Piattaforma aerea LEM 1350
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Il consolidamento urgente delle opere soggette al rispetto delle norme tecniche per l’edilizia possono essere realizzate anche senza autorizzazione, a patto però che questa venga poi richiesta entro massimo 5 giorni dall’inizio dei lavori.
Il consolidamento urgente delle opere soggette al rispetto delle norme tecniche per l’edilizia possono essere realizzate anche senza autorizzazione, a patto però che questa venga poi richiesta entro massimo 5 giorni dall’inizio dei lavori.
A disporlo è il Testo Unico per l’Edilizia, che disciplina appunto l’obbligo di rilascio del permesso per tutti gli interventi che comprendano opere di consolidamento strutturale.
Approfondiamo di seguito.
Per la realizzazione di opere di consolidamento urgente è possibile, dunque, dare avvio agli interventi anche prima di ottenere l’autorizzazione ai lavori.
L’autorizzazione in ogni caso rimarrà obbligatoria e dovrà essere richiesta entro un tempo massimo di 5 giorni dalla data di inizio degli interventi.
L’art 61 del TUE, che disciplina gli interventi sugli abitati da consolidare, dispone in particolare che:
“In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.”
Il che significa, pertanto, che è obbligatorio chiedere l’autorizzazione in tutti i casi per i quali sia prevista la realizzazione di opere di consolidamento di abitato che non consistano in semplici lavori di manutenzione ordinaria o rifinitura.
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Richiedi informazioni gratisSolo per quanto riguarda gli interventi di consolidamento che siano riconosciuti come urgenti tramite ordinanza dell’ufficio competente regionale o comunale, è possibile, come detto, iniziare i lavori prima di richiedere l’autorizzazione allo stesso ufficio.
La richiesta di rilascio dovrà comunque risultare inviata entro massimo 5 giorni dall’inizio degli interventi per tutte le opere per le quali l’autorizzazione risulti obbligatoria.
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Con la Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 della Regione Emilia-Romagna sono stati disposti ulteriori chiarimenti per quanto riguarda le opere di consolidamento, urgente e non, degli abitati da consolidare.
Si dispone qui che l’autorizzazione agli interventi dev’essere rilasciata dal comune territorialmente competente.
Prima di procedere all’approvazione, il comune sarà tenuto a verificare che le opere di consolidamento previste:
Si specifica inoltre che:
“Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati […] dai Servizi tecnici di bacino d’intesa con le autorità di bacino competenti e sentiti i comuni interessati.”
L’approvazione delle perimetrazioni citate da parte della giunta regionale costituirà dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.
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