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Cos’era la concessione edilizia, differenze da licenza e permesso, validità dei vecchi titoli, numero, accesso agli atti e verifica dello stato legittimo.
La concessione edilizia non è più il titolo da chiedere oggi per costruire. È il nome del provvedimento che, nella disciplina nazionale, ha autorizzato gli interventi edilizi tra la fine degli anni Settanta e l’entrata in vigore operativa del Testo Unico dell’Edilizia. Dal 30 giugno 2003 il titolo corrispondente è il permesso di costruire.
Questo non rende inutili le vecchie concessioni. Al contrario, una concessione edilizia degli anni Ottanta o Novanta può essere il documento principale per ricostruire lo stato legittimo di un edificio, verificare se la costruzione corrisponde al progetto approvato, vendere o acquistare con maggiore sicurezza e presentare una nuova pratica edilizia.
Chi cerca “come ottenere la concessione edilizia” può quindi avere due esigenze differenti: realizzare oggi un intervento che richiede il permesso di costruire, oppure recuperare la copia di una vecchia concessione. In questa guida distinguiamo i due casi, spieghiamo licenza, concessione e permesso, dove trovare numero e pratica, come richiedere l’accesso agli atti e cosa fare se il documento non è disponibile.
Sommario
La concessione edilizia era il provvedimento comunale introdotto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, conosciuta come Legge Bucalossi. La sua funzione era consentire l’esecuzione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie subordinate a titolo e collegare l’attività edificatoria alla partecipazione agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
Il D.P.R. 380/2001 ha riordinato la materia e ha sostituito la denominazione con “permesso di costruire”. Dopo i rinvii dell’entrata in vigore, il Testo Unico è diventato operativo il 30 giugno 2003. Da quel momento, nella disciplina statale, una nuova domanda si presenta per ottenere il permesso di costruire, non una concessione edilizia.
Il termine “concessione” continua però a comparire:
Per capire quale documento cercare bisogna partire dall’epoca di costruzione e dal luogo. La storia nazionale può essere riassunta in quattro fasi, ma i regolamenti locali possono aver imposto un titolo anche prima o con un ambito più esteso rispetto alla legge statale.
La Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 introdusse la licenza edilizia per nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni ricadenti negli ambiti indicati dalla disciplina dell’epoca, in particolare nei centri abitati e, dove esisteva un piano regolatore, nelle zone di espansione. Il sindaco verificava il rispetto del piano e del regolamento edilizio.
Per questo “edificio costruito prima del 1967” non significa automaticamente “edificio per il quale non serviva alcun titolo”. Bisogna verificare se l’immobile ricadeva in un centro abitato, se esistevano pianificazione o regolamento comunale e quali norme locali fossero in vigore.
La Legge 6 agosto 1967, n. 765, detta Legge Ponte, sostituì l’articolo 31 della Legge urbanistica ed estese dal 1° settembre 1967 l’obbligo di licenza alle nuove costruzioni, agli ampliamenti, alle modifiche, alle demolizioni e alle opere di urbanizzazione nell’intero territorio comunale.
La Legge Bucalossi entrò in vigore il 30 gennaio 1977. Stabilì che le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipassero agli oneri e fossero subordinate alla concessione del sindaco. La licenza fu così sostituita dalla concessione edilizia, normalmente onerosa secondo natura e caratteristiche dell’intervento, salvo esenzioni e riduzioni previste dalla legge.
Con il D.P.R. 380/2001 la disciplina nazionale ha adottato il permesso di costruire. Il cambio di nome chiarisce che il potere di edificare è una facoltà connessa alla proprietà, esercitabile però nei limiti imposti da pianificazione, norme edilizie, vincoli e diritti dei terzi. Il Comune non attribuisce la proprietà del diritto, ma verifica e autorizza il suo esercizio nel progetto concreto.
La tabella serve a individuare il titolo che è ragionevole cercare in archivio. Le date non sostituiscono la verifica delle norme locali e regionali.
