Superbonus 110%: lavori Trainanti possono interessare la sola pertinenza


Parlando dell’utilizzo del Superbonus 110%, sappiamo bene che per poter usufruire dell’incentivo è fondamentale conseguire dei lavori trainanti, mentre è subordinata e facoltativa l’esecuzione dei lavori trainati.
Questo significa che i lavori trainanti (ovvero la coibentazione, la sostituzione di impianti o gli interventi antisismici) possono essere eseguiti da soli. I lavori trainati invece sono sempre legati agli interventi principali, e si possono effettuare solo congiuntamente a questi.
Chiarito questo, i lavori trainanti sono validi anche se interessano una sola pertinenza dell’edificio?
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Superbonus 110%: lavori trainanti su pertinenza, la normativa
La risposta a questa domanda è sì, come confermato da una recente risposta data dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente sulla rivista ufficiale FiscoOggi, e come conferma la stessa normativa in applicazione al Superbonus 110%.
In particolare, troviamo i riferimenti giuridici riguardo a questo tema nella Circolare n. 30/E del 22 Dicembre 2020 del Direttore dell’Agenzia.
Qui infatti, al Punto 4.1.1, tra i quesiti esemplificativi necessari per spiegare il funzionamento tecnico del maxi-incentivo, troviamo appunto la seguente domanda:
“Gli interventi trainanti di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio possono essere agevolati con la detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze dell’immobile?”
Advertisement - PubblicitàCaso possibile, ma obbligatorio il rispetto di tutti i criteri
In base a quanto stabilito dalla stessa normativa applicabile all’usufrutto del Superbonus 110%, non c’è alcuna imposizione che impedisca ai soggetti beneficiari di compiere gli interventi trainanti solo sulle pertinenze dell’abitazione. Senza dunque interessare anche l’abitazione principale.
Si ribadisce comunque che, anche in queste casistiche, è sempre necessario che gli interventi principali (anche congiuntamente agli interventi secondari), garantiscano:
- Per il Super Ecobonus 110%: un miglioramento minimo di 2 Classi energetiche rispetto alla condizione ante-operam (oppure il raggiungimento della Classe più elevata con 1 solo salto di Classe);
- Per il Super Sismabonus 110%: un miglioramento in termini antisismici che sia dimostrabile, anche senza dover dimostrare salti di classe.
Nel rispetto di questi requisiti (e di tutti gli altri richiesti in applicazione al Superbonus 110%), si ritiene sia irrilevante che gli interventi trainanti possano interessare solo una parte dell’abitazione, come una o più pertinenze.
Ne consegue che non esistono limitazioni in tal senso, e dunque i lavori principali possono essere conseguiti sulle pertinenze anche senza interessare l’edificio principale.
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