proprietari degli immobili o dai titolari del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, etc. Sono tenuti al pagamento anche i genitori separati assegnatari delle case familiari, i locatari per i fabbricati e i concessionari di zone demaniali. Invece, nessuna imposta per gli occupanti degli immobili.

Leggi anche: IMU: tutte le aliquote di base a seconda degli immobili

Le altre tasse in scadenza

Entro il 18 dicembre sono diverse altre le tasse da versare al Fisco:

  • i contribuenti IVA mensili sono tenuti al versamento dell’imposta relativa al mese di novembre;
  • gli intermediari che applicano le imposte sostitutive hanno l’obbligo di pagare l’acconto, pari al 100% dell’ammontare totale dei versamenti riferiti ai primi 11 mesi dell’anno 2023, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sugli altri diversi redditi;
  • coloro che svolgono le attività di intermediazione immobiliare e i gestori dei siti online che mettono in contatto soggetti in cerca di immobili con persone proprietarie di immobili da affittare, sono tenuti al versamento della ritenuta del 21% operata sui corrispettivi incassati o sui canoni;
  • coloro che svolgono delle attività di intrattenimento sono tenuti a corrispondere l’imposta riferita alle attività esercitate con continuità nel mese di novembre.

Dopo le tasse in scadenza il 18 dicembre, ci sono poi quelle da pagare entro il 20 dicembre:

  • le imprese elettriche hanno il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le notizie relative alle quote del mese di novembre. La trasmissione dei dati è consentita soltanto telematicamente attraverso i servizi Fisconline o Entratel, direttamente oppure attraverso gli intermediari;
  • i condomini sostituti d’imposta che, nel periodo giugno-novembre 2023, hanno operato ritenute di acconto per prestazioni riconducibili a contratti di appalto, di servizi o opere svolti nell’esercizio di impresa, la cui somma cumulata mensilmente non raggiunga il tetto di 500 € al 30 novembre 2023, sono tenuti a corrispondere tali importi attraverso il Modello F24, in modalità online, all’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Entratel o Fisconline. In alternativa, ad eccezione di F24 a saldo zero, è possibile effettuare i versamenti tramite i servizi di internet banking di Poste Italiane o banche.

Infine, soltanto per i contribuenti IVA tenuti agli adempimenti di versamento e liquidazione mensili e trimestrali, da ricordare la scadenza del 27 dicembre per versare l’acconto IVA dell’anno 2023.

Rottamazione Quater

C’è tempo fino al 18 dicembre anche per coloro che non hanno ancora versato le prime due rate della Rottamazione-Quater. Sarà permesso il versamento senza né interessi di mora né sanzioni.

Un emendamento prevede, infatti, che i pagamenti scaduti il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 vengono ritenuti tempestivi se svolti entro il 18 dicembre 2023.

Leggi anche: Rottamazione quater: le scadenza dei pagamenti

Per beneficiare della Definizione Agevolata prevista dalla Legge 197/2022, il pagamento della terza rata va effettuato entro il 28 febbraio 2024. Stabilita comunque dalla normativa una tolleranza di 5 gg, pertanto i versamenti saranno ritenuti tempestivi se svolti entro il 4 marzo 2024. Il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre sono i termini per versare le altre rate del 2024. Nei casi di mancati versamenti o ritardi si perdono i benefici agevolativi.

È possibile utilizzare la Rottamazione-Quater per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito INPS e gli accertamenti esecutivi. Con la nuova rottamazione non è stata invece rinnovata quella dei carichi relativi all’IVA e ai dazi doganali all’importazione. A conti fatti le agevolazioni potranno interessare le imposte IRES, IRPEF, IVA, i tributi locali come TARI, IMU e il bollo auto.

Ovviamente si parla di debiti, per i quali gli enti creditori si sono rivolti all’Agente per la riscossione (ADER).

Dicembre è anche il mese dei conguagli

Il mese di dicembre è notoriamente anche quello dei conguagli. Nelle ipotesi in cui vengono riscontrati versamenti maggiori rispetto a quelli dovuti sono riconosciuti i rimborsi degli importi pagati in eccesso; nei casi di mancati pagamenti vengono invece recuperati i versamenti non effettuati fino alla somma stabilita dal Fisco.

Di seguito ecco i soggetti coinvolti nei conguagli:

  • coloro che pagano redditi pensionistici di importo non oltre i 18mila euro l’anno, inclusi gli organismi pubblici, gli enti e le amministrazioni centrali statali, hanno l’obbligo di corrispondere la rata delle imposte in fase di conguaglio di fine anno per somme maggiori a 100 €;
  • gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali statali sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e su quelli di lavoro dipendente;
  • gli organismi pubblici, gli enti e le amministrazioni centrali statali coinvolti nei conguagli relativi all’assistenza fiscale sono tenuti al versamento degli importi in acconto e a saldo trattenuti sulle retribuzioni e sulle rate pensionistiche pagate a novembre. Tali versamenti sono da corrispondere in modalità telematica tramite Modello F24Ep;
  • gli organismi pubblici, gli enti e le amministrazioni centrali statali soggetti al pagamento unitario di contributi e imposte sono tenuti ai versamenti IVA relativi al mese di novembre dovuti per la scissione dei pagamenti;
  • le società e le Pubbliche Amministrazioni impegnate in acquisti di servizi e/o beni nello svolgimento di attività commerciali, rispetto alle quali vengono identificate ai fini IVA (art. 5, comma 1, DM 23/1/2015), devono versare l’imposta di novembre per la scissione dei pagamenti.

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TAGS: imu, rottamazione quater, tasse

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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