Da smartphone puoi scorrere la tabella orizzontalmente.
| Periodo nazionale indicativo | Titolo da cercare | Ambito essenziale | Verifica necessaria |
|---|---|---|---|
| Prima della Legge 1150/1942 | Eventuale licenza o nulla osta locale | Dipendeva dalle norme comunali previgenti | Regolamento e archivio storico del Comune |
| Dal 1942 al 31 agosto 1967 | Licenza edilizia | Obbligo statale non ancora generalizzato a tutto il territorio | Ubicazione dell’epoca, piano e regolamento comunale |
| Dal 1° settembre 1967 al gennaio 1977 | Licenza edilizia | Obbligo esteso al territorio comunale | Progetto approvato ed eventuali varianti |
| Dal 30 gennaio 1977 al 29 giugno 2003 | Concessione edilizia | Trasformazioni soggette al titolo secondo la disciplina applicabile | Concessione, elaborati, varianti, inizio e fine lavori |
| Dal 30 giugno 2003 | Permesso di costruire | Interventi individuati dal Testo Unico e dalle leggi regionali | Normativa vigente al momento della pratica |
Non sono lo stesso atto sotto il profilo storico, anche se assolvono una funzione comparabile: autorizzare interventi edilizi rilevanti dopo una verifica dell’amministrazione.
La licenza edilizia era il titolo del sistema precedente alla Legge Bucalossi ed era tradizionalmente gratuito. La concessione edilizia collegò in modo strutturale l’attività edificatoria alla partecipazione agli oneri. Il permesso di costruire è il titolo vigente disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 380/2001.
Non è corretto, tuttavia, trattare una vecchia concessione come carta superata e priva di effetti. Se un edificio è stato realizzato in base a quella concessione, il provvedimento e i suoi elaborati restano parte della storia legittimante dell’immobile. La norma attuale non trasforma retroattivamente il nome stampato sul documento.
In una relazione tecnica è quindi appropriato scrivere, per esempio, “edificio realizzato in forza della concessione edilizia n. … del …”, senza rinominare il documento storico “permesso di costruire”. Per una nuova istanza, invece, si utilizza la denominazione attuale.
Formato e contenuti cambiano da Comune a Comune e nel corso degli anni. Una concessione può essere un provvedimento di poche pagine accompagnato da elaborati grafici timbrati, prescrizioni e allegati. In genere riporta:
Il solo foglio del provvedimento spesso non basta per verificare l’edificio. Sono essenziali le tavole approvate: piante, prospetti, sezioni, planimetria generale, calcoli delle superfici e, se presenti, elaborati delle varianti.
Un timbro su una planimetria deve essere collegabile alla pratica e al titolo. Una copia senza riferimenti leggibili, una tavola di progetto non approvata o un disegno allegato a una semplice richiesta non dimostrano da soli che il Comune abbia autorizzato quella configurazione.
Il numero può comparire sul frontespizio del provvedimento, nei timbri delle tavole, nella comunicazione di fine lavori, nel certificato di abitabilità o agibilità, in una successiva variante e negli atti notarili. Può essere indicato come “concessione edilizia n.”, “C.E. n.” o con una sigla propria dell’ufficio.
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Richiedi informazioni gratisBisogna distinguere:
Un rogito può riportare solo data e numero della concessione, senza allegarne copia. È un ottimo punto di partenza, ma non sostituisce il fascicolo comunale e non dimostra che lo stato costruito corrisponda alle tavole autorizzate.
Il Catasto non è l’archivio delle concessioni edilizie. Una planimetria catastale rappresenta la situazione dichiarata ai fini catastali, non il progetto assentito dal Comune.
Il fascicolo si richiede al Comune che ha rilasciato il titolo, normalmente attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia, l’archivio edilizio o il portale telematico indicato dall’ente. Non esiste un archivio nazionale unico nel quale inserire l’indirizzo e scaricare tutte le concessioni.
Prima di presentare la richiesta conviene raccogliere ogni riferimento disponibile:
Le particelle possono essere cambiate per frazionamenti, fusioni o variazioni catastali. Se la ricerca con i dati attuali non produce risultati, il tecnico può ricostruire la storia catastale e toponomastica e chiedere all’archivio una ricerca per nominativo o ubicazione storica.
Il proprietario ha un interesse diretto alla documentazione edilizia dell’immobile. Possono presentare la richiesta anche un delegato, un tecnico incaricato, un erede o altro soggetto che dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti, secondo gli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990.
Un potenziale acquirente dovrebbe normalmente ottenere la delega del proprietario. Un vicino può avere accesso quando dimostra una posizione qualificata collegata alle opere, ma l’amministrazione deve valutare interesse, controinteressati e riservatezza: non esiste un accesso indiscriminato a qualsiasi fascicolo edilizio.
La richiesta deve essere motivata e indirizzata all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente gli atti. L’esame dei documenti è gratuito; per copie, ricerche e riproduzioni possono essere richiesti costi e diritti secondo il regolamento comunale. Trascorsi inutilmente 30 giorni, la domanda di accesso documentale si intende respinta, ferma la possibilità di utilizzare i rimedi previsti dall’articolo 25.
