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Le acque decantate defluiranno attraverso uno speciale pacco lamellare, configurato in modo...
Conto Termico 3.0 nel 2026: beneficiari, lavori ammessi, calcolo dell’incentivo, spese, documenti, bonifici e domanda GSE entro 90 giorni.
Il Conto Termico 3.0 non è una detrazione fiscale: è un contributo in conto capitale erogato direttamente dal GSE per interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Questo significa che non occorre avere capienza IRPEF e che il beneficio, una volta ammesso, arriva tramite bonifico anziché essere recuperato in dichiarazione dei redditi.
La disciplina è contenuta nel D.M. 7 agosto 2025, entrato in vigore il 25 dicembre 2025. Nel 2026 sono diventati operativi il nuovo PortalTermico, le Regole Applicative e i cataloghi degli apparecchi. Dopo la sospensione del portale dal 3 marzo al 12 aprile 2026, il GSE lo ha riaperto il 13 aprile per le richieste in accesso diretto. Chi deve presentare una pratica deve quindi considerare non soltanto i requisiti dell’intervento, ma anche lo stato operativo del portale e il plafond disponibile.
La percentuale teorica può arrivare al 65% e, in casi specifici riguardanti edifici pubblici, al 100% delle spese ammissibili. Tuttavia non basta moltiplicare la fattura per una percentuale: il contributo effettivo dipende anche dagli algoritmi GSE, dai massimali unitari, dalla tecnologia, dalla potenza, dalla zona climatica e, per le imprese, dalle regole sugli aiuti di Stato.
Sommario
Il meccanismo finanzia interventi di piccole dimensioni realizzati su edifici esistenti. Le regole essenziali da conoscere sono queste:
Il riferimento principale è il D.M. 7 agosto 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025. Il decreto ha sostituito la disciplina del Conto Termico 2.0 ed è diventato efficace il 25 dicembre 2025. Le modalità operative sono sviluppate nelle Regole Applicative pubblicate dal GSE.
Il nuovo PortalTermico è stato aperto il 2 febbraio 2026. Il forte volume di domande ha portato alla sospensione dell’invio delle nuove istanze dal 3 marzo al 12 aprile. Il comunicato GSE del 10 aprile 2026 ha disposto la riapertura dal 13 aprile, inizialmente soltanto per l’accesso diretto, lasciando disponibile alle imprese la funzione per la valutazione preliminare.
La prenotazione resta prevista dal decreto per PA ed ETS nelle fattispecie ammesse, ma la sua effettiva disponibilità va verificata nel PortalTermico prima di impostare il cronoprogramma finanziario. La pagina GSE dedicata descrive entrambe le procedure; un progetto pubblico non dovrebbe però assumere come già prenotabili le risorse senza controllare l’operatività della relativa funzione.
La platea comprende Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati ed Enti del Terzo Settore. L’accesso cambia in base alla natura del beneficiario e alla destinazione catastale dell’edificio.
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| Soggetto ammesso | Edificio | Interventi Titolo II | Interventi Titolo III |
|---|---|---|---|
| Pubblica Amministrazione | Edifici nella disponibilità della PA | Sì | Sì |
| Persona fisica o condominio | Residenziale | No | Sì |
| Privato o professionista | Terziario | Sì | Sì |
| Impresa | Terziario | Sì, con disciplina degli aiuti | Sì, con disciplina degli aiuti |
| ETS non economico | Edifici ammessi | Sì | Sì |
| ETS economico | Residenziale o terziario | Solo nel terziario | Sì |
Il Soggetto Ammesso deve avere la disponibilità dell’immobile come proprietario, nudo proprietario oppure titolare di un diritto reale o personale di godimento. Un conduttore o comodatario può quindi rientrare nel meccanismo se dispone di un titolo valido e dell’autorizzazione del proprietario quando richiesta. Non basta occupare di fatto l’immobile.
