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Ecobonus 2026: chi ha diritto al 50% o al 36%, lavori ammessi, massimali, requisiti ENEA, documenti e limiti per cappotto e infissi.
Quando si programmano nuovi infissi, un cappotto o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, la percentuale dell’Ecobonus è solo una parte della decisione. Un intervento tecnicamente corretto può perdere l’agevolazione se interessa un volume non riscaldato, se il pagamento non è documentato nel modo richiesto o se si sommano male i massimali. Conviene quindi partire dalla casa e dal lavoro concreto, non dalla promessa di una detrazione in pubblicità.
Questa guida separa le verifiche fiscali da quelle tecniche: spiega a chi spetta il 50% e quando si applica il 36% nel 2026, quali interventi e limiti considerare, come evitare il doppio conteggio tra cappotto e serramenti e quali passaggi completare prima di chiedere la detrazione. La scheda ENEA, ove prevista, è parte del percorso, non una formalità da lasciare all’ultimo giorno.
Verificato il 28 settembre 2026 sulle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e sui vademecum ENEA aggiornati il 23 settembre 2026.
Sommario
Per le spese sostenute nel 2026 l’aliquota ordinaria è il 36%; sale al 50% se la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’unità destinata ad abitazione principale. Non basta che il lavoro sia energetico: la percentuale maggiorata dipende anche da chi paga e dal rapporto tra quella persona e l’immobile. La legge prevede aliquote diverse per le spese del 2027, che non vanno confuse con quelle applicabili ai pagamenti del 2026.
| Spese 2026 | Aliquota | Condizione da verificare |
|---|---|---|
| Abitazione principale | 50% | Spesa sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, con gli altri requisiti Ecobonus. |
| Altri casi | 36% | Per esempio seconda casa, immobile strumentale o spesa sostenuta da inquilino o comodatario ammesso al bonus. |
Su schermi stretti, scorri la tabella lateralmente.
La detrazione spettante viene divisa in dieci rate annuali di pari importo. Su 20.000 euro di spesa effettivamente agevolabile, il 50% equivale a 10.000 euro, cioè 1.000 euro l’anno; il 36% equivale a 7.200 euro, cioè 720 euro l’anno. Sono importi teorici: prima si applicano i limiti dell’intervento e gli eventuali limiti personali, poi va verificata l’imposta su cui utilizzare ciascuna rata.
L’Ecobonus è una detrazione fiscale: non produce normalmente un rimborso della quota che supera l’IRPEF o l’IRES dovuta nell’anno. Prima di programmare una spesa elevata è quindi utile verificare anche la propria capienza fiscale.
L’aliquota del 50% non spetta automaticamente a chiunque esegua lavori su un immobile nel quale vive. Per le spese 2026 devono ricorrere insieme queste condizioni:
Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il diritto di proprietà o il diritto reale deve esistere all’inizio dei lavori; l’immobile può essere adibito ad abitazione principale anche al termine dell’intervento. Un inquilino, un comodatario o un familiare convivente può ancora beneficiare dell’Ecobonus se possiede gli altri requisiti, ma normalmente applica l’aliquota ordinaria del 36%, perché non è proprietario né titolare di un diritto reale.
Per i lavori sulle parti comuni il requisito dell’abitazione principale viene verificato per ciascun condomino. Lo stesso intervento può quindi produrre una detrazione del 50% per il proprietario che usa l’appartamento come abitazione principale e del 36% per chi possiede una seconda casa o non comunica il requisito.
Dal 2025 l’articolo 16-ter del TUIR limita l’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il limite di base è pari a:
Questi importi vengono moltiplicati per un coefficiente collegato al numero di figli fiscalmente a carico: 0,50 senza figli, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con almeno tre figli o un figlio con disabilità. Per esempio, con reddito di 90.000 euro e senza figli, il limite di base di 14.000 euro diventa 7.000 euro per l’insieme degli oneri interessati dalla norma: non è una nuova aliquota Ecobonus né un tetto esclusivo per il cappotto. Prima di impegnare una spesa importante occorre valutare con il professionista quali detrazioni concorrono al limite, l’eventuale esclusione prevista dalla disciplina e la capienza fiscale.
L’agevolazione ordinaria può essere utilizzata dai contribuenti IRPEF e IRES che sostengono le spese e possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo. Tra i possibili beneficiari rientrano:
Fatture e pagamenti devono permettere di individuare chi sostiene la spesa. Se partecipano più contribuenti, ciascuno detrae la quota rimasta effettivamente a proprio carico.
L’Ecobonus riguarda edifici esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L’esistenza viene normalmente provata dall’iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento. Il bonus non finanzia la costruzione di un nuovo edificio.
Per diversi interventi, soprattutto quelli sull’impianto di climatizzazione, l’edificio deve essere già dotato di un impianto termico nei termini previsti dalla normativa. I tributi dovuti sull’immobile devono inoltre risultare regolarmente assolti quando applicabili.
