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Bonus Energia e Gas: estesi credito e beneficiari per il 2° trimestre

Bonus Energia e Gas: estesi credito e beneficiari per il 2° trimestreBonus Energia e Gas: estesi credito e beneficiari per il 2° trimestre
Ultimo Aggiornamento:

Arrivano nuovi chiarimenti in merito al Bonus energia e gas 2022, l’incentivo introdotto al fine di contenere gli elevati costi dell’energia a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale.

Con la Risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione del Codice Tributo “6960” per l’utilizzo del credito in compensazione per l’energia acquistata nel primo trimestre 2022.

Ad oggi, sempre il Fisco fornisce chiarimenti in merito all’estensione del credito per il 2° trimestre 2022, e stabilisce inoltre che non sarà necessario attendere la conclusione di ogni trimestre per poter beneficiare del credito d’imposta legato al bonus energia e gas.

Approfondiamo di seguito.

Bonus Energia e Gas: come si applica per 1° trimestre 2022

Con l’entrata in vigore del decreto legge Sostegni-TER, si è disposta la concessione di un bonus imprese energivore sotto forma di credito d’imposta nella misura del 20% per le spese conseguite per l’acquisto dell’energia elettrica nel corso del 1° trimestre 2022.

Sono ammesse al beneficio per il 1° trimestre esclusivamente le imprese che soddisfano un consumo di energia pari almeno a 1 GWh all’anno e che appartengono agli elenchi stabiliti dalle Linee Guida CE o dalla CSEA.

L’apporto di energia consumata dalle imprese nel primo trimestre 2022 viene determinato sulla base di quella consumata nell’ultimo trimestre 2021.

Per accedere all’incentivo, è necessario che la media delle spese sostenute per l’acquisto di energia negli ultimi 3 mesi del 2021 sia superiore almeno del 30% rispetto alle spese conseguite per l’acquisto di energia nell’ultimo trimestre del 2019.

Per saperne di più sul funzionamento del Bonus Imprese Energivore 2022 per il 1° trimestre, leggi: “Bonus Imprese Energivore 2022: credito al 20% cumulabile, come funziona”.

Bonus Energia e Gas: regole e estensioni 2° trimestre 2022

Ad oggi il bonus energia e gas è stato esteso e modificato, dapprima con il DL n. 17 del 1° marzo 2022, che ha disposto il rinnovo del beneficio anche per le spese conseguite nel 2° trimestre dell’anno e ha inoltre esteso l’efficacia del credito anche in riferimento agli acquisti di gas naturale.

Il bonus imprese energivore è stato poi da ultimo modificato con il Decreto “Ucraina-bis” (DL n. 21 del 21 marzo 2022) che ha determinato invece un aumento del contributo spettante.

  • La percentuale di credito d’imposta per l’acquisto di energia è stato incrementato del 5% e passa quindi dal 20% al 25%;
  • La percentuale di credito spettante per l’acquisto del gas invece, dal 15% è stata elevata al 20%.

Ma le novità non sono finite qui. Lo stesso decreto Ucraina-bis ha anche provveduto ad estendere il beneficio anche a favore delle imprese che acquistano energia elettrica o gas naturale ma non sono né imprese energivore né imprese gasivore.

Il credito d’imposta spetta in questo caso nella misura del:

  • 12% per l’acquisto di energia elettrica;
  • 20% per l’acquisto di gas naturale.

Attenzione, l’estensione del bonus imprese energivore anche a favore delle imprese “esterne” al settore energia e gas, possono fruire del credito d’imposta esclusivamente per le spese relative all’energia e al gas acquistati e consumati nel 2° trimestre del 2022.

Sono dunque escluse le spese sostenute nel corso del 1° trimestre 2022.

Utilizzo crediti in compensazione: non serve attendere la fine del trimestre

Con la comunicazione pubblicata su FiscoOggi in data 11 aprile 2022 le Entrate fanno sapere che le imprese non dovranno attendere la conclusione di ogni trimestre al fine di utilizzare in compensazione il credito legato al bonus energia e gas.

Il chiarimento consegue per via della risposta all’unica FAQ per ora definita dalle Entrate in merito al bonus imprese energivore (la trovi qui).

Le imprese beneficiarie difatti potranno utilizzare il credito in compensazione con l’F24 anche prima che sia concluso il trimestre di riferimento delle spese conseguite. Ciò a patto che:

  • Le spese risultino effettivamente conseguite nel corso del trimestre di riferimento e siano dimostrabili mediante fattura d’acquisto;
  • Le spese risultino conseguite ai sensi dell’art. 109 del TUIR, ovvero in base ai criteri imposti per i redditi d’impresa;
  • Tutti gli altri requisiti richiesti per accedere al bonus imprese energivore risultino soddisfatti.

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TAGS: bonus energia, gas

Autore: Redazione Online

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