I tre ruoli non vanno confusi. Il Soggetto Ammesso è il beneficiario che possiede i requisiti; il Soggetto Responsabile sostiene le spese, presenta l’istanza, firma il contratto con il GSE e riceve l’incentivo; il Soggetto Delegato compila e gestisce la pratica per conto del Responsabile. Il delegato può essere un tecnico, ma la delega non gli trasferisce automaticamente il diritto al contributo.
In determinate configurazioni possono operare come Soggetto Responsabile anche ESCO certificate, Comunità Energetiche Rinnovabili, gruppi di autoconsumatori e, per gli edifici pubblici, soggetti coinvolti in partenariati pubblico-privati. Il contratto utilizzato deve rispettare le condizioni indicate dal decreto e dalle Regole Applicative.
Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari iscritte al catasto edilizio urbano alla data della domanda. Sono esclusi gli immobili in costruzione appartenenti alle categorie catastali del gruppo F. Il GSE richiede inoltre la presenza di un impianto di climatizzazione invernale funzionante, da documentare secondo la tipologia d’intervento.
L’esistenza catastale non sana eventuali irregolarità urbanistiche. Il Soggetto Responsabile deve conservare il titolo edilizio o l’abilitazione eventualmente necessaria e la realizzazione deve rispettare norme urbanistiche, impiantistiche, ambientali e di sicurezza. Se l’intervento richiede CILA, SCIA, autorizzazione paesaggistica o un’altra pratica, il Conto Termico non sostituisce questi adempimenti.
Per molte sostituzioni è indispensabile dimostrare l’esistenza e la dismissione del generatore precedente. Installare un impianto aggiuntivo, senza sostituire quello richiesto dal decreto, può non essere sufficiente. Anche la potenza del nuovo sistema deve risultare coerente con i fabbisogni reali dell’edificio.
Il Titolo II comprende otto famiglie d’intervento. Le PA e gli ETS non economici possono utilizzarle nel perimetro previsto; i soggetti privati, comprese le imprese, soltanto su edifici appartenenti all’ambito terziario.
Fotovoltaico e colonnina non sono incentivati autonomamente dal Conto Termico: devono essere abbinati alla sostituzione dell’impianto invernale con una pompa di calore elettrica e rispettare le condizioni tecniche specifiche.
Per l’intervento II.H, il GSE chiarisce che la produzione elettrica non deve superare del 5% la somma dei consumi medi annui di elettricità e dei consumi equivalenti per gli usi termici. Il dimensionamento va quindi documentato rispetto al fabbisogno dell’edificio, non scelto soltanto in base alla superficie disponibile sul tetto.
L’abbinamento richiesto è con la sostituzione mediante pompa di calore elettrica dell’intervento III.A: non basta una pompa di calore inserita in un sistema ibrido III.B. Moduli e inverter devono essere nuovi. Restano fermi i requisiti del Titolo II: per un privato su un’abitazione, la sola presenza della pompa di calore non rende ammissibile il fotovoltaico al Conto Termico.
Il Titolo III è il canale utilizzabile anche da persone fisiche e condomìni per gli edifici residenziali. Comprende:
Le parole “sostituzione” e “impianto esistente” sono decisive. Per esempio, una pompa di calore installata in una casa nuova non accede al meccanismo; un climatizzatore aggiunto a un impianto che continua a svolgere integralmente la stessa funzione potrebbe non integrare la sostituzione richiesta. La configurazione va valutata prima dell’acquisto, non quando si caricano le fatture.
Per un’abitazione, una persona fisica o un condominio non può utilizzare il Conto Termico per il solo cappotto, per i soli infissi, per la sola building automation o per il fotovoltaico autonomo. Può invece accedere agli interventi del Titolo III, come la sostituzione dell’impianto con una pompa di calore, un generatore a biomassa conforme, un sistema ibrido ammesso, il solare termico o uno scaldacqua a pompa di calore.
Questo è uno dei punti che più spesso genera preventivi sbagliati. La possibilità concessa ai privati per cappotto, infissi, schermature e fotovoltaico riguarda gli edifici del settore terziario, non trasforma automaticamente questi lavori in interventi ammessi su una normale abitazione. Per la casa occorre valutare, in alternativa, Bonus ristrutturazioni o Ecobonus, evitando di sovrapporre incentivi sulle stesse spese.
