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Impianto fotovoltaico: perché non rientra nell’Ecobonus?

Impianto fotovoltaico: perché non rientra nell’Ecobonus?Impianto fotovoltaico: perché non rientra nell’Ecobonus?
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L’installazione di un impianto fotovoltaico è senza dubbio una scelta che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi nazionali e mondiali per quanto riguarda l’ambito della riqualificazione energetica degli edifici e la necessità di ridurre i livelli di inquinamento.

Si tratta infatti di un sistema che garantisce lo sviluppo di energia pulita, e per questo la sua installazione viene incentivata dallo stato tramite la possibilità di rivendere l’energia prodotta oppure anche mediante tariffe agevolate e bonus edilizi.

In tema di bonus edilizi, non è l’Ecobonus l’incentivo che agevola l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Vediamo perché.

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Impianto fotovoltaico: perché non è ammesso all’Ecobonus

Su questo tema sono stati forniti chiarimenti diverso tempo fa, e in particolare era stato spiegato perché l’installazione dell’impianto fotovoltaico non è un intervento per il quale si può beneficiare dell’Ecobonus.

L’Ecobonus è un’agevolazione dedicata ai lavori finalizzati al risparmio energetico e può essere beneficiata in relazione a tutti gli immobili esistenti, che siano a destinazione abitativa o meno. I beneficiari possono essere i contribuenti privati, ma anche professionisti, enti e associazioni, imprese o società.

Nello specifico, l’incentivo agevola diverse categorie di lavori differenti, ma per l’intervento di riqualificazione degli edifici, prevede una detrazione IRPEF o IRES in misura pari al 65% delle spese sostenute, con limite massimo di 100.000 euro per unità immobiliare.

Tra i lavori che si possono realizzare in questa categoria, ad esempio, è possibile:

  1. Realizzare interventi di coibentazione che non rientrano nella categoria di interventi appositamente dedicata ai lavori sull’involucro, sempre dell’Ecobonus.
  2. Provvedere alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con:
    • Impianti dotati di generatori di calore, anche non a condensazione;
    • Pompe di calore;
    • Scambiatori per teleriscaldamento;
    • Caldaie a biomasse;
    • Impianti di cogenerazione e trigenerazione;
    • Impianti geotermici.

Nello specifico, si tratta di lavori che sono diretti a ridurre il fabbisogno di energia primaria dell’immobile, obiettivo che non può essere soddisfatto mediante l’installazione di un impianto fotovoltaico, che non contribuisce a ridurre il fabbisogno di energia primaria e, quindi, non ha alcun impatto in merito al contenimento dei consumi energetici.

Per questo motivo, l’intervento non può rientrare nell’Ecobonus, ma rientra invece tra i lavori agevolabili del Bonus Ristrutturazione che, tra le tante categorie, ne prevede una dedicata al conseguimento “di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

L’installazione di un impianto fotovoltaico è un intervento ammesso al Bonus Ristrutturazione in quanto trattasi proprio di un impianto basato sull’impiego delle fonti rinnovabili, che garantisce la produzione di energia pulita.

Con la Risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008 si spiegò che le due agevolazioni si riferiscono per l’appunto a due ambiti differenti, quello del consumo e quello della produzione di energia.

Nello specifico si tratta di due diversi contesti applicativi, in quanto:

[…] non è possibile realizzare la produzione di energia mediante interventi volti al contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell’edificio né, per altro verso, è possibile conseguire un risparmio energetico mediante la installazione di impianti volti alla produzione di energia.

In altre parole, le spese che si sostengono per l’installazione di un impianto fotovoltaico, dedicato alla produzione e non alla riduzione dei consumi, non può essere incentivato con la finalità del risparmio energetico dell’Ecobonus.

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Bonus Ristrutturazione e impianto fotovoltaico: come funziona

L’installazione dell’impianto fotovoltaico è quindi un intervento agevolabile con il Bonus Ristrutturazione.

La detrazione in questo caso è solo da IRPEF e può essere fruita esclusivamente in riferimento agli immobili abitativi. Spetta in misura pari al 50% delle spese sostenute e concede un massimale di 96.000 euro per ogni unità.

Per usufruirne, non è necessario che si svolgano delle vere e proprie opere edilizie sulla struttura, e quindi si potranno portare in detrazione le spese per l’impianto senza dover realizzare per forza lavori strutturali di recupero del patrimonio edilizio.

In genere, per questa categoria di lavori, nel caso in cui non vengano realizzate delle opere edilizie propriamente dette, è fondamentale che il produttore dell’impianto rilasci al contribuente una scheda tecnica che attesti il conseguimento delle finalità in ambito di risparmio energetico.

Non sarà necessario invece attestare i miglioramenti raggiunti per l’installazione di un impianto fotovoltaico né di altri impianti alimentati da fonti rinnovabili, perché il solo fatto di aver provveduto all’installazione garantisce automaticamente la riduzione della prestazione energetica dell’immobile.

Per approfondire leggi: “Impianti rinnovabili uso domestico: nessuna documentazione richiesta

Per usufruire del Bonus Ristrutturazione per le spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, è fondamentale che questo sia installato a servizio di un immobile adibito ad abitazione, e che quindi sia ad uso domestico.

L’agevolazione è cumulabile con i servizi di Scambio sul Posto e Ritiro Dedicato del GSE, ed è possibile includere inoltre in detrazione anche le spese sostenute per l’integrazione del sistema di accumulo, in quanto elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico, che può essere installato anche successivamente.

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Impianto fotovoltaico e Superbonus: cosa sapere?

Il Superbonus, al contrario dell’Ecobonus, ammette tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico, ma lo colloca tra i lavori trainaTI.

Sarà quindi necessario realizzare l’intervento in concomitanza di lavori di entità maggiore, ovvero quelli trainaNTI.

Per poter usufruire del Superbonus, in questo caso – diversamente da quanto previsto per il Bonus Ristrutturazione – sarà obbligatorio sottoscrivere il contratto di Ritiro Dedicato con il GSE. Non sarà invece accettato il servizio dello Scambio sul Posto.

Per approfondire: “Superbonus 110%, contratto fotovoltaico GSE: come fare, cosa sapere



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TAGS: ecobonus, fotovoltaico, impianto fotovoltaico

Autore: Redazione Online

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