Comprare un appartamento realizzato sulla base di un permesso di costruire non mette al riparo da qualsiasi successiva contestazione di quel titolo. Se il Comune lo rimuove perché ottenuto attraverso una rappresentazione dei fatti non veritiera, la posizione dell’acquirente va distinta da quella di chi aveva presentato il progetto. La buona fede invocata nell’acquisto non rende automaticamente intoccabili le autorizzazioni originarie.

La sentenza n. 7071/2026 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, pubblicata il 24 settembre 2026 affronta proprio questa situazione. I giudici hanno respinto l’appello dell’acquirente di due unità immobiliari, confermando l’esito sfavorevole del giudizio contro l’annullamento dei titoli edilizi. Nella vicenda pesavano sia le informazioni urbanistiche fornite per il progetto sia un’interdittiva antimafia riguardante l’impresa.

La decisione non attribuisce all’acquirente una responsabilità penale, non gli applica personalmente l’interdittiva e non dispone nel dispositivo una nuova demolizione.

Lascia però fermo il venir meno dei titoli e rimanda eventuali controversie con il venditore alla sede civile, senza riconoscere automaticamente un rimborso o un risarcimento.

Due appartamenti acquistati e titoli rimossi dal Comune

Il complesso residenziale era stato realizzato da una società sulla base di un permesso del 2017 e di successive varianti, presentate mediante SCIA nel 2020 e nel 2021. Nel dicembre 2022 il Comune aveva annullato il permesso, la SCIA alternativa e l’ulteriore SCIA.

L’acquirente contestava quel provvedimento, sostenendo di non aver partecipato al procedimento e di aver confidato nella regolarità delle autorizzazioni. Il Comune aveva invece indicato più motivi per la rimozione, tra i quali una descrizione urbanistica dell’area non corrispondente alla realtà e l’incapacità dell’impresa, colpita dall’interdittiva, di essere titolare dei rapporti abilitativi interessati.

Non era quindi una controversia nella quale bastasse dimostrare l’esistenza formale del permesso di costruire. Il problema riguardava i presupposti sulla cui base quel titolo e le varianti erano stati ottenuti e gli effetti del successivo ritiro.

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La destinazione dell’area non coincideva con quella dichiarata

Nelle relazioni tecniche il terreno veniva costantemente presentato come appartenente a una determinata zona urbanistica omogenea. Gli atti esaminati dai giudici mostravano invece che una porzione era interessata da una previsione di viabilità. Il certificato di destinazione urbanistica e gli elaborati del piano non confermavano, quindi, la descrizione ripetuta nelle pratiche.

L’acquirente sosteneva, tra l’altro, che la parte destinata alla strada non fosse stata edificata e non avesse contribuito alla volumetria. Per il Consiglio di Stato questo non eliminava il problema a monte: la rappresentazione utilizzata per ottenere il titolo doveva essere fedele alla situazione urbanistica effettiva.

I giudici hanno inoltre escluso che l’eventuale scadenza del vincolo espropriativo facesse rivivere automaticamente una precedente destinazione edificabile. Nella controversia, la conseguente situazione di zona bianca non permetteva di trattare il terreno come se l’intera area avesse la destinazione attestata dal tecnico. Non è una regola secondo cui ogni vincolo scaduto rende per sempre inutilizzabile un lotto: è il rigetto della specifica ricostruzione posta a sostegno dell’intervento.

La falsa rappresentazione e il limite temporale dell’autotutela

La sentenza richiama l’articolo 21-nonies della legge 241/1990 nella versione applicabile alla vicenda. Il testo allora considerato prevedeva il limite di dodici mesi per determinati annullamenti d’ufficio e un’eccezione per i provvedimenti ottenuti sulla base delle falsità contemplate dal comma 2-bis.

Il Collegio distingue le dichiarazioni false penalmente rilevanti, per le quali viene in gioco l’accertamento definitivo in sede penale, dalla falsa rappresentazione dei fatti verificata in modo inequivocabile dall’amministrazione con i propri mezzi. Nel secondo caso, secondo l’interpretazione applicata nella decisione, non occorre sempre attendere una condanna penale per rimuovere il titolo oltre il termine ordinario.

