Il TAR Marche chiarisce che il fotovoltaico in area vincolata non può essere bloccato con motivazioni generiche: serve una valutazione concreta dell’impatto paesaggistico e degli interessi pubblici coinvolti.

Installare pannelli fotovoltaici su un edificio situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico è davvero così difficile come spesso si sente dire? E soprattutto: basta un semplice richiamo alla “tutela del paesaggio” per bloccare un impianto destinato alla produzione di energia rinnovabile?
Sono domande sempre più attuali, soprattutto in un momento storico in cui cittadini, imprese e professionisti cercano soluzioni per ridurre i costi energetici e adeguarsi alla transizione ecologica. Proprio su questo tema è intervenuto il TAR Marche con la sentenza n. 125/2026, una decisione che potrebbe avere effetti importanti anche su molti altri casi simili.
Il tribunale amministrativo ha infatti stabilito che la Soprintendenza non può limitarsi a motivazioni generiche per negare l’installazione di pannelli fotovoltaici in area vincolata, ma deve spiegare in modo concreto quale sarebbe il reale danno al paesaggio.
Sommario
La vicenda nasce dalla richiesta di compatibilità paesaggistica presentata dal proprietario di un immobile situato nelle Marche, all’interno di una fascia sottoposta a vincolo paesaggistico legato alla presenza di un corso d’acqua tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’intervento riguardava alcune opere già realizzate, tra cui un impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio. Contestualmente era stata richiesta anche l’autorizzazione per aggiungere ulteriori pannelli solari sulla falda sud del tetto.
In una prima fase la Commissione Locale per il Paesaggio aveva espresso parere favorevole. Successivamente, però, la pratica è arrivata alla Soprintendenza, che ha scelto di autorizzare soltanto le opere già esistenti, negando invece l’installazione dei nuovi pannelli.
Secondo l’amministrazione, infatti, l’aumento del numero dei moduli fotovoltaici avrebbe comportato una “manomissione del contesto ambientale e paesaggistico”, soprattutto per effetto della quasi completa copertura della falda del tetto.
Da qui è nato il ricorso al TAR Marche, concluso con la sentenza n. 125/2026, destinata probabilmente a diventare un riferimento importante per chi si trova ad affrontare problemi simili tra fotovoltaico e vincoli paesaggistici.
Advertisement - PubblicitàIl cuore della decisione del TAR Marche riguarda proprio questo aspetto: una Soprintendenza può bloccare un impianto fotovoltaico soltanto se dimostra concretamente che quell’intervento provoca un danno reale al paesaggio.
Secondo i giudici amministrativi, nel caso esaminato il diniego era troppo generico. L’amministrazione si era infatti limitata ad affermare che l’aggiunta di ulteriori pannelli avrebbe alterato il contesto paesaggistico, senza però spiegare nel dettaglio quale fosse l’effettivo impatto visivo dell’opera.
Ed è qui che la sentenza assume un valore molto importante anche oltre il singolo caso.
Il TAR ricorda infatti un principio ormai sempre più presente nella giurisprudenza italiana: gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non rappresentano semplicemente un interesse privato del proprietario, ma rispondono anche a un interesse pubblico collegato alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale.
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In altre parole, il fotovoltaico non può più essere trattato come un elemento “estraneo” da respingere automaticamente solo perché modifica l’aspetto originario di un edificio. Se così fosse, qualunque intervento moderno in area vincolata finirebbe per diventare quasi impossibile.
Per questo motivo il TAR sottolinea che il giudizio paesaggistico deve essere molto più approfondito: serve una comparazione reale tra la tutela del paesaggio e l’interesse pubblico alla produzione di energia pulita.
Ed è proprio questo il passaggio più interessante della sentenza n. 125/2026: il tribunale sembra voler mandare un messaggio chiaro alle amministrazioni, cioè che non sono più sufficienti formule standard o motivazioni stereotipate quando si parla di energie rinnovabili.
Un altro aspetto molto interessante della sentenza riguarda il modo in cui il TAR ha analizzato concretamente il territorio interessato dall’intervento.
I giudici, infatti, non si sono fermati alla semplice presenza del vincolo paesaggistico, ma hanno valutato anche l’effettiva percezione dell’impatto visivo dei pannelli fotovoltaici.
Dalla documentazione fotografica depositata nel processo emergeva infatti un contesto prevalentemente agricolo, caratterizzato da terreni coltivati e dalla presenza di un piccolo corso d’acqua con vegetazione molto limitata. Inoltre, il fabbricato risultava piuttosto isolato e il tetto difficilmente percepibile anche a distanza ravvicinata.
Si tratta di un passaggio molto importante perché chiarisce un principio spesso sottovalutato: il vincolo paesaggistico non può essere interpretato in modo astratto o automatico.
In pratica, il TAR sembra affermare che ogni valutazione deve tenere conto della situazione concreta:
Ed è proprio qui che la sentenza offre qualcosa in più rispetto a molte altre decisioni simili. Non si limita infatti a criticare il difetto di motivazione della Soprintendenza, ma suggerisce indirettamente un approccio più moderno alla gestione dei vincoli paesaggistici.
Per anni, infatti, il tema del fotovoltaico nelle aree tutelate è stato affrontato quasi esclusivamente in chiave restrittiva. Oggi, invece, anche la giurisprudenza amministrativa sembra iniziare a riconoscere che la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta essa stessa un valore pubblico da proteggere.








