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Il TAR Lazio annulla la demolizione di recinzioni metalliche e ricoveri precari per cani: contano volume, stabilità, dimensioni e autonomia delle opere.
Una rete metallica sostenuta da paletti e alcuni ricoveri leggeri per cani non possono essere trattati automaticamente come costruzioni abusive da demolire. Prima di applicare la sanzione edilizia, il Comune deve descrivere dimensioni, materiali, stabilità, volume e autonomia funzionale delle opere.
Lo ha stabilito il TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, con la sentenza n. 13183/2026, pubblicata il 17 luglio 2026. I giudici hanno annullato un ordine di demolizione relativo a recinzioni e box precari, ritenendo non dimostrata l’esistenza di manufatti urbanisticamente rilevanti e richiamando la voce del Glossario che include i ricoveri per animali tra gli interventi realizzabili in edilizia libera.
La pronuncia non autorizza, però, qualsiasi canile o struttura per animali senza permessi. Il risultato dipende dalle caratteristiche concrete delle opere e non elimina il rispetto delle norme urbanistiche locali, igienico-sanitarie, paesaggistiche, di sicurezza e sul benessere animale.
Sommario
Il caso riguardava alcune porzioni di terreno delimitate con paletti e rete a maglia metallica. All’interno erano presenti ricoveri divisi in più box, con coperture leggere e pareti realizzate anche mediante materiali semplicemente appoggiati. Le strutture erano destinate a ospitare cucce per cani.
L’ufficio comunale aveva ordinato la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, considerandole abusive. Nel provvedimento erano richiamati anche gli accertamenti svolti insieme al servizio veterinario e il problema delle autorizzazioni sanitarie della struttura.
I proprietari hanno contestato l’ordine sostenendo, tra l’altro, che i manufatti fossero precari, non stabilmente infissi al suolo e privi di volume. Secondo il ricorso, la questione sanitaria non poteva inoltre essere perseguita attraverso una normale ordinanza edilizia di demolizione.
Il materiale fotografico acquisito nel giudizio ha avuto un ruolo importante. Per il TAR mostrava recinzioni, teli e separazioni leggere che non sviluppavano volumetria ed erano funzionali esclusivamente al ricovero delle cucce.
Advertisement - PubblicitàIl TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui una recinzione metallica leggera non presenta un ingombro paragonabile a quello di una costruzione in muratura. Nel caso esaminato, precarietà e assenza di volume rendevano sproporzionata la sanzione demolitoria prevista per opere edilizie di ben altra consistenza.
Questo non significa che tutte le recinzioni siano sempre libere. Un muro di cinta, fondazioni, cordoli importanti o una struttura capace di modificare stabilmente il territorio possono richiedere un titolo. Anche altezza, estensione, materiali, funzione e disciplina comunale incidono sulla qualificazione dell’intervento.
L’ordinanza annullata non spiegava adeguatamente perché quella specifica rete metallica dovesse essere assimilata a una costruzione. Mancava soprattutto una valutazione proporzionata alle caratteristiche effettive dei manufatti riscontrati sul terreno.
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Richiedi informazioni gratisUn secondo passaggio della decisione riguarda il D.M. 2 marzo 2018, che contiene il Glossario delle principali opere realizzabili senza titolo abilitativo. Al punto 47 sono indicati i ricoveri per animali domestici e da cortile, le voliere e le opere assimilate, insieme alla relativa recinzione.
Il Glossario collega queste opere all’articolo 6, comma 1, lettera e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001, dedicato alle aree ludiche senza fini di lucro e agli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Nel provvedimento comunale, tuttavia, non erano state precisate le dimensioni dei box né la loro eventuale capacità di funzionare come manufatti autonomi. Alla luce delle fotografie, il Comune non aveva dimostrato che le strutture superassero i limiti dell’opera leggera e pertinenziale descritta dal Glossario.
La semplice destinazione a ricovero di cani, quindi, non bastava a trasformare le reti e le coperture precarie in nuove costruzioni. Serviva un’istruttoria concreta sulle opere, non una qualificazione fondata soltanto sull’uso cui erano destinate.
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Il TAR ha tenuto distinto il piano edilizio da quello sanitario. Anche quando un ricovero leggero non richiede CILA, SCIA o permesso di costruire, l’attività svolta può essere soggetta a controlli veterinari e alle autorizzazioni previste dalla normativa regionale.
Nel caso esaminato, le determinazioni sanitarie su un canile privato spettavano al Sindaco sulla base delle segnalazioni dei servizi veterinari dell’ASL. Non potevano essere sostituite da un ordine adottato dal dirigente competente alla repressione degli abusi edilizi ai sensi dell’articolo 31 del Testo unico.
La sentenza fa salvi gli eventuali successivi provvedimenti dell’autorità sanitaria. L’annullamento dell’ordinanza edilizia non certifica quindi la regolarità sanitaria dell’attività e non impedisce nuovi controlli svolti dall’organo competente con la procedura corretta.
Il ricorso è stato accolto e l’ordine di demolizione è stato annullato, con condanna del Comune alle spese. L’effetto della decisione resta circoscritto alle opere descritte nel giudizio e alle carenze dell’istruttoria comunale.
Prima di installare box, recinzioni o coperture per animali occorre verificare se siano realmente leggeri, pertinenziali e privi di autonoma rilevanza. Fondazioni, allacci permanenti, grandi superfici, chiusure consistenti, stabilità prolungata o la creazione di un volume utilizzabile possono portare a una qualificazione diversa.
Restano inoltre applicabili gli strumenti urbanistici comunali e le norme di settore richiamate dallo stesso articolo 6: disciplina antisismica, sicurezza, antincendio, igiene, rischio idrogeologico e tutela paesaggistica. Per strutture destinate a ospitare più animali va verificato separatamente anche il regime sanitario e veterinario.
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