Il D.M. 37/2008 è la disciplina di riferimento per la progettazione, l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti al servizio degli edifici. Si applica alle abitazioni, ai condomìni, agli uffici, ai negozi e agli immobili produttivi, senza dipendere dalla loro destinazione d’uso. Stabilisce quali imprese possono eseguire i lavori, quando occorre il progetto di un professionista, quali documenti devono essere consegnati e quali responsabilità ricadono su installatore, committente e proprietario.

Non è però una generica “certificazione dell’immobile” e non impone da solo una verifica periodica identica per tutti gli impianti. Collaudi, controlli e scadenze dipendono anche dalle norme specifiche: impianti termici, ascensori, luoghi di lavoro, attrezzature antincendio e impianti di terra seguono regole proprie. Questa guida chiarisce il perimetro del decreto e aiuta a capire quale documentazione chiedere prima, durante e dopo i lavori.

Che cos’è il D.M. 37/2008 e quando si applica

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 ha riordinato le disposizioni sulla sicurezza degli impianti negli edifici, sostituendo gran parte della precedente legge 46/1990. È entrato in vigore il 27 marzo 2008 e riguarda gli impianti collocati all’interno degli edifici e delle relative pertinenze. Se l’impianto è collegato a una rete di distribuzione, il suo campo di applicazione inizia dal punto di consegna della fornitura.

Il punto decisivo è la funzione dell’impianto rispetto all’edificio. Il decreto opera indipendentemente dal fatto che il fabbricato sia residenziale, commerciale, direzionale o industriale. Quando una specifica materia è disciplinata da norme dell’Unione europea o da regole settoriali di sicurezza, queste prevalgono per gli aspetti che regolano espressamente.

Il D.M. 37/2008 riguarda installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria riceve un trattamento più semplice, ma ciò non autorizza interventi improvvisati: resta necessario rispettare le istruzioni dei produttori, le norme tecniche e le eventuali disposizioni speciali applicabili all’impianto.

Quali impianti rientrano nel decreto

L’articolo 1 suddivide gli impianti in sette categorie. L’abilitazione dell’impresa deve corrispondere alla lettera interessata dai lavori: l’iscrizione alla Camera di commercio come impresa installatrice non rende automaticamente abilitati per ogni impianto.

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Lettera Impianti compresi Esempi
a Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso dell’energia elettrica; protezione dalle scariche atmosferiche; automazione di porte, cancelli e barriere Quadro elettrico, prese e luci, fotovoltaico a servizio dell’edificio, parafulmine, cancello automatico
b Impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici; infrastrutture per comunicazione e sicurezza Antenna TV, cablaggio dati e fibra, citofono, allarme, videosorveglianza
c Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, evacuazione dei prodotti della combustione e condense, aerazione e ventilazione Caldaia, pompa di calore, climatizzatore, VMC, canna fumaria collegata all’impianto
d Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie Distribuzione acqua, autoclave, rete sanitaria e scarichi interni connessi all’impianto
e Distribuzione e utilizzazione di gas, evacuazione dei prodotti della combustione, aerazione e ventilazione dei locali Tubazioni gas, apparecchi utilizzatori, aperture di ventilazione e scarico fumi
f Impianti di sollevamento di persone o cose Ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti simili
g Impianti di protezione antincendio Rete idranti, rivelazione e allarme incendio, spegnimento automatico

La classificazione serve a verificare l’abilitazione dell’impresa e a individuare le competenze progettuali. Un lavoro può interessare più lettere: una ristrutturazione con nuovo quadro elettrico, pompa di calore e rifacimento dell’impianto idrico richiede operatori abilitati per le rispettive categorie, anche se le attività sono coordinate da un’unica impresa.

Chi può installare o modificare un impianto

Il committente deve affidare installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a un’impresa abilitata ai sensi dell’articolo 3. L’impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e avere un imprenditore individuale, legale rappresentante o responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Prima di firmare il preventivo è prudente chiedere una visura camerale aggiornata e verificare che riporti le lettere pertinenti. Non basta una descrizione commerciale come “impiantistica generale” e non è sufficiente che il tecnico abbia esperienza pratica. L’abilitazione deve risultare formalmente per il ramo di attività coinvolto.