Ogni Comune adotta moduli e canali propri. La domanda può essere trasmessa attraverso il portale SUE, via PEC o secondo le modalità pubblicate dall’ente. Prima dell’invio bisogna controllare identità digitale, delega, documento, prova della titolarità o dell’interesse e ricevuta dei diritti eventualmente richiesti.
Una richiesta efficace non domanda genericamente “tutti i documenti della casa”, ma individua immobile, finalità e atti ricercati. Può essere formulata così:
Il sottoscritto, in qualità di proprietario o delegato, chiede di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo edilizio relativo all’immobile sito in …, identificato al Catasto al foglio …, particella …, subalterno …, con particolare riferimento alla concessione edilizia n. … del …, alla domanda, agli elaborati grafici approvati, alle varianti, alle comunicazioni di inizio e fine lavori e agli atti di agibilità. La richiesta è finalizzata alla verifica dello stato legittimo e alla predisposizione di una pratica o compravendita.
Se numero e data non sono noti, bisogna dichiararlo e fornire i riferimenti alternativi per la ricerca. È utile chiedere espressamente sia il provvedimento sia le tavole timbrate e le varianti: ricevere solo il frontespizio non permette un confronto completo.
Lo stato autorizzato non deriva necessariamente da un solo titolo. Nel fascicolo possono essere presenti:
La pratica originaria può descrivere la costruzione iniziale, mentre una variante può aver autorizzato sagoma, distribuzione o aperture differenti. Fermarsi alla prima tavola può far apparire abusiva una modifica regolarmente assentita o, al contrario, nascondere una difformità.
Il primo esito negativo dell’archivio non dimostra né che il titolo non sia mai esistito né che l’immobile sia regolare. Può dipendere da dati insufficienti, cambi di particella o civico, archivi non digitalizzati, pratiche intestate al costruttore, trasferimenti tra uffici o perdita materiale del fascicolo.
È opportuno procedere per passaggi documentati:
Dopo il Decreto Salva Casa, l’articolo 9-bis considera anche il caso in cui esista un principio di prova del titolo ma non siano disponibili copia o estremi. Informazioni catastali di primo impianto, fotografie, cartografie, documenti d’archivio e atti pubblici o privati di provenienza dimostrabile possono concorrere alla ricostruzione nei casi previsti.
Non è una scorciatoia per sostituire una concessione che dovrebbe esistere con una planimetria catastale qualsiasi. Bisogna dimostrare presupposti, provenienza, data e coerenza dei documenti; la valutazione deve essere svolta sul caso concreto.
Per un edificio realizzato nel periodo 1977-2003, la concessione che ne ha previsto la costruzione può essere il titolo iniziale dello stato legittimo. Deve essere integrata con gli eventuali titoli successivi che hanno autorizzato interventi parziali e con i provvedimenti o le dichiarazioni che, secondo l’articolo 9-bis, concorrono alla legittimità.
La verifica richiede un confronto tra:
La presenza del numero di concessione nel rogito non certifica questo confronto. Anche una concessione autentica può essere stata eseguita con differenze rispetto al progetto, oppure l’edificio può essere stato modificato dopo la fine dei lavori.
L’espressione “ante 1967” viene spesso utilizzata in modo eccessivamente semplice. La Legge Ponte ha esteso l’obbligo di licenza a tutto il territorio comunale, ma prima del 1° settembre 1967 la Legge 1150/1942 già imponeva la licenza in determinati ambiti e potevano esistere regole comunali anteriori.
Di conseguenza, per stabilire se al momento della costruzione fosse necessario un titolo bisogna conoscere:
Una dichiarazione “costruito prima del 1967” contenuta in un atto non sostituisce automaticamente l’accertamento tecnico e storico. È un dato da verificare, non una sanatoria.
La durata riguarda l’esecuzione dei lavori, non la conservazione del documento come titolo storico. La Legge Bucalossi e oggi l’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 prevedono, in via ordinaria, che il termine per iniziare non sia superiore a un anno dal rilascio e che quello per ultimare non superi tre anni dall’inizio, salve proroghe e discipline speciali applicabili.
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Richiedi informazioni gratisSe l’opera è stata completata nel periodo utile, la concessione non deve essere “rinnovata” ogni tre anni: resta il provvedimento che ha autorizzato quella costruzione. Se i lavori non sono iniziati o sono rimasti incompleti, il titolo può essere decaduto per la parte non eseguita. Realizzare in seguito le opere mancanti richiede il titolo previsto al momento del nuovo intervento.