La detrazione fiscale non sana abusi edilizi e non sostituisce i titoli necessari. A seconda delle opere e delle regole locali possono servire CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Prima dei lavori vanno verificati anche vincoli paesaggistici, condominiali e regolamenti comunali.
Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici applicabili e, quando previsto, riguardare un volume già riscaldato. I valori qui sotto sono per lo più detrazioni massime, non importi automaticamente spendibili in fattura. Nel preventivo vanno considerati anche i massimali specifici di costo, l’aliquota del contribuente e le regole di cumulo tra lavori della stessa categoria.
| Intervento | Detrazione massima | Condizioni essenziali |
|---|---|---|
| Riqualificazione energetica globale dell’edificio | 100.000 euro | Raggiungimento dei requisiti energetici complessivi previsti |
| Involucro, pareti, coperture e pavimenti | 60.000 euro | Superfici disperdenti e valori di trasmittanza conformi |
| Bonus infissi 2026: detrazioni, requisiti e documenti | 60.000 euro | Sostituzione di elementi esistenti e prestazioni migliorative |
| Schermature solari | 60.000 euro | Orientamento, marcatura e requisiti ENEA |
| Collettori solari per acqua calda | 60.000 euro | Certificazioni e garanzie richieste |
| Pompe di calore, sistemi geotermici e scaldacqua a pompa di calore | 30.000 euro | Sostituzione dell’impianto e coefficienti prestazionali conformi |
| Sistemi ibridi assemblati in fabbrica | 30.000 euro | Configurazione certificata dal produttore |
| Generatori a biomassa | 30.000 euro | Requisiti energetici, emissivi e ambientali applicabili |
| Microcogeneratori | 100.000 euro | Risparmio di energia primaria previsto dalla disciplina |
| Building automation | 15.000 euro | Controllo e monitoraggio degli impianti secondo i requisiti tecnici |
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Attenzione a cappotto e infissi nella stessa unità: i vademecum ENEA del 23 settembre 2026 fissano una detrazione massima complessiva di 60.000 euro quando coibentazione delle strutture opache e sostituzione degli infissi sono contestuali. Non si sommano due plafond da 60.000 euro per ottenere 120.000 euro. Per esempio, se la detrazione calcolata sul cappotto è 45.000 euro e quella sugli infissi è 25.000 euro, il totale teorico di 70.000 euro supera il tetto comune: occorre ricondurlo a 60.000 euro, sempre nel rispetto degli altri limiti applicabili.
Per gli altri lavori la tabella rimane orientativa: il limite concreto dipende dalla combinazione degli interventi, dall’edificio e dai costi specifici ammissibili. Il tecnico deve usare il vademecum ENEA del singolo intervento, non dedurre l’ammissibilità dal nome commerciale del prodotto.
Dal 2025 non sono agevolabili gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili. L’esclusione non va confusa con i sistemi ibridi certificati, le pompe di calore o gli altri impianti ammessi, che richiedono però requisiti propri. Per una pompa di calore, ad esempio, l’Ecobonus riguarda la sostituzione dell’impianto invernale esistente, non il solo acquisto di un climatizzatore per raffrescare un locale mai riscaldato.
Il solo impianto fotovoltaico non rientra nell’Ecobonus ordinario. Può essere agevolato, quando ne ricorrono le condizioni, con il Bonus Ristrutturazione: questa guida spiega la distinzione tra fotovoltaico ed Ecobonus. I pannelli solari termici destinati alla produzione di acqua calda seguono invece la disciplina Ecobonus.
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Richiedi informazioni gratisI requisiti non coincidono con la sola classe energetica dichiarata dal produttore. A seconda dell’intervento occorre verificare trasmittanze, rendimento degli impianti, prestazioni delle pompe di calore, fattori di trasmissione solare, caratteristiche emissive e massimali di costo. Possono essere richiesti asseverazione tecnica, schede prodotto, dichiarazioni del fornitore e Attestato di Prestazione Energetica.
ENEA ha aggiornato i vademecum il 23 settembre 2026. Per cappotto e infissi richiede, tra l’altro, che l’intervento interessi strutture o elementi esistenti a delimitazione di un volume già riscaldato e che i valori di trasmittanza prima e dopo i lavori rispettino le soglie indicate. I requisiti minimi applicabili dipendono anche dalla data d’inizio dei lavori: nei vademecum figurano il D.M. 26 giugno 2015 o il D.M. 28 ottobre 2025 secondo il caso. Chi prepara il progetto deve verificare la versione applicabile, l’eventuale asseverazione e la congruità dei costi prima di ordinare materiali e impianti.
L’avviso ENEA del 25 giugno 2026 disciplina inoltre un caso particolare: per gli interventi iniziati dal 4 febbraio e conclusi prima del 25 giugno, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 giugno. Per i lavori iniziati prima del 4 febbraio o conclusi dal 25 giugno in avanti, il termine decorre dalla data di fine lavori dichiarata. La finestra speciale non è una proroga generale.