Il Conto Termico 3.0 ha aperto gli interventi del Titolo II ai privati che operano su edifici del terziario: uffici, negozi, alberghi e altre categorie catastali comprese nell’Allegato 1 del decreto. Non basta però che il richiedente sia un’impresa: conta anche la classificazione dell’immobile oggetto dell’intervento.
Le imprese e gli ETS economici devono inviare la richiesta preliminare al GSE prima dell’avvio dei lavori. Per “avvio” rileva la prima tra la data di inizio lavori e il primo impegno fermo e irreversibile a ordinare attrezzature o realizzare l’investimento. Progettazione, studi di fattibilità, richieste di permesso e attività preliminari non coincidono necessariamente con l’avvio, ma un ordine vincolante può far scattare il limite.
Per gli interventi del Titolo II realizzati da imprese occorrono APE ante e post operam e una riduzione della domanda di energia primaria non rinnovabile almeno del 10%, che sale al 20% per un multi-intervento. Un miglioramento almeno del 40% può dare accesso alla specifica premialità prevista.
Le Pubbliche Amministrazioni possono accedere sia al Titolo II sia al Titolo III. Il contributo può arrivare al 100% delle spese ammissibili, sempre entro massimali e algoritmi, per interventi su scuole pubbliche, strutture sanitarie pubbliche e immobili di proprietà di Comuni fino a 15.000 abitanti utilizzati dal Comune o da soggetti terzi non riconducibili a imprese per attività pubblico-sociali e servizi collettivi.
La soglia demografica da sola non è sufficiente: l’edificio deve essere comunale e avere l’uso richiesto. Non spetta automaticamente il 100% a qualsiasi immobile privato collocato in un piccolo Comune.
Gli ETS non economici sono sostanzialmente assimilati alle PA per il perimetro degli interventi. Gli ETS economici seguono invece le intensità previste per le imprese e possono utilizzare il Titolo II soltanto su edifici del terziario. La corretta qualificazione dell’attività è quindi parte integrante della pratica.
Dire “rimborso del 65%” è una semplificazione. Per molti interventi il GSE calcola un incentivo teorico mediante una formula tecnica e poi applica i limiti di spesa, le percentuali massime e l’eventuale incentivo massimo previsto. Il risultato riconosciuto è il valore compatibile con tutti questi vincoli.
In forma semplificata, il contributo riconoscibile può essere letto così:
Incentivo = valore minore tra importo calcolato dal GSE, limite percentuale sulla spesa ammissibile e massimale previsto
La formula tecnica cambia per ogni intervento. Nel caso degli impianti termici possono entrare, a seconda della tecnologia, potenza nominale, ore equivalenti della zona climatica, producibilità stimata, coefficiente di valorizzazione dell’energia e prestazioni dell’apparecchio.
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Richiedi informazioni gratisSupponiamo che un intervento abbia una spesa ammissibile di 12.000 euro. L’algoritmo tecnico GSE restituisce 5.600 euro, mentre il limite percentuale ordinario del 65% corrisponde a 7.800 euro. In assenza di un massimale più basso, il contributo sarà 5.600 euro, perché l’algoritmo produce il valore minore.
Se lo stesso investimento è realizzato da una grande impresa e si applica un’intensità massima del 45%, il limite diventa 5.400 euro: in quel caso il contributo non potrà superare 5.400 euro anche se l’algoritmo ne restituisce 5.600. L’esempio serve a comprendere il meccanismo; il calcolo reale richiede i dati tecnici e le formule dell’Allegato 2.
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| Caso | Limite indicativo | Erogazione |
|---|---|---|
| Regola generale | Fino al 65%, entro algoritmi e massimali | Una rata fino a 15.000 euro; oltre, 2 o 5 anni |
| Scuole, strutture sanitarie pubbliche e casi ammessi nei piccoli Comuni | Fino al 100% | Regole speciali per PA ed ETS |
| Impresa, Titolo II | 25% singolo o 30% multi-intervento, con incrementi e tetti | Secondo importo e durata dell’intervento |
| Impresa, Titolo III | 45%, più 20 punti per piccola o 10 per media impresa | Secondo importo e durata dell’intervento |
Per le imprese il limite massimo complessivo è del 65% per le piccole, del 55% per le medie e del 45% per le grandi imprese negli interventi del Titolo III. Nel Titolo II le maggiorazioni per dimensione, zona assistita e miglioramento energetico non possono superare i tetti previsti: 65% per piccole e medie imprese e 60% per le grandi.