Per vecchie concessioni bisogna controllare anche proroghe, comunicazioni, varianti e norme eccezionali vigenti all’epoca. La data stampata sul provvedimento non basta a stabilire da sola se le opere siano state eseguite nei termini.
Dire che una concessione è “scaduta” può generare equivoci. Se l’edificio autorizzato è stato regolarmente ultimato, la scadenza dei termini di cantiere non cancella l’effetto legittimante delle opere eseguite. Il documento continua a essere utilizzato per ricostruire la storia dell’immobile.
Se invece una parte non era stata realizzata entro il termine, non può essere costruita oggi invocando la vecchia concessione. Occorre verificare conformità alla pianificazione attuale e ottenere il nuovo titolo necessario. Se è stata eseguita dopo la decadenza senza titolo, può esserci una violazione da esaminare secondo la disciplina applicabile.
Il titolo edilizio è collegato all’immobile e può essere trasferito insieme ad esso. L’articolo 11 del D.P.R. 380/2001 stabilisce per il permesso che è trasferibile ai successori o aventi causa, non incide sulla proprietà e non limita i diritti dei terzi. Principi analoghi erano già presenti nella disciplina della concessione.
Quando i lavori sono ancora in corso, l’acquirente o il nuovo avente titolo deve normalmente chiedere la voltura secondo la procedura comunale. La voltura aggiorna l’intestazione: non prolunga automaticamente i termini, non modifica il progetto e non sana eventuali difformità.
Quando i lavori sono conclusi, la concessione rimane nella catena documentale dell’edificio. In caso di vendita non si rilascia una nuova concessione per il solo cambio di proprietario; si verificano invece titolo, elaborati, varianti e corrispondenza dello stato reale.
Negli atti notarili vengono riportate le dichiarazioni urbanistiche richieste in base all’epoca della costruzione e alla normativa applicabile. Il riferimento alla concessione è importante, ma non trasforma il notaio in autore di un rilievo tecnico dell’edificio.
Prima di acquistare è prudente incaricare un tecnico di:
La due diligence è utile anche per mutui, divisioni, successioni, donazioni e lavori agevolati. Recuperare la concessione dopo aver firmato può far emergere problemi quando tempi e potere contrattuale sono ormai ridotti.
No. Sono verifiche diverse.
La concessione e le tavole approvate descrivono ciò che il Comune ha autorizzato. La conformità urbanistico-edilizia richiede di confrontare quel progetto e i titoli successivi con lo stato reale. La conformità catastale riguarda la corrispondenza tra stato e dati o planimetria catastale. L’agibilità riguarda le condizioni previste dall’articolo 24 e dalla disciplina applicabile.
Un immobile può avere una concessione ma presentare modifiche successive non autorizzate. Può avere una planimetria catastale aggiornata che rappresenta fedelmente una trasformazione mai assentita. Può infine possedere un vecchio certificato di abitabilità senza che questo sani automaticamente differenze edilizie.
Non esiste un prezzo nazionale. Il Comune può richiedere diritti di ricerca, visura, riproduzione, supporto digitale e, quando previsto, bollo. I costi dipendono dal regolamento, dal numero di pratiche, dal formato e dalla quantità degli elaborati. L’esame sul posto è in linea generale gratuito secondo l’articolo 25 della Legge 241/1990, mentre le copie possono comportare rimborsi e diritti.
La parcella del tecnico è distinta e dipende dall’attività: semplice delega e richiesta, ricerca storica, rilievo, confronto completo, accessi ripetuti, digitalizzazione, relazione di stato legittimo o studio di una regolarizzazione.
Il vecchio contributo pagato per il rilascio della concessione non va confuso con il costo per ottenerne oggi una copia. Per un nuovo permesso di costruire si applica il contributo di costruzione vigente, commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, salvo esenzioni o riduzioni.
Negli archivi si può trovare una “concessione edilizia in sanatoria”. L’espressione non identifica sempre la stessa procedura.
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Può trattarsi del titolo conclusivo di una domanda di condono presentata in base a una legge straordinaria, oppure di un accertamento di conformità previsto dalla disciplina edilizia ordinaria dell’epoca. Condono e sanatoria ordinaria hanno presupposti differenti: il primo dipende da una legge eccezionale e da precise finestre temporali; la seconda richiede le conformità stabilite dalla normativa.
Oggi il D.P.R. 380/2001 distingue, tra l’altro, l’accertamento dell’articolo 36 per assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali e l’articolo 36-bis per parziali difformità, determinate variazioni essenziali e casi relativi alla SCIA, come modificato dal Decreto Salva Casa. Vincoli, epoca, tipo di difformità e normativa regionale possono cambiare l’esito.