Il responsabile tecnico può svolgere questa funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con un’altra attività continuativa. Le imprese non installatrici dotate di ufficio tecnico interno possono operare esclusivamente sulle proprie strutture e nei limiti delle abilitazioni del responsabile tecnico.

I requisiti tecnico-professionali

L’articolo 4 prevede percorsi alternativi. Il requisito può derivare da una laurea tecnica specifica, da un diploma di tecnico superiore coerente, da un diploma o qualifica secondaria seguito dal periodo di inserimento richiesto, da un titolo di formazione professionale accompagnato dall’esperienza prevista oppure da esperienza lavorativa qualificata presso un’impresa abilitata.

Durata e caratteristiche dell’inserimento cambiano in base al titolo e al settore. Per questo non è corretto riassumere il requisito in un generico “corso con attestato” né affermare che il D.M. 37/2008 imponga un rinnovo periodico dell’abilitazione attraverso corsi. Possono esistere formazione obbligatoria e aggiornamenti derivanti da altre discipline, ma il riconoscimento dei requisiti del decreto segue le condizioni dell’articolo 4 e le verifiche amministrative della Camera di commercio.

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Il progetto è sempre necessario?

Per installare, trasformare o ampliare gli impianti delle lettere a, b, c, d, e e g deve essere redatto un progetto. La domanda corretta, quindi, non è se il progetto esista, ma chi sia autorizzato a firmarlo.

Nei casi sotto le soglie dell’articolo 5, il progetto può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice e può consistere nello schema funzionale dell’impianto, completato dalla documentazione tecnica necessaria. Nei casi più complessi indicati dal comma 2, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo secondo la specifica competenza tecnica.

Il progetto deve contenere almeno schemi, disegni planimetrici e una relazione su consistenza, tipologia, materiali, componenti e misure di sicurezza. Se durante i lavori vengono introdotte varianti, la documentazione deve essere integrata: la dichiarazione finale deve riferirsi all’impianto realmente eseguito, non a una versione superata.

Quando il progetto deve essere firmato da un professionista

Le principali soglie dell’articolo 5, comma 2, sono riepilogate di seguito. Sono criteri alternativi: è sufficiente superarne uno o rientrare in una delle situazioni speciali per richiedere il professionista.

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Impianto Quando occorre il professionista
Elettrico domestico Utenze condominiali; singola abitazione con potenza impegnata superiore a 6 kW; singola abitazione con superficie superiore a 400 m²
Elettrico per attività produttive, commercio, terziario e altri usi Alimentazione oltre 1.000 V, compresa la parte in bassa tensione; oppure bassa tensione con potenza superiore a 6 kW; oppure superficie superiore a 200 m²
Ambienti particolari e protezione dai fulmini Locali medici, luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio d’incendio; protezione dalle scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³
Lampade fluorescenti a catodo freddo Se collegate a impianti elettrici già soggetti a progetto professionale o se la potenza complessiva resa dagli alimentatori supera 1.200 VA
Impianti elettronici Quando coesistono con impianti elettrici soggetti all’obbligo di progetto professionale
Climatizzazione e canne fumarie Canne fumarie collettive ramificate; climatizzazione con potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora
Gas Portata termica superiore a 50 kW; canne fumarie collettive ramificate; impianti per gas medicali ospedalieri e simili, compreso lo stoccaggio
Antincendio Impianto inserito in attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi; almeno 4 idranti; almeno 10 apparecchi di rilevamento

Le soglie non esauriscono le regole tecniche e settoriali. Un impianto sotto soglia deve comunque essere progettato ed eseguito correttamente; inoltre altre norme, il procedimento edilizio o la complessità dell’intervento possono richiedere ulteriori elaborati e professionisti.

Regola dell’arte, norme UNI e norme CEI

Progetto e realizzazione devono rispettare la regola dell’arte. Il decreto stabilisce una presunzione importante: i progetti e gli impianti conformi alla normativa vigente e alle norme UNI, CEI o di altri enti di normalizzazione degli Stati europei interessati si considerano eseguiti a regola d’arte.

