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Superbonus, Ecobonus e Bonus Barriere 2022: possibile averli tutti?

Superbonus, Ecobonus e Bonus Barriere 2022: possibile averli tutti?Superbonus, Ecobonus e Bonus Barriere 2022: possibile averli tutti?
Ultimo Aggiornamento:

Qualora il contribuente risulti rispettare tutti i requisiti richiesti per ognuna delle agevolazioni in questione (Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Barriere 2022), nei limiti di spesa stabiliti per ciascun intervento, è possibile usufruire di tre bonus casa differenti in relazione allo stesso edificio per diverse tipologie di lavori.

Questo quanto chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 456 del 16 settembre 2022.

Approfondiamo di seguito.

Superbonus, Ecobonus e Barriere 2022: APS su edificio in C/4

L’istante in questione è un’APS (Associazione di Promozione Sociale) che vorrebbe effettuare interventi edilizi su un immobile di cui è proprietaria, classificato in categoria catastale C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro).

I lavori che intende svolgere sono i seguenti:

  1. Interventi “trainaNTI”, agevolabili con il Superbonus 110%, ovvero:
    • Isolamento termico delle superfici opache (coibentazione);
    • Interventi antisismici;
    • Sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente.
  1. Interventi “trainaTI”, agevolabili con il Superbonus, quali:
    • Installazione di pannelli fotovoltaici;
    • Installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici;
    • Sostituzione di serramenti e infissi.
  1. Interventi agevolabili con il Bonus Barriere Architettoniche 2022, nello specifico:
    • Rifacimento degli impianti igienico sanitari;
    • Rifacimento degli impianti elettrici e citofonici;
    • Lavori strutturali a favore delle persone con ridotta mobilità, al fine di garantirne l’accessibilità alla sala Polivalente dell’edificio.

In relazione però all’intervento trainaTO di sostituzione di serramenti e infissi agevolabile con il Superbonus 110%, l’Associazione fa presente che, a fine lavori, il numero dei nuovi infissi sarà uguale a quello esistente prima dei lavori, ma la superficie complessiva occupata dagli stessi aumenterà di 11,52 m².

L’istante si dichiara consapevole del fatto che l’intervento di sostituzione degli infissi è agevolabile con il Superbonus solo se, nella condizione post-lavori, la superficie complessiva degli infissi risulta pari o inferiore a quella occupata prima dei lavori. Approfondisci qui.

Ciò posto domanda al Fisco se, in qualità di APS, possa accedere agli incentivi:

  1. Bonus Barriere Architettoniche 2022 per gli interventi sopra indicati, considerando il limite di spesa pari a 50.000 euro;
  2. Superbonus 110% per gli interventi trainaNTI, considerando il limite di 96.000 euro per i lavori antisismici;
  3. Superbonus 110% per gli interventi trainaTI, considerando l’intervento di sostituzione degli infissi solo in riferimento alle spese relative alla superficie complessiva calcolata nei limiti della superficie ante-intervento;
  4. Ecobonus, per quanto riguarda le spese relative alla superficie complessiva degli infissi che eccede quella registrata prima degli interventi, ovvero solo in relazione alla superficie degli infissi ampliata.

Leggi anche: “Superbonus 110% per ONLUS, ODV, APS: solo se non ci sono compensi

Diversi Bonus Casa per lavori distinti nello stesso periodo

Quanto prospettato dall’Associazione è in linea con le disposizioni previste dalle normative, con la sola eccezione dell’Ecobonus.

Difatti, in presenza di tutti i requisiti, un contribuente può accedere a diversi Bonus Casa, tra cui il Superbonus 110%, anche in riferimento allo stesso periodo temporale e allo stesso edificio o unità immobiliare.

In sostanza, basta che gli interventi che si intende agevolare con le diverse detrazioni siano ben distinti tra loro, sia in riferimento all’effettiva esecuzione degli stessi, sia in riferimento alle fatture, alla documentazione e all’eventuale invio della Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative.

Tutti e tre i Bonus Casa citati infatti danno la possibilità di scegliere, al posto della detrazione, l’usufrutto mediante la cessione del credito e lo sconto in fattura. A questo proposito, in relazione alle spese 2021 e alle rate non ancora fruite del 2020, la Comunicazione per la scelta delle opzioni può essere inviata fino alla data ultima del 30 novembre 2022 (approfondisci qui).

Il Bonus Barriere Architettoniche, tuttavia, è valido solo per le spese sostenute nel corso del 2022 per cui, nel caso si intendesse fruirne mediante cessione o sconto, la Comunicazione dovrà essere inviata dal 1° gennaio al 16 marzo 2023.

Superbonus ed Ecobonus seguono stessa linea: possibile Bonus Ristrutturazioni

Tornando all’istanza, l’Agenzia delle Entrate fa presente appunto che anche l’Ecobonus, così come il Superbonus 110%, permette esclusivamente la sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti.

Entrambe le agevolazioni non consentono invece l’installazione di nuovi componenti che prima non esistevano.

In considerazione di questo, le spese relative alla sostituzione degli infissi potranno essere agevolate solo in riferimento alla superficie complessiva già esistente, ovvero alla superficie che questi occupavano nella condizione pre-interventi, usufruendo della detrazione maggiorata al 110% con il Superbonus.

Per quanto riguarda invece le spese relative alla parte di superficie occupata dagli infissi che risulterà eccedente, e dunque ampliata nella condizione post-interventi, l’istante non potrà usufruire dell’Ecobonus, ma potrà invece beneficiare del Bonus Ristrutturazioni (nella misura del 50%), che ammette l’esecuzione di opere ex novo.

Anche il Bonus Ristrutturazioni tra l’altro, per alcune tipologie di interventi, ammette l’usufrutto mediante i meccanismi della cessione del credito o dello sconto in fattura. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi

Bonus Barriere 2022: limiti minimi su beneficiari e tipologia edificio

Per quanto riguarda gli interventi che l’istante ha prospettato di agevolare con il Bonus Barriere Architettoniche 2022, il Fisco ribadisce che l’incentivo non pone limiti riguardanti la tipologia di edificio o la tipologia di beneficiario.

Nello specifico, l’agevolazione può essere beneficiata da tutti i contribuenti (persone fisiche, autonomi, società, imprese, Associazioni, ecc.) che sostengono le spese relative agli interventi e che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo (anche comodato d’uso gratuito).

Riguardo alla tipologia di immobile, l’unica cosa richiesta è che l’edificio o unità immobiliare oggetto di interventi sia esistente, senza alcun’altra restrizione riguardante le categorie catastali.

Sono esclusi pertanto solo gli immobili in fase di costruzione e quelli in fase di definizione, mentre sono ammessi tutti gli immobili residenziali, quelli non residenziali e anche gli immobili strumentali.

Leggi anche: “Barriere Architettoniche 2022: la prevalenza residenziale è irrilevante

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TAGS: bonus barriere, ecobonus, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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