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La legge n. 113/2026 ha spostato la finestra per la rottamazione degli enti territoriali: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre, solo per carichi di enti aderenti.
La finestra per la rottamazione dei carichi degli enti territoriali non si è aperta il 16 settembre. Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 113/2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione indica per le dichiarazioni di adesione il periodo dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. La data del 31 ottobre, presente nella prima versione della misura, è stata superata. Al 25 settembre non è quindi corretto presentare le domande come già aperte.
La definizione riguarda i carichi affidati all’Agenzia della riscossione da Regioni ed enti locali fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ma solo se l’ente creditore ha adottato il provvedimento di adesione. Non tutti i debiti comunali entrano automaticamente. Per chi ha pendenze IMU, TARI o multe, il primo controllo è individuare l’ente creditore e verificare se quel carico compare fra quelli definibili.
Sommario
La legge n. 88/2026 aveva esteso la rottamazione-quinquies ai carichi degli enti territoriali e indicato inizialmente le domande dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. La successiva legge n. 113/2026 ha spostato il calendario: gli enti hanno avuto tempo fino al 31 luglio 2026 per deliberare e trasmettere l’adesione; ai contribuenti è riservata la finestra 16 ottobre–15 dicembre 2026.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sia la notizia sulla legge n. 113/2026 sia la propria scheda normativa riepilogativa. Quest’ultima, e non il comunicato di maggio rimasto con il primo calendario, è il riferimento operativo da usare oggi. Le modalità esclusivamente telematiche e i dati per individuare i carichi definibili sono previsti entro il 15 ottobre 2026. Fino a quella data non bisogna confondere l’attesa delle istruzioni con una domanda già presentabile.
L’articolo precedente spiegava l’estensione della misura nel decreto fiscale. Questa notizia si concentra sulle date successive alla modifica di giugno e sulle verifiche che il contribuente deve fare prima di contare sulla definizione. I termini originari non vanno riutilizzati per pianificare un’adesione.
Il perimetro comprende debiti tributari e non tributari risultanti da carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione da Regioni ed enti locali nel periodo 2000–2023. In linea di principio, dunque, possono essere interessate cartelle relative a IMU, TARI e altre entrate comunali, nonché sanzioni amministrative, se l’ente ha aderito e il singolo carico rispetta i requisiti. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Conta la data di affidamento del carico all’Agente della riscossione, non semplicemente l’anno d’imposta, la data della multa o quella in cui il contribuente ha ricevuto la cartella. Inoltre questa procedura non si estende automaticamente alle somme riscosse direttamente dal Comune o affidate a un concessionario diverso da AdER: per tali entrate possono esistere discipline autonome deliberate dall’ente, da verificare separatamente.
La decisione locale è concreta, non una formalità. Per esempio, il Comune di Forlì ha pubblicato l’adesione per i propri carichi affidati ad AdER nel periodo previsto e rinvia alla finestra dal 16 ottobre al 15 dicembre. L’esempio non significa che gli altri Comuni abbiano adottato la stessa scelta. Le altre forme di definizione agevolata delle entrate locali vanno tenute distinte da questa specifica estensione della rottamazione-quinquies.
La misura richiama la disciplina della rottamazione-quinquies nazionale, con deroghe proprie per calendario e alcuni carichi. In termini generali, la definizione agevolata consente di non versare sanzioni e interessi collegati al tributo, ma resta dovuta la parte principale del debito e le ulteriori somme indicate nella comunicazione ufficiale. Il risparmio effettivo non è uguale per tutti: dipende dalla composizione della cartella.
Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese le multe per violazioni del Codice della strada, la legge limita lo sconto agli interessi comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio. La sanzione principale non sparisce. Presentare questa agevolazione come cancellazione integrale delle multe sarebbe quindi fuorviante.
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Richiedi informazioni gratisLa rottamazione-quinquies ordinaria ha già avuto un proprio percorso e scadenze diverse. Non bisogna utilizzare la finestra ottobre–dicembre degli enti territoriali per debiti statali o previdenziali che non rientrano nell’estensione locale, né applicare a questi carichi il vecchio termine nazionale per la domanda.
La dichiarazione di adesione per gli enti territoriali dovrà essere presentata esclusivamente online dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, secondo le istruzioni che l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve rendere disponibili entro il 15 ottobre. Entro la stessa data, nell’area riservata del sito istituzionale saranno disponibili i dati necessari per individuare i carichi definibili. L’area riservata e la pagina ufficiale sono i punti da controllare; non è opportuno affidarsi a moduli ricevuti per posta o a link non verificati.
Prima di inviare la richiesta, conviene confrontare la posizione debitoria con la delibera pubblicata dall’ente creditore e verificare che il carico sia stato effettivamente affidato ad AdER nel periodo ammesso. Se una cartella riunisce carichi di enti diversi, non si deve presumere che l’adesione di uno si estenda agli altri: bisognerà seguire l’elenco dei carichi selezionabili nel servizio ufficiale.
Secondo il calendario aggiornato, l’Agenzia della riscossione comunicherà l’ammontare dovuto entro il 28 febbraio 2027. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Per il 2027, dopo la prima rata del 31 marzo, le scadenze indicate sono 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; negli anni successivi si aggiungono anche 31 gennaio e 31 marzo.
In caso di rateizzazione sono previsti interessi al 3% annuo dal 1° aprile 2027. La possibilità di dilazionare non equivale a uno sconto ulteriore: prima di scegliere il piano bisogna valutare l’importo complessivo e la sostenibilità delle rate. Le conseguenze di pagamenti tardivi o omessi vanno lette nella comunicazione e nella disciplina applicabile, non dedotte dalle regole di altre edizioni della rottamazione.
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Al 25 settembre il compito utile non è compilare una domanda anticipata, ma controllare l’ente creditore, cercare il suo provvedimento di adesione e attendere che AdER metta a disposizione i carichi definibili e la procedura. Il termine del 15 dicembre 2026 riguarda solo la dichiarazione del contribuente per questa estensione territoriale; non sostituisce le scadenze di altre definizioni agevolate.
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Una volta attivo il servizio, sarà decisivo verificare i carichi ammessi prima dell’invio e conservare la ricevuta telematica. Se la posizione comprende importi, enti o procedimenti diversi, un professionista può aiutare a distinguere ciò che è definibile da ciò che resta fuori. La fonte più aggiornata per calendario e accesso resta la scheda dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
No. Alla data del 25 settembre 2026 la finestra aggiornata è fissata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026; le istruzioni telematiche e i dati dei carichi definibili sono attesi entro il 15 ottobre.
No. Era previsto nella prima formulazione della misura ed è stato sostituito dalla legge n. 113/2026. La scadenza attuale per la dichiarazione è il 15 dicembre 2026.
No. Serve l’adesione dell’ente creditore e il singolo carico deve essere stato affidato ad AdER nel periodo ammesso. La verifica va fatta sul provvedimento dell’ente e sui dati dei carichi definibili.
No. Per le sanzioni amministrative non tributarie la definizione agevolata riguarda interessi e aggio nei limiti di legge; la sanzione principale resta dovuta.
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