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Le norme tecniche per costruire nelle zone sismiche del territorio italiano sono definite dal Testo Unico per l’Edilizia.
Le norme tecniche per costruire nelle zone sismiche del territorio italiano (vedi qui la classificazione) sono definite dal Testo Unico per l’Edilizia.
In questi casi, infatti, non sarà necessario solo il rispetto delle normative tecniche generali in ambito edile – obbligatorio per tutte le opere che siano influenti dal punto di vista della staticità e che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità – ma anche di quelle specificamente dedicate alle costruzioni nelle zone sismiche.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 del TUE, le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche devono essere obbligatoriamente rispettate in tutti i casi per i quali la sicurezza dell’opera possa interessare la pubblica incolumità, tenendo conto dei diversi gradi di sismicità delle aree.
Nello specifico, tali norme definiscono:
Si definiscono a tal proposito alcuni criteri obbligatori riguardanti gli accertamenti e le verifiche, ovvero:
Le norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche prevedono che l’opera che si realizza debba essere in grado di resistere alle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche e, in particolare:
Si fa presente che l’analisi delle sollecitazioni dev’essere condotta tenendo conto della ripartizione delle stesse tra gli elementi resistenti dell’intera struttura.
Nello specifico, gli elementi resistenti della struttura devono essere verificati tenendo conto delle possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza riduzioni dei sovraccarichi, ma escludendo l’azione esercitata dal vento.
L’analisi della stabilità del complesso terreno-opera di fondazione dev’essere eseguita invece sulla base dei metodi utilizzati dalla geotecnica, tenendo conto delle azioni sismiche orizzontali applicate all’opera.
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Richiedi informazioni gratisÈ possibile che vengano concesse deroghe in merito agli obblighi imposti dalle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, ma solo se:
La possibilità di concedere delle deroghe dev’essere prevista dagli strumenti urbanistici generali e, inoltre, ogni specifica deroga dev’essere confermata nei piani particolareggiati comunali.
A questo proposito, ogni comune interessato dovrà chiedere apposito parere al relativo ufficio tecnico regionale in merito agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima di deliberarne l’adozione, e sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, al fine di poterne verificare la compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio.
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L’ufficio regionale avrà un tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento per dare una risposta, dopodiché la richiesta dovrà intendersi rifiutata.
I comuni dovranno richiedere l’autorizzazione all’ufficio tecnico regionale anche per le opere che riguardano la sopraelevazione degli edifici.
In particolare, sarà l’ufficio regionale a stabilire il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e la capacità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
Ferma restando quindi l’approvazione della regione, nonché il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, delle norme tecniche per l’edilizia in generale e delle norme tecniche specifiche per le zone sismiche, sarà possibile:
Si seguono chiaramente disposizioni ancor più specifiche se l’opera, oltre a trovarsi in una zona sismica, dovesse essere anche interessata dalle norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici (approfondisci qui).
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