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Bonus Imprese Gasivore: nuovo Codice Tributo per il primo trimestre

Con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti, il Bonus Imprese Gasivore è stato esteso anche al primo trimestre del 2022. L’agevolazione è stata introdotta con il Decreto Sostegni TER.

Bonus Imprese Gasivore: nuovo Codice Tributo per il primo trimestre Bonus Imprese Gasivore: nuovo Codice Tributo per il primo trimestre
Ultimo Aggiornamento:

Con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti, il Bonus Imprese Gasivore è stato esteso anche al primo trimestre del 2022.

L’agevolazione, introdotta con il Decreto Sostegni TER, era inizialmente prevista solo per il consumo di gas avvenuto nel secondo trimestre 2022. Tuttavia, con l’applicazione delle misure contro il caro prezzi generato dalla guerra in Ucraina, la misura è stata estesa anche ai primi tre mesi del 2022.

Istituito inoltre il Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione con l’F24.

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Bonus Imprese Gasivore: 6966 è il Codice per il primo trimestre

Il Decreto Aiuti (DL n. 50 del 17 maggio 2022) ha quindi esteso la validità del Bonus imprese gasivore anche al primo trimestre 2022, seppure in misura ridotta.

L’agevolazione viene concessa sotto forma di credito d’imposta, che può essere ceduto per intero a terzi oppure può essere utilizzato in compensazione con l’F24.

A questo proposito, con la Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dell’apposito Codice Tributo, da indicare nella sezione “Erario” per le spese sostenute a fronte del consumo di gas naturale avvenuto nel corso dei primi tre mesi del 2022.

Il Codice è “6966”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

Ricordiamo che per quanto riguarda invece il consumo di energia elettrica avvenuto nel primo trimestre 2022, la validità del credito era già stata estesa, così come era già stato annunciato il Codice Tributo (Approfondisci qui).

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Credito consumo energia e gas: ulteriori chiarimenti

Ricordiamo che il periodo temporale si riferisce al consumo del gas naturale e non alla data in cui sono state sostenute le spese.

Il credito d’imposta viene concesso nella misura del 10% e deve obbligatoriamente essere ceduto o utilizzato in compensazione entro la data ultima del 31 dicembre 2022.

Lo stesso credito d’imposta relativo invece al consumo di gas naturale avvenuto nel corso del 2° trimestre 2022, spetta nella misura del 25% sia per le imprese a forte consumo di gas, cosiddette “gasivore”, sia per le spese sostenute da tutte le altre imprese “non gasivore”.

La percentuale, prima del 20%, è stata innalzata dallo stesso Decreto Aiuti.

Per conoscere i Codici Tributo relativi al consumo di energia e gas per il secondo trimestre 2022, leggi: “Bonus Energia e Gas: sì a cessione del credito, nuovi Codici Tributo



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TAGS: bonus imprese gasivore, codice tributo, credito d’imposta, gasivore

Autore: Redazione Online

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