Gli importi fino a 15.000 euro sono erogati in un’unica soluzione. Quelli superiori vengono distribuiti in rate annuali costanti: in genere due anni per apparecchi domestici fino a 35 kW e solare termico fino a 50 metri quadrati, cinque anni per interventi sull’involucro e impianti più grandi. Per PA ed ETS sono previste eccezioni che consentono la rata unica anche oltre soglia in determinate modalità.
Possono concorrere al calcolo la fornitura e posa delle apparecchiature, lo smontaggio del vecchio impianto, le opere idrauliche, elettriche e murarie strettamente necessarie, i sistemi di regolazione, le prestazioni professionali e, quando obbligatorie, diagnosi energetica e APE. L’elenco preciso dipende dalla sigla dell’intervento.
L’IVA è riconoscibile quando costituisce un costo effettivamente sostenuto e non recuperabile. Per le imprese, l’IVA non entra nel calcolo dell’intensità dell’aiuto. Diagnosi e APE obbligatorie sono incentivate al 100% per PA ed ETS, al 50% per soggetti privati e cooperative sociali; non sono incentivabili per grandi imprese ed ETS economici.
Restano fuori le opere estranee all’intervento incentivato, gli ampliamenti non ammessi, gli apparecchi usati o privi delle certificazioni richieste, le spese non documentate e la parte eccedente i limiti unitari. Un rifacimento complessivo del locale o del tetto non diventa integralmente agevolabile solo perché ospita una pompa di calore o un pannello solare.
Per il Conto Termico non va usato il bonifico parlante predisposto per le detrazioni edilizie. Salvo le eccezioni documentate delle Regole Applicative, fatture e conto di pagamento devono essere riferiti al Soggetto Responsabile. La causale deve indicare il D.M. 7 agosto 2025 e numero e data della fattura; i dati fiscali delle parti vanno riportati se non sono già presenti in altro punto della ricevuta. CRO/TRN o stato “eseguito” sono invece elementi della ricevuta che provano l’esecuzione, non dati da inventare nella causale prima di pagare.
Inserire nella causale riferimenti al Bonus ristrutturazioni o all’Ecobonus può compromettere l’incentivo perché indica l’utilizzo di un’altra agevolazione statale sulle stesse spese. Le ricevute devono essere definitive: una disposizione ancora revocabile o non eseguita non prova il pagamento.
Per una spesa sostenuta in un unico pagamento fino a 5.000 euro sono ammessi anche carta di credito o bancomat, allegando la documentazione che riconduce la carta al Soggetto Responsabile. Contanti e documentazione incompleta non consentono la necessaria tracciabilità.
Un pagamento già effettuato con il modello delle detrazioni richiede una verifica immediata: le Regole, capitolo 12.2, prevedono percorsi documentati di annullamento e nuovo pagamento, oppure storno della fattura, restituzione dell’importo e nuova fatturazione con pagamento conforme e dichiarazione. Non basta correggere a mano la ricevuta; il percorso va concordato con banca, fornitore e professionista, rispettando anche la scadenza della domanda.
Il fascicolo cambia in base all’intervento, ma normalmente comprende:
Le bollette non sono un allegato obbligatorio per ogni intervento, anche se possono aiutare a ricostruire i consumi prima dei lavori. Per fotovoltaico e accumulo II.H, invece, il GSE le richiede per dimostrare i consumi annuali e il fabbisogno elettrico: conviene raccoglierle già durante il dimensionamento.
Per apparecchi domestici già inclusi nel Catalogo GSE la compilazione è semplificata, perché il portale recupera dati tecnici prequalificati. L’inclusione nel catalogo non elimina però fatture, pagamenti, corretta sostituzione e rispetto delle scadenze.
