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IMU non pagata: ravvedimento e sanzioni, come funziona?

IMU non pagata: ravvedimento e sanzioni, come funziona?IMU non pagata: ravvedimento e sanzioni, come funziona?
Ultimo Aggiornamento:

Il 18 dicembre 2023 era l’ultimo giorno disponibile per poter versare la rata a saldo dell’IMU per l’anno 2023.

Per i contribuenti che non avessero provveduto al pagamento, totale o parziale, dell’importo dovuto a titolo d’imposta, è possibile rimediare grazie al meccanismo del ravvedimento operoso.

Vediamo di seguito in cosa consiste e quali sono le sanzioni alle quali il contribuente va incontro in caso di IMU non pagata.

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IMU non pagata: scadenze, come rimediare

I soggetti passivi di imposta che non hanno provveduto a versare la seconda rata IMU entro il 18 dicembre 2023, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione beneficiando del ravvedimento operoso.

Tramite il ravvedimento operoso sarà possibile pagare in ritardo la somma dovuta, con l’aggiunta degli interessi e delle relative sanzioni, che saranno calcolate a seconda del ritardo accumulato.

Le scadenze legate al pagamento delle rate IMU 2023 erano le seguenti per la gran parte dei contribuenti:

  • Prima rata entro il 16 giugno 2023;
  • Seconda rata entro il 18 dicembre 2023. Il 16 dicembre ricadeva di sabato, pertanto la scadenza è stata prorogata al 18.

Solo per gli enti commerciali assoggettati al pagamento dell’imposta, è prevista la ripartizione delle somme in tre rate, di cui le prime due seguivano le scadenze imposte per tutti, mentre la terza rata è da pagare entro il 16 giugno 2024.

I contribuenti possono sempre decidere comunque di versare l’intera somma anche in un’unica soluzione. In questo caso, il pagamento sarebbe dovuto avvenire interamente entro il 16 giugno 2023.

Per i contribuenti che invece hanno deciso di rateizzare l’importo dell’imposta ma poi si sono ritrovati a non poter pagare la seconda rata a saldo dell’IMU, è possibile rimediare.

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Ravvedimento operoso IMU: sanzioni ridotte e interessi

Il ravvedimento operoso consente, appunto, ai contribuenti che risultano inadempienti per l’IMU non pagata, di potersi regolarizzare.

Naturalmente il procedimento richiede che la somma dovuta debba essere pagata interamente, anche se in ritardo, e che a tale somma debbano essere applicati gli interessi e le sanzioni.

Il meccanismo del ravvedimento operoso, nello specifico, è disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e, oltre all’IMU, ammette la possibilità di regolarizzare diversi tipi di inadempienze legate alla disciplina in materia di norme tributarie.

Normalmente la sanzione per l’IMU non pagata sarebbe pari al 30% dell’importo dovuto. La percentuale però si riduce notevolmente se ci si ravvede entro brevi termini dalla scadenza.

Nello specifico:

  1. Si applicherà una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se si versa l’imposta entro 14 giorni dalla data di scadenza;
  2. Si applicherà una sanzione pari all’1,5% fissa, se si regolarizza l’IMU non pagata con ritardo dai 15 ai 30 giorni dalla data di scadenza;
  3. La percentuale dovuta per la sanzione sarà invece pari all’1,67% fisso, se si provvede a pagare con un ritardo tra i 31 e i 90 giorni dalla data di scadenza;
  4. La sanzione è fissata invece al 3,75%, se il pagamento avviene dopo i 90 giorni ma entro 1 anno dalla data di scadenza;
  5. Si applicherà invece una sanzione pari al 4,29% fissa, se il versamento viene eseguito dopo 1 anno ma entro 2 anni dalla data di scadenza;
  6. Il ravvedimento prevede infine l’applicazione della sanzione ridotta (1/6 del 30%), pari al 5%, per chi dovesse regolarizzare l’inadempienza dopo 2 anni dalla scadenza.

Il ravvedimento operoso non è applicabile se la violazione è già stata:

  • Constatata dalle autorità;
  • Interessata da accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
  • Formalmente comunicata al soggetto interessato o ai soggetti solidalmente obbligati.

Sarà possibile tuttavia provvedere ancora al versamento spontaneo anche dopo ricevuto aver ricevuto il verbale di contestazione, ma prima che venga emessa la relativa cartella esattoriale. In questo caso, la sanzione sarà pari al 6%.

Per chiunque non dovesse usufruire del ravvedimento operoso spontaneamente entro i termini fissati, si applicherà invece la sanzione ben più onerosa in misura ordinaria, pari al 30% dell’importo dovuto.

Per quanto riguarda gli interessi, invece, si applica una percentuale fissa in ragione d’anno, che per il 2023 era pari al 5%.

IMU non pagata: come versare l’imposta in ritardo

Il versamento in ritardo dell’IMU non pagata può essere corrisposto mediante F24 o bollettino postale.

In ogni caso, nel documento dovranno essere indicati i Codici Tributo relativi all’imposta che si sta pagando, nonché quelli relativi alla sanzione e agli interessi dovuti.

In seguito all’avvenuto pagamento, al contribuente sarà rilasciata una ricevuta. Il Comune invece non sarà tenuto a dare alcun avviso o comunicazione in merito alla regolarizzazione della posizione che era inadempiente.

Leggi anche: “Versamenti IMU, TARI, TASI: Tabella aggiornata con Codici 2023

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TAGS: imu, imu non pagata, ravvedimento imu, ravvedimento operoso

Autore: Redazione Online

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