Questo non significa che una norma tecnica sia sempre l’unico modo possibile di ottenere un risultato sicuro, ma chi adotta soluzioni differenti deve essere in grado di dimostrarne l’equivalenza e la correttezza. L’installatore resta responsabile della corretta esecuzione e deve usare componenti idonei, effettuare le verifiche previste e documentare le eventuali varianti.

Per gli impianti elettrici delle abitazioni costruiti prima del 13 marzo 1990, l’articolo 6 contiene una disposizione specifica: sono considerati adeguati se possiedono sezionamento e protezione contro le sovracorrenti all’origine, protezione dai contatti diretti e protezione dai contatti indiretti oppure un interruttore differenziale con corrente nominale non superiore a 30 mA. La disposizione non trasforma automaticamente qualunque vecchio impianto in un impianto moderno e non sostituisce una valutazione tecnica quando vi sono modifiche, guasti o rischi.

Obblighi del committente e del proprietario

Il committente non è un soggetto passivo. Deve scegliere un’impresa abilitata per i lavori soggetti al decreto, fornire le informazioni utili e assicurarsi di ricevere la documentazione finale. Il proprietario deve poi adottare le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza, seguendo le istruzioni dell’installatore e dei fabbricanti.

Una checklist essenziale prima di iniziare comprende:

  • verificare le lettere di abilitazione nella visura camerale;
  • definire con chiarezza opere, potenze, apparecchi e parti preesistenti;
  • stabilire se il progetto compete al responsabile tecnico o a un professionista;
  • chiedere che preventivo e contratto indichino rilascio della DiCo e allegati;
  • conservare progetto, schemi, libretti, manuali e verbali di verifica;
  • non pagare il saldo senza controllare che la documentazione sia completa.

Il decreto prevede inoltre la consegna al distributore o venditore, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, di copia della dichiarazione di conformità oppure, quando ammessa, della dichiarazione di rispondenza. L’obbligo opera anche in determinate richieste di aumento di potenza e nelle variazioni della portata termica del gas. In caso di mancata consegna, dopo congruo avviso, la fornitura può essere sospesa.

Dichiarazione di conformità: chi la rilascia e cosa comprende

Al termine dei lavori, dopo le verifiche previste e le prove di funzionalità, la dichiarazione di conformità (DiCo) è rilasciata dall’impresa installatrice, non dal proprietario e non automaticamente dal progettista. La relazione con la tipologia dei materiali e il progetto costituiscono parte integrante della dichiarazione; devono inoltre essere presenti gli altri allegati obbligatori previsti dal modello ministeriale.

Se l’intervento riguarda solo una parte dell’impianto, progetto e DiCo si riferiscono alla parte rifatta ma devono considerare sicurezza e funzionalità dell’intero sistema. La compatibilità tecnica con l’impianto preesistente deve essere indicata espressamente. Questa regola evita che una nuova porzione, pur corretta se isolata, venga collegata a una parte esistente incompatibile o pericolosa.

La guida dedicata spiega nel dettaglio modello, allegati, copie, smarrimento, vendita e locazione.

Quando è ammessa la dichiarazione di rispondenza

La DiRi non è una scorciatoia per sanare un lavoro recente privo di DiCo. L’articolo 7, comma 6, consente di sostituire una dichiarazione mancante o non più reperibile soltanto per impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, quindi prima del 27 marzo 2008.

Per gli impianti che superano le soglie progettuali dell’articolo 5, comma 2, la DiRi deve essere resa da un professionista iscritto all’albo, competente per materia e con almeno cinque anni di esercizio nel settore impiantistico interessato. Negli altri casi può renderla anche chi ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata nel settore. Servono sempre sopralluogo e accertamenti sotto responsabilità personale del dichiarante.

Se un impianto è stato realizzato dal 27 marzo 2008 in poi senza DiCo, non si può risolvere il problema compilando una DiRi: occorre ricostruire i fatti e far valutare da un tecnico e da un’impresa abilitata gli interventi necessari, la documentazione ottenibile e l’eventuale rifacimento delle parti non verificabili.