La vecchia guida sosteneva che la concessione in sanatoria servisse specificamente per aree sottoposte a vincolo e fosse rilasciata a discrezione del Comune: è una ricostruzione errata. Un vincolo può rendere necessarie ulteriori autorizzazioni o impedire la regolarizzazione; l’amministrazione deve applicare i presupposti di legge, non scegliere liberamente se sanare.
Se l’obiettivo è realizzare oggi una nuova costruzione o un intervento soggetto all’articolo 10 del D.P.R. 380/2001, bisogna chiedere il permesso di costruire allo Sportello Unico per l’Edilizia. La domanda è presentata dal proprietario o da chi abbia titolo, con elaborati e asseverazioni del progettista e gli altri atti necessari.
Interventi meno rilevanti possono ricadere in SCIA, CILA o edilizia libera; destinazione d’uso, zona, vincoli e leggi regionali vanno verificati. Non esistono regole automatiche del tipo “struttura in PVC” o “opera rimovibile” uguale edilizia libera: contano funzione, stabilità dell’utilizzo, durata, trasformazione del territorio e disciplina specifica.
Questa guida non replica la procedura completa del permesso, già trattata nella pagina canonica collegata all’inizio. La distinzione protegge anche la ricerca: qui il lettore trova la storia e il recupero della concessione; nella guida al permesso trova interventi, domanda, tempi, silenzio-assenso, costi e durata attuali.
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La risposta richiede normalmente accesso agli atti e rilievo di un tecnico. Una checklist compilata soltanto sui documenti consegnati dal venditore non sostituisce la verifica presso il Comune.
Non come denominazione ordinaria del titolo nazionale da chiedere oggi. Dal 30 giugno 2003 il D.P.R. 380/2001 utilizza “permesso di costruire”. Le vecchie concessioni restano valide come atti della storia edilizia.
Hanno funzione comparabile ma appartengono a regimi storici diversi. Il vecchio documento continua a chiamarsi concessione; una nuova pratica soggetta al titolo maggiore richiede il permesso.
Nei documenti del proprietario o del rogito e, soprattutto, nel fascicolo edilizio del Comune. La copia completa si richiede al SUE o all’archivio edilizio con un accesso agli atti.
Sì, fornendo indirizzo attuale e storico, dati catastali, proprietario o costruttore dell’epoca e periodo di costruzione. La ricerca può richiedere visure storiche e più richieste se l’archivio non è indicizzato in modo uniforme.
Normalmente no. Il Catasto può aiutare a ricostruire particelle e intestazioni, ma il titolo e le tavole approvate sono conservati dal Comune.
Non automaticamente. Bisogna documentare la ricerca e valutare titolo, principio di prova e documenti probanti secondo l’articolo 9-bis. Allo stesso modo, la perdita del fascicolo non rende automaticamente regolare l’edificio.
Non è una regola generale. Prima della Legge Ponte l’obbligo statale già operava in determinati ambiti e potevano esistere regolamenti locali. Servono verifica dell’epoca, ubicazione storica e norme comunali.
Non se le opere autorizzate furono regolarmente completate nei termini: il documento resta nella storia dell’immobile. Per parti non realizzate o nuovi lavori serve invece il titolo oggi applicabile.
Se i lavori autorizzati sono ancora in corso, normalmente sì, secondo la procedura comunale. Per un edificio finito la concessione resta collegata alla costruzione e viene utilizzata nella verifica documentale.
No. Dimostra ciò che fu autorizzato. Un tecnico deve confrontare tavole, varianti e titoli successivi con lo stato reale e verificare separatamente Catasto, agibilità e altri adempimenti.
La Legge 241/1990 disciplina l’accesso e considera respinta la richiesta dopo 30 giorni senza risposta. I tempi effettivi di ricerca e consegna dipendono però da archivio, regolamento locale, completezza della domanda e presenza di controinteressati.
La terminologia corrente è quella delle procedure previste dal D.P.R. 380/2001. Bisogna qualificare la difformità e verificare se ricorrono i presupposti dell’articolo 36, del 36-bis o di altre disposizioni. Una vecchia concessione in sanatoria già rilasciata resta invece un titolo da esaminare nel fascicolo.
Guida aggiornata al 29 luglio 2026. Leggi regionali, regolamenti comunali, vincoli e caratteristiche del fascicolo possono modificare la procedura concreta: per compravendite, sanatorie o nuovi lavori occorre una verifica tecnica e documentale sull’immobile.
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