Il procedimento ordinario si conclude entro 60 giorni, al netto di richieste di integrazione, sospensioni e verifiche. Per pratiche complesse il GSE può comunicare un termine più lungo, comunque entro 120 giorni. Una domanda soltanto salvata come “non inviata” non produce effetti.
I modelli 1–4 non sono PDF da cercare e compilare separatamente: sono schede generate nel PortalTermico per accesso diretto, prenotazione, contributo anticipato per la diagnosi e richiesta preliminare delle imprese. La dichiarazione sostitutiva, o DSAN, viene generata dal sistema, firmata e ricaricata; se si modificano i dati e si genera una nuova DSAN, occorre usare il relativo nuovo codice, non quello della versione precedente.
Il passaggio decisivo è “Invia Richiesta”, dopo il controllo del riepilogo. Verificare che la pratica risulti “Inviata” e conservare la ricevuta di avvenuto invio e il protocollo, disponibili in “Allegati e Ricevute”. Il semplice salvataggio o caricamento dei documenti non equivale alla trasmissione entro i 90 giorni.
La prenotazione permette ai soggetti ammessi di impegnare le risorse prima della conclusione dell’intervento quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 14. Può essere utilizzata da PA ed ETS direttamente o tramite i soggetti abilitati, sulla base di diagnosi e atti amministrativi, contratti EPC, PPP o altre fattispecie ammesse.
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Dopo l’accettazione occorre rispettare i termini per l’assegnazione e l’avvio dei lavori, comunicare gli avanzamenti e presentare la rendicontazione finale. Possono essere previsti acconto, eventuale rata intermedia e saldo. L’importo prenotato è un massimale: il GSE può rideterminarlo in base alle spese e ai requisiti effettivamente documentati.
Poiché la riapertura del 13 aprile 2026 aveva riguardato soltanto l’accesso diretto, prima di impostare una gara o un contratto contando sulla prenotazione è necessario controllare l’avviso più recente del GSE e la funzione effettivamente disponibile nel portale.
La regola ordinaria è tassativa: l’istanza diretta deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. Per le pratiche la cui scadenza ricadeva nella sospensione dal 3 marzo al 12 aprile 2026, il GSE ha riconosciuto una proroga di 40 giorni. La stessa disciplina transitoria riguarda gli interventi conclusi tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026, con le modalità operative indicate nella FAQ GSE e l’allegazione del Modello 7.
Per i nuovi lavori non si applica automaticamente questa proroga: resta il termine ordinario di 90 giorni. Inoltre, la data di conclusione non può essere collocata oltre 120 giorni dall’ultimo pagamento, salvo la specifica dilazione ammessa per i privati alle condizioni previste dalle Regole.
La regola generale vieta il cumulo con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese. Per persone fisiche e condomìni non è quindi possibile ottenere il Conto Termico su una pompa di calore e portare la stessa fattura anche in detrazione con Ecobonus o Bonus ristrutturazioni.
Sono ammesse le eccezioni previste dal decreto, come fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. Per PA ed ETS non economici, il cumulo con altri finanziamenti pubblici fino al 100% riguarda gli edifici di loro proprietà e direttamente utilizzati: non è una deroga applicabile indistintamente a ogni immobile disponibile. Per imprese ed ETS economici, gli altri aiuti non devono essere di origine statale e restano i limiti di intensità applicabili. Il coordinamento con gli incentivi per la condivisione dell’energia delle CER segue i limiti della relativa disciplina.
Gli altri incentivi o finanziamenti pubblici vanno dichiarati nel PortalTermico, con i dati e gli eventuali codici RNA richiesti. Quando una ESCO o una CER presenta la pratica per conto di un beneficiario, non può utilizzare la propria natura per aggirare i limiti di cumulo del soggetto per cui opera.
Quando un progetto comprende lavorazioni diverse, la separazione delle spese deve essere reale, documentata e coerente nelle fatture. Non è sufficiente dividere artificiosamente una fattura per aggirare il divieto di doppio finanziamento.