Deposito al Comune e rapporto con i lavori edilizi

Per nuovi impianti o rifacimenti in edifici già agibili, l’impresa installatrice deve depositare la dichiarazione di conformità e il progetto o l’eventuale certificato di collaudo presso lo Sportello unico per l’edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, nei casi disciplinati dall’articolo 11.

Quando gli impianti fanno parte di un intervento edilizio soggetto a titolo, il progetto impiantistico deve essere coordinato con quello edilizio e depositato secondo la procedura applicabile. Il testo del decreto conserva riferimenti alla DIA, ma oggi occorre leggere la disposizione insieme al D.P.R. 380/2001 e alla disciplina vigente di CILA, SCIA e permesso di costruire. Il titolo dipende dalle opere edilizie, non dal solo fatto che venga modificato un impianto.

Per costruzione o ristrutturazione dell’edificio, l’impresa installatrice deve inoltre indicare i propri dati nel cartello di cantiere e, quando il progetto professionale è obbligatorio, anche il nome del progettista degli impianti.

Agibilità e documentazione impiantistica

La conformità degli impianti entra nella documentazione necessaria per l’agibilità. L’articolo 9 del D.M. 37/2008 richiama l’acquisizione della DiCo e degli eventuali certificati di collaudo; la procedura va oggi coordinata con l’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 sulla segnalazione certificata di agibilità.

La presenza della DiCo non prova da sola la regolarità urbanistica dell’intero immobile, così come l’agibilità non sostituisce i documenti specifici dell’impianto. Sono verifiche diverse che si incontrano nello stesso fascicolo edilizio. In una compravendita è quindi opportuno controllare separatamente titoli edilizi, catasto, agibilità e documenti impiantistici.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

La manutenzione ordinaria non richiede il progetto né l’attestazione di collaudo e non ricade nell’obbligo generale di affidamento previsto dall’articolo 8, comma 1, salve le norme speciali. La semplificazione va letta con prudenza: cambiare un componente con uno equivalente non è la stessa cosa che trasformare il sistema, aumentare la potenza, spostare linee o alterare le condizioni di sicurezza.

Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria devono essere affidati all’impresa abilitata e, al termine, richiedono la documentazione pertinente. In caso di dubbio è utile descrivere per iscritto l’intervento all’impresa e chiedere prima dei lavori se verranno prodotti progetto, schema, DiCo o aggiornamento della documentazione esistente.

Il D.M. 37/2008 non fissa una cadenza universale di verifica ogni tre o cinque anni per tutti gli impianti domestici. Le frequenze derivano dalle norme di settore, dalla destinazione d’uso, dalle istruzioni del produttore e dalle condizioni effettive. Per esempio, impianti termici, ascensori e impianti elettrici nei luoghi di lavoro hanno discipline specifiche. Il proprietario resta comunque responsabile della conservazione delle caratteristiche di sicurezza.

Vendita, affitto e condominio

L’articolo 13 del D.M. 37/2008, che disciplinava garanzie e consegna della documentazione nei trasferimenti, è stato abrogato nel 2008. Non esiste quindi, in base a quella disposizione, un obbligo generalizzato di allegare la DiCo a ogni atto di compravendita. Questo non rende irrilevante lo stato degli impianti: venditore e acquirente possono regolare nel contratto condizioni, garanzie, documenti consegnati e ripartizione dei costi, mentre restano applicabili le norme civilistiche e di sicurezza.

In locazione è opportuno consegnare al conduttore le informazioni necessarie all’uso sicuro e conservare i documenti. In condominio l’amministratore gestisce la documentazione degli impianti comuni e programma gli adempimenti pertinenti; ciascun proprietario conserva quella relativa agli impianti della propria unità. Un’unica DiCo condominiale non copre automaticamente le modifiche eseguite negli appartamenti.

Sanzioni e responsabilità

Per le violazioni degli obblighi relativi alla dichiarazione di conformità, l’articolo 15 prevede una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro, graduata in base a complessità, pericolosità e circostanze. Per gli altri obblighi del decreto la sanzione va da 1.000 a 10.000 euro.