Qui la conclusione poggiava sul confronto documentato tra certificazione urbanistica, piano e relazioni del progetto. Non significa che qualunque errore, divergenza interpretativa o successivo ripensamento del Comune consenta di superare i termini: occorre accertare rigorosamente la rappresentazione non veritiera rilevante per il titolo.

Il riferimento ai dodici mesi è storico: il testo vigente dell’articolo 21-nonies indica sei mesi nei commi 1 e 2-bis. La sentenza riguarda il provvedimento del 2022, non applica retroattivamente questo nuovo limite.

L’interdittiva dell’impresa e gli effetti sul permesso

Un ulteriore profilo riguardava l’interdittiva antimafia dell’impresa che aveva realizzato il complesso per vendere le unità. I giudici richiamano il sistema del Codice antimafia: fra i rapporti interessati dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 rientrano anche provvedimenti abilitativi per l’attività imprenditoriale.

In questo contesto, la rimozione del permesso è ricondotta all’accertamento dell’incapacità dell’impresa di esserne destinataria, secondo la disciplina speciale antimafia. Il Consiglio di Stato non la tratta semplicemente come un ordinario ripensamento discrezionale sul progetto, soggetto indistintamente alle medesime regole dell’autotutela generale.

La distinzione protegge anche la corretta lettura della posizione dell’acquirente. Non si estende l’interdittiva alla persona che ha comprato gli appartamenti: il titolo viene meno per ragioni riferite all’impresa e ai presupposti delle autorizzazioni, con conseguenze sull’immobile. I giudici hanno ritenuto che le successive misure di monitoraggio dell’impresa non modificassero l’esito relativo agli atti esaminati.

Perché la mancata partecipazione non ha cambiato l’esito

L’acquirente denunciava anche la mancata comunicazione del procedimento. Il Collegio ha esaminato la posizione nel caso concreto: l’avvio dell’autotutela precedeva l’acquisto e il Comune risultava informato della vendita soltanto dopo aver adottato l’annullamento. Non era stata fornita prova di una conoscenza anteriore da parte dell’amministrazione.

Questa ricostruzione ha condotto al rigetto della censura. Non autorizza a concludere che gli acquirenti possano essere sempre esclusi da qualunque procedimento edilizio: rilevavano le circostanze accertate, la conoscibilità del trasferimento e il momento in cui il terzo era entrato nella vicenda.

Il titolo annullato e i possibili rimedi verso il venditore

Il provvedimento comunale aveva più motivazioni. La falsa rappresentazione accertata era già sufficiente, nella valutazione del Collegio, a sostenere la rimozione; per questo ulteriori contestazioni urbanistiche non dovevano essere tutte risolte per cambiare l’esito.

La sentenza lascia aperta la possibilità che le ragioni dell’acquirente trovino tutela davanti al giudice ordinario, attraverso i rimedi previsti per la concreta vicenda contrattuale. Non stabilisce però quale domanda civile debba essere accolta, quale soggetto debba pagare o quale importo spetti. Questi aspetti richiedono un giudizio e accertamenti diversi da quelli sull’atto amministrativo.

Per chi sta comprando, il rinvio pratico è alla verifica dello stato legittimo dell’immobile e della sequenza dei titoli edilizi. Nel caso deciso non era sufficiente limitarsi alla presenza di un numero di permesso: contavano anche i suoi presupposti e il procedimento di ritiro.

Appello respinto, senza una condanna alle spese

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e compensato le spese per la complessità della controversia. Rimane fermo l’annullamento dei titoli edilizi: non viene concessa una sanatoria e non viene riconosciuto un risarcimento all’acquirente.

La portata della pronuncia resta questa. La buona fede nell’acquisto non basta, nel caso esaminato, a conservare autorizzazioni ottenute sui presupposti contestati; le eventuali tutele contrattuali seguono un percorso distinto. Confondere questi due piani porterebbe sia a promettere una protezione del titolo che la sentenza non offre, sia a negare rimedi civili che i giudici non hanno escluso.

Allegato riservato
Sentenza n. 7071/2026 — copia PDF del testo ufficiale

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