Il Conto Termico è particolarmente interessante quando l’intervento rientra chiaramente nel Titolo III, si desidera un contributo diretto e non si vuole attendere dieci anni per recuperare una detrazione. È utile anche per chi ha poca capienza fiscale. La convenienza effettiva dipende però dal calcolo GSE: il 65% non è garantito su ogni fattura.
Ecobonus e Bonus ristrutturazioni possono risultare più adatti per opere residenziali che il Conto Termico non copre, come cappotto o infissi isolati, oppure quando la detrazione calcolata sulle spese ammesse è superiore al contributo GSE stimato. Prima di pagare occorre scegliere il canale e utilizzare la causale corretta.
Per valutare l’intervento sul tuo edificio puoi descrivere la situazione e richiedere informazioni a professionisti e imprese. La verifica dei requisiti e la gestione della pratica restano da concordare con chi seguirà il lavoro.
Descrivi il lavoro da realizzare: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a imprese edili pertinenti.
Sì. Il PortalTermico è stato riaperto il 13 aprile 2026 per le istanze in accesso diretto. Poiché il meccanismo è soggetto a plafond e alcune funzioni possono essere sospese o riattivate, è opportuno controllare l’ultimo avviso GSE prima di avviare la pratica.
L’accesso diretto avviene dopo la conclusione e la domanda va inviata entro 90 giorni. Le imprese e gli ETS economici devono però presentare la richiesta preliminare prima di iniziare o assumere il primo impegno irrevocabile. PA ed ETS possono utilizzare la prenotazione nei casi previsti e quando operativa.
No, non come interventi autonomi del Titolo II su un edificio residenziale. I privati accedono al Titolo II sugli immobili del terziario; per la casa possono utilizzare gli interventi termici del Titolo III.
No. Il Titolo II.H richiede la sostituzione con una pompa di calore elettrica III.A, non un sistema ibrido III.B, oltre ad autoconsumo, dimensionamento e componenti nuovi. Per i privati su abitazioni il Titolo II non è accessibile; il fotovoltaico autonomo non rientra.
Il procedimento ordinario è previsto entro 60 giorni, senza contare sospensioni per integrazioni o controlli. Per interventi complessi il GSE può comunicare un’estensione, comunque entro 120 giorni.
Non per ogni piccolo intervento, ma la complessità dei requisiti rende spesso prudente affidare la verifica a un professionista. Diagnosi, APE, asseverazioni e progettazione sono obbligatorie soltanto nelle casistiche indicate dalle Regole Applicative.
No. Bisogna usare un pagamento conforme alle Regole del Conto Termico, con riferimento al D.M. 7 agosto 2025 e agli estremi della fattura e delle parti. I modelli bancari delle detrazioni fiscali non devono essere utilizzati.
No. Il 65% è un limite massimo in molte casistiche. Il valore effettivo può essere inferiore per effetto dell’algoritmo tecnico, dei costi specifici, dei massimali o delle intensità applicabili alle imprese.
Dipende dal beneficiario, dall’origine delle risorse e dalle regole del bando. Per i privati vale il divieto generale di cumulo con incentivi statali sulle stesse spese; per PA e imprese esistono regole specifiche. La cumulabilità va verificata su entrambi i provvedimenti prima di presentare le domande.
Per predisporre una pratica occorre utilizzare sempre la versione corrente dei documenti disponibili nella sezione ufficiale GSE dedicata al Conto Termico 3.0. Sono particolarmente importanti le Regole Applicative, gli allegati del decreto, la guida del PortalTermico, la modulistica, i cataloghi degli apparecchi e le FAQ aggiornate.
Questa guida chiarisce il funzionamento generale, ma non sostituisce la verifica tecnica del singolo intervento. Prima di firmare un ordine o effettuare un pagamento bisogna controllare categoria catastale, soggetto beneficiario, requisiti dell’apparecchio, documenti obbligatori, cumulabilità e stato del portale.
Hai bisogno di chiarimenti o di un preventivo? Invia una richiesta, verrà gestita dalla redazione.