Impianti Trattamento Acque Reflue di Autolavaggi
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Con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei nuovi Codici Tributo da utilizzare in compensazione per il credito d’imposta concesso con il Bonus Energia e Gas.
Con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei nuovi Codici Tributo da utilizzare in compensazione per il credito d’imposta concesso con il Bonus Energia e Gas.
Ricordiamo che di recente è stata disposta la validità dell’incentivo anche per il secondo trimestre 2022, nonché la sua estensione anche a favore delle imprese prima escluse. Si è stabilito inoltre che non servirà attendere la fine di ogni trimestre per fruire del credito con l’F24.
Per saperne di più, leggi: “Bonus Energia e Gas: estesi credito e beneficiari per il 2° trimestre”
Sommario
Per quanto riguarda il secondo trimestre del 2022 appunto, sarà possibile beneficiare di un credito d’imposta per l’acquisto della componente energetica e di gas naturale anche per le imprese differenti da quelle a forte consumo di energia e gas.
Grazie al bonus energia e gas infatti, tutte le imprese potranno usufruire di un credito d’imposta per quanto riguarda l’energia e il gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022. L’ammontare di credito spettante risulta leggermente inferiore per queste imprese, alle quali spetterà comunque una percentuale pari al:
Nella Risoluzione n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il credito d’imposta acquisito potrà essere utilizzato esclusivamente entro il 31 dicembre 2022.
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Richiedi informazioni gratisFa sapere però anche che, sempre entro il 31 dicembre, le imprese beneficiarie potranno anche cedere il credito a favore di terzi. In tal caso il credito dovrà essere ceduto interamente e non potrà essere frazionato.
La possibilità di cedere il credito ad altri soggetti sé valida esclusivamente per le spese relative al bonus energia e gas sostenute nel corso del 2° trimestre 2022. Riguardo alle spese conseguite nel 1° trimestre invece, l’unico utilizzo concesso è quello in compensazione con l’F24.
Anche per le spese relative al 1° trimestre ci sarà tempo per l’utilizzo del credito fino al 31 dicembre 2022, con l’indicazione del Codice Tributo “6960”.
Il credito legato al bonus energia e gas, per le spese del 2° trimestre, può dunque essere utilizzato in base a due modalità:
Ebbene, nel caso in cui si scegliesse di usufruire del credito d’imposta mediante l’utilizzo in compensazione con l’F24, i Codici Tributo da indicare per quanto riguarda il secondo trimestre 2022, sono i seguenti:
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