Le persone fisiche che non operano nell’esercizio d’impresa devono normalmente pagare con bonifico parlante bancario o postale. Nel bonifico vanno indicati:
I titolari di reddito d’impresa non sono obbligati al bonifico parlante, ma devono poter dimostrare la spesa con la contabilità e la documentazione fiscale.
Vanno conservati almeno fatture, ricevute dei pagamenti, asseverazioni, schede tecniche, APE quando richiesto, delibera e riparto millesimale per il condominio, titoli edilizi o dichiarazione sostitutiva, ricevuta ENEA ed eventuale consenso del proprietario. Per un controllo puntuale dei documenti, la guida dedicata distingue gli adempimenti per intervento.
La scheda descrittiva deve essere trasmessa tramite il portale Bonus Fiscali ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, tenendo conto delle decorrenze speciali indicate per l’aggiornamento 2026. La ricevuta con il codice CPID deve essere salvata insieme alla pratica.
Un errore materiale può essere corretto nei termini e con le modalità ammesse dal portale. La giurisprudenza ha escluso in alcuni casi che il ritardo ENEA determini automaticamente la decadenza, ma questo non rende l’adempimento facoltativo: è prudente rispettare il termine e gestire eventuali omissioni con un professionista.
Rientrano nella detrazione, quando necessarie e collegate all’intervento, le spese per progettazione, diagnosi energetica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, asseverazioni, APE, pratica ENEA e verifiche tecniche. Sono agevolabili anche IVA, imposta di bollo e diritti amministrativi direttamente connessi.
Alcuni interventi possono possedere i requisiti per più incentivi, ma la stessa spesa non può beneficiare di due agevolazioni. L’Ecobonus richiede specifiche prestazioni energetiche e ha massimali propri; il Bonus Ristrutturazione può includere lavori edilizi e impianti finalizzati al risparmio energetico con un diverso limite; il Conto Termico riconosce invece un contributo con regole e tempi differenti.
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Quando nello stesso cantiere vengono utilizzati bonus diversi, fatture, computi e pagamenti devono distinguere chiaramente le spese attribuite a ciascuna misura. Se si rifanno infissi, tetto e impianto, conviene chiedere al tecnico un prospetto per voce di spesa che indichi requisito, incentivo scelto, aliquota, massimale, documenti e responsabile dell’invio ENEA. La scelta non si fa sommando le percentuali dei volantini commerciali.
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Per i nuovi interventi l’Ecobonus viene normalmente utilizzato come detrazione in dichiarazione. Cessione del credito e sconto in fattura non sono più disponibili in via generale; restano soltanto fattispecie transitorie e deroghe legate a requisiti e date molto specifici. Non vanno quindi considerati come modalità ordinaria per lavori avviati nel 2026.
In caso di vendita, le rate non ancora utilizzate si trasferiscono di regola all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo indicato nell’atto. In caso di decesso, le quote residue passano all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. È opportuno disciplinare espressamente la detrazione nel rogito e verificare ogni anno la permanenza dei requisiti.
L’inquilino può accedere all’Ecobonus ordinario se sostiene la spesa e possiede i requisiti, ma il 50% per l’abitazione principale è riservato al proprietario o al titolare di un diritto reale. Per l’inquilino l’aliquota 2026 è normalmente del 36%.
Sì. Se edificio e intervento rispettano i requisiti, per le spese sostenute nel 2026 si applica l’aliquota ordinaria del 36%.
Non quando si tratta di una caldaia unica alimentata esclusivamente da combustibili fossili. Devono essere valutati sistemi ammessi come pompe di calore o impianti ibridi certificati.
No. L’APE non è richiesto per ogni tipologia di intervento, mentre asseverazione o dichiarazione del produttore possono variare. Il vademecum ENEA relativo allo specifico lavoro indica i documenti necessari.
Sì. Se una parte della spesa non rispetta i requisiti o supera i limiti, la detrazione viene calcolata soltanto sull’importo ammissibile, purché i costi siano identificabili e documentati.
No, se sono contestuali sulla stessa unità immobiliare. I vademecum ENEA aggiornati al 23 settembre 2026 prevedono 60.000 euro come detrazione massima complessiva per i due interventi sull’involucro.
No. Per la tipologia ordinaria occorre, tra gli altri requisiti, sostituire un impianto di climatizzazione invernale esistente e rispettare le prestazioni tecniche richieste. La sola presenza della parola “pompa di calore” in fattura non basta.
La comunicazione resta obbligatoria. Alcune pronunce hanno escluso la decadenza automatica per il solo ritardo, ma casi, termini e possibili rimedi devono essere verificati individualmente: non è corretto fare affidamento sul contenzioso come procedura ordinaria.
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