Definire una struttura fotovoltaica come “elemento intrusivo” non basta per negare l’autorizzazione paesaggistica. L’amministrazione deve descrivere i valori tutelati, esaminare le caratteristiche del progetto e spiegare in concreto perché l’opera li comprometterebbe.

È il principio applicato dal TAR Lombardia, Sezione II, con la sentenza n. 2180/2026, pubblicata il 5 maggio 2026. Il Tribunale ha annullato il diniego opposto dalla Città Metropolitana di Milano a un impianto fotovoltaico da circa 4 kW collocato su una struttura denominata “bio-pergola”, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.

La pronuncia, però, non autorizza automaticamente l’intervento: impone all’amministrazione di riesaminare la domanda attraverso un’istruttoria completa e una motivazione riferita al progetto reale.

Il caso esaminato dal TAR Lombardia

Il ricorrente era comproprietario di un’abitazione a schiera situata nel Parco Agricolo Sud Milano, area tutelata ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004.

Nel luglio 2022 aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica semplificata per installare un impianto fotovoltaico di circa 4 kW sopra una struttura di supporto, definita nel progetto “bio-pergola”, da collocare davanti al garage. La copertura dell’abitazione ospitava già un altro impianto, mentre l’elettrificazione del riscaldamento aveva aumentato il fabbisogno energetico.

La Commissione per il Paesaggio espresse un primo parere negativo, ritenendo il manufatto un elemento intrusivo capace di incidere sull’assetto compositivo del contesto. Dopo il preavviso di rigetto, il proprietario presentò una soluzione modificata: struttura alleggerita, sezioni ridotte, possibile impiego di legno o metallo verniciato in verde e piante rampicanti sui montanti.

Anche il secondo progetto fu giudicato incompatibile. Nel gennaio 2023 l’amministrazione adottò quindi il diniego definitivo, richiamando la stessa valutazione di intrusività. Il proprietario impugnò il provvedimento e gli atti istruttori davanti al TAR.

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Sentenza n. 2180/2026: perché il diniego è stato annullato

Con la sentenza n. 2180/2026, il TAR ha accolto la censura relativa al difetto di motivazione e di istruttoria. Secondo i giudici, qualificare una nuova opera come “intrusiva” è una constatazione insufficiente: qualsiasi manufatto nuovo si inserisce in un contesto preesistente e, in una certa misura, lo modifica.

Per giustificare il diniego bisognava invece chiarire:

  • quali elementi di pregio o valori paesaggistici caratterizzassero l’area;
  • quali dimensioni, materiali, colori o caratteristiche della struttura fossero problematici;
  • perché gli accorgimenti di mitigazione proposti non fossero sufficienti;
  • in quale modo quella specifica opera avrebbe compromesso l’assetto tutelato.

Questi elementi non emergevano né dai pareri della Commissione né dal diniego. La motivazione avrebbe potuto essere usata, senza differenze sostanziali, per qualsiasi intervento.

La decisione applica l’obbligo generale di motivazione previsto dall’articolo 3 della Legge 241/1990. In materia paesaggistica l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità tecnica, ma deve rendere comprensibile il percorso seguito e collegare la propria valutazione ai luoghi e al progetto.

Il giudice non ha quindi stabilito che ogni bio-pergola sia compatibile con il paesaggio. Ha controllato che il potere amministrativo fosse esercitato in modo non arbitrario e sorretto da ragioni verificabili.

La contraddizione emersa nell’istruttoria

Un passaggio rilevante della sentenza riguarda la relazione del tecnico istruttore. In un primo momento il documento affermava che gli interventi non incidevano sull’identità figurativa del sistema paesaggistico di riferimento; nelle conclusioni, però, aderiva al parere negativo della Commissione e dichiarava l’opera non compatibile.

L’amministrazione poteva modificare la propria valutazione dopo avere acquisito il parere dell’organo collegiale. Avrebbe tuttavia dovuto spiegare perché l’analisi iniziale fosse stata superata e confrontarsi con le modifiche apportate dal proprietario.

Per il TAR, l’adesione al parere della Commissione è risultata acritica: non era accompagnata da un ragionamento capace di risolvere la contraddizione e di dimostrare un esame effettivo della versione aggiornata del progetto.

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Il TAR ha esaminato soltanto il motivo decisivo

Il ricorso conteneva anche altre contestazioni, relative alla valutazione concreta dell’opera, al preavviso di rigetto, alle osservazioni del privato e alla sottoscrizione degli atti.

Il TAR non le ha accolte né respinte nel merito: le ha dichiarate assorbite. Il difetto di motivazione e di istruttoria era già sufficiente per annullare integralmente gli atti impugnati; esaminare gli altri motivi non avrebbe procurato al ricorrente un risultato ulteriore.

Questa distinzione è importante. La sentenza non afferma che tutte le obiezioni del proprietario fossero fondate e non svolge una propria valutazione definitiva della compatibilità paesaggistica della bio-pergola.

Cosa succede dopo l’annullamento

L’amministrazione deve procedere a un nuovo esame della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Dovrà considerare la struttura nella configurazione proposta, il contesto del Parco, i materiali, i colori e le soluzioni di mitigazione, indicando in modo chiaro le ragioni dell’eventuale compatibilità o incompatibilità.

Il nuovo procedimento potrà concludersi con il rilascio dell’autorizzazione, con la richiesta di ulteriori adeguamenti oppure con un altro diniego. In quest’ultimo caso, però, il provvedimento dovrà superare le carenze indicate dal TAR.

L’annullamento produce quindi un effetto conformativo: il potere dell’amministrazione non scompare, ma deve essere esercitato nuovamente rispettando i criteri stabiliti dalla sentenza.

Per interventi simili rimane necessario verificare il vincolo applicabile, il piano paesaggistico e il corretto procedimento previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e dal D.P.R. 31/2017, che disciplina gli interventi esclusi dall’autorizzazione e quelli soggetti a procedura semplificata. Il nome commerciale “bio-pergola”, da solo, non determina né il titolo edilizio né l’esito della valutazione paesaggistica.

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 2180/2026 TAR Lombardia

TAR-Lombardia-sentenza-2180-2026.pdf - 215,4 KB

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