Le violazioni accertate a carico delle imprese installatrici vengono comunicate alla Camera di commercio e annotate nel Registro delle imprese o nell’Albo artigiani. Tre violazioni delle norme di sicurezza possono portare, nei casi più gravi, alla sospensione temporanea dell’iscrizione; reiterate violazioni su progettazione e collaudi possono determinare segnalazioni disciplinari agli ordini professionali.

Il decreto stabilisce inoltre la nullità dei patti relativi alle attività regolamentate quando sono stipulati con imprese non abilitate, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Alle sanzioni amministrative possono aggiungersi responsabilità contrattuali, civili o penali se un impianto difettoso causa danni o mette in pericolo persone e beni.

Documenti da ricevere a fine lavori

Prima di archiviare la pratica conviene verificare almeno:

  • dichiarazione di conformità compilata e firmata dall’impresa;
  • relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
  • progetto del professionista oppure schema elaborato dal responsabile tecnico;
  • riferimento a precedenti dichiarazioni per interventi parziali;
  • attestazione della compatibilità con le parti preesistenti;
  • copia del certificato camerale con le abilitazioni pertinenti;
  • manuali d’uso e manutenzione e verbali delle prove eseguite;
  • ricevuta o evidenza del deposito al SUE, quando dovuto.

Una foto del documento inviata tramite messaggio non è un fascicolo impiantistico completo. Conviene conservare sia gli originali sia una copia digitale leggibile, associando ogni documento all’impianto e all’intervento cui si riferisce.

Domande frequenti

Il D.M. 37/2008 vale solo per gli impianti delle abitazioni?

No. Si applica agli impianti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, quindi anche a uffici, negozi, condomìni e immobili produttivi. Cambiano soglie progettuali e norme speciali applicabili.

Ogni lavoro su un impianto richiede un professionista?

No. Per installazione, trasformazione e ampliamento serve un progetto, ma sotto le soglie dell’articolo 5 può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa. Sopra soglia o nei casi speciali occorre un professionista iscritto all’albo e competente per materia.

Un elettricista può intervenire anche su gas e climatizzazione?

Solo se l’impresa possiede anche le specifiche abilitazioni camerali per le lettere interessate. L’abilitazione elettrica non comprende automaticamente gli impianti termici, idrici o gas.

La dichiarazione di conformità può firmarla il progettista?

La DiCo è rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori e delle verifiche. Il professionista firma il progetto nei casi di sua competenza, ma non sostituisce l’impresa nel rilascio della dichiarazione.

La DiRi può sostituire qualsiasi DiCo mancante?

No. È ammessa solo per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 quando la DiCo non fu prodotta o non è più reperibile. Per lavori successivi occorre valutare l’intervento e la regolarizzazione con tecnici e imprese abilitate.

La manutenzione ordinaria richiede sempre una nuova DiCo?

No. Il decreto esclude la manutenzione ordinaria dagli obblighi di progetto e collaudo. Se il lavoro modifica, trasforma o amplia l’impianto, però, non è più una semplice manutenzione ordinaria e la documentazione va valutata di conseguenza.

Il D.M. 37/2008 obbliga a controllare l’impianto elettrico domestico ogni cinque anni?

Non prevede una scadenza generalizzata di questo tipo per tutte le abitazioni. Controlli e periodicità possono derivare da norme specifiche, destinazione d’uso, condizioni dell’impianto e istruzioni di manutenzione.

La DiCo deve essere allegata al rogito?

Non esiste nel D.M. 37/2008 un obbligo generale di allegazione a ogni rogito, perché l’articolo 13 è stato abrogato. Documenti, stato degli impianti e garanzie vanno comunque verificati e disciplinati con attenzione nella compravendita.

Chi deposita la DiCo al Comune?

Nei casi previsti dall’articolo 11, il deposito entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori compete all’impresa installatrice presso lo Sportello unico per l’edilizia. Se l’impianto è connesso a un intervento edilizio, il progetto va coordinato con la relativa pratica.

Cosa succede se l’impresa non è abilitata?

Oltre alle sanzioni e ai problemi documentali, il decreto considera nulli i patti relativi alle attività disciplinate stipulati con imprese prive dell’abilitazione richiesta, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Fonti ufficiali