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IMU: tutte le aliquote di base a seconda degli immobili

IMU: tutte le aliquote di base a seconda degli immobiliIMU: tutte le aliquote di base a seconda degli immobili
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Il nostro ordinamento giuridico dispone per l’IMU delle aliquote di base che ogni comune è tenuto a rispettare e che sono differenti a seconda della tipologia di immobili.

Il comune ha anche la facoltà, in determinati casi, di aumentare le aliquote entro un certo limite oppure di ridurle fino all’azzeramento.

Vediamo di seguito tutte le aliquote di base previste per la determinazione dell’importo dell’IMU (Imposta Municipale Unica).

Leggi anche: “IMU, TARI, TASI: come consultare gli atti adottati dal proprio Comune

IMU: aliquote base per abitazioni principali non esenti

La Legge di Bilancio 2020 dispone innanzitutto che l’aliquota di base per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali considerate di lusso, ovvero A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e per le relative pertinenze, debba essere pari allo 0,5%.

I comuni possono, tuttavia, con deliberazione del consiglio comunale, aumentare l’aliquota di 0,1 punti percentuali, oppure decidere di ridurla fino anche ad azzerarla del tutto.

Si prevede inoltre – sempre per le abitazioni principali in A/1, A/8 e A/9 – che dall’IMU debbano essere detratti 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Nel caso in cui l’immobile fosse l’abitazione principale di più soggetti passivi IMU, la detrazione spetterà a tutti i proprietari in proporzione alla quota posseduta da ognuno.

La stessa detrazione si applica inoltre anche agli alloggi di edilizia popolare che vengono assegnati dagli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o dagli istituti che svolgono le stesse funzioni.

Leggi anche: “IMU: tutti gli immobili e i terreni esentati dal pagamento

Immobili non adibiti ad abitazione principale: aliquote di base

Per quanto riguarda invece i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base da applicare è pari allo 0,1%. Anche qui comunque i comuni possono disporne la riduzione fino all’azzeramento.

Per i fabbricati realizzati e messi in vendita (e non in locazione) dalle imprese costruttrici, invece, l’art. 1, comma 751 della Manovra 2020 prevede che:

  • Fino all’anno 2021, l’aliquota di base era fissata a 0,1%, con la possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25% oppure di diminuirla fino all’azzeramento;
  • A partire dal 1° gennaio 2022, invece, tali immobili sono esentati dal pagamento dell’IMU.

Per i terreni destinati ad uso agricolo, l’aliquota di base da applicare è pari allo 0,76%. I comuni possono però, sempre tramite delibera del consiglio comunale, decidere di aumentarla fino all’1,06% o, in alternativa, scegliere di ridurla fino ad azzerarla.

In riferimento invece agli immobili ad uso produttivo appartenenti al Gruppo catastale D (Immobili a destinazione speciale), l’aliquota di base è fissata a 0,86%. I comuni possono però elevarla fino all’1,06% oppure diminuirla fino allo 0,76%. Non è possibile in questo caso provvedere all’azzeramento.

La Manovra 2020 prevede infine che per tutti gli immobili che non siano adibiti ad abitazione principale, e che siano differenti da tutti quelli citati sopra, l’aliquota di base da applicare debba essere pari allo 0,86%.

Anche in questo caso, però, ogni comune potrà decidere liberamente di aumentarla fino all’1,06% oppure anche di ridurla fino ad azzerarla.

Leggi anche: “Agevolazioni IMU: in cosa consistono? Chi ne ha diritto?

Aliquote di base IMU: precisazioni e obbligo Prospetto

Abbiamo visto dunque tutte le aliquote di base previste per il pagamento dell’IMU. La Legge di Bilancio 2020 però stabilisce anche ulteriori disposizioni in merito.

Nello specifico, a partire dal 2020 – esclusivamente per gli immobili che non godono dell’esenzione dal pagamento dell’IMU – i comuni potevano aumentare ulteriormente l’aliquota massima prevista, nella misura massima dello 0,08%, ma solo in sostituzione della maggiorazione prevista per la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) nella stessa misura applicata dal 2015 al 2019.

In riferimento agli anni successivi, invece, è possibile solo ridurre tale maggiorazione, mentre non sarà possibile la variazione in aumento.

Il comma 756 del comma 1 della Manovra dispone invece che – a partire dal 2021 – i comuni hanno la facoltà di diversificare tutte le aliquote previste sopra, sempre chiaramente in riferimento agli immobili che non godono dell’esenzione dall’IMU.

Anche nel caso in cui non si intendessero diversificare le aliquote di base disposte per il versamento dell’IMU, comunque, è sempre obbligatoria la delibera di approvazione delle stesse aliquote, che dovrà essere predisposta mediante l’apposita applicazione resa disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale.

In particolare, a partire dal 2024, diventerà obbligatoria l’elaborazione del Prospetto delle aliquote IMU, in quanto la delibera senza Prospetto non sarà ritenuta idonea a produrre gli effetti disposti dalla legge.

Per approfondire leggi: “Prospetto aliquote IMU, obbligo dal 2024: come si compila e invia

Il Prospetto delle aliquote sarà quindi considerato parte integrante della stessa delibera di approvazione che, insieme a tutti i regolamenti predisposti dal consiglio comunale, dovrà essere trasmessa dal comune entro il 14 ottobre di ogni anno, al fine di permettere al Dipartimento delle Finanze di pubblicare gli atti entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ricordiamo, a tal proposito, che tutti gli atti comunali adottati avranno validità a partire dalla data in cui vengono pubblicati e non dalla data di approvazione.

Leggi anche: “IMU 2023: scadenza in arrivo della seconda rata, ma occhio alle esenzioni

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TAGS: imu, scadenza IMU

Autore: Redazione Online

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