Il Conto Termico 3.0 non è una detrazione fiscale: è un contributo in conto capitale erogato direttamente dal GSE per interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Questo significa che non occorre avere capienza IRPEF e che il beneficio, una volta ammesso, arriva tramite bonifico anziché essere recuperato in dichiarazione dei redditi.

La disciplina è contenuta nel D.M. 7 agosto 2025, entrato in vigore il 25 dicembre 2025. Nel 2026 sono diventati operativi il nuovo PortalTermico, le Regole Applicative e i cataloghi degli apparecchi. Dopo la sospensione del portale dal 3 marzo al 12 aprile 2026, il GSE lo ha riaperto il 13 aprile per le richieste in accesso diretto. Chi deve presentare una pratica deve quindi considerare non soltanto i requisiti dell’intervento, ma anche lo stato operativo del portale e il plafond disponibile.

La percentuale teorica può arrivare al 65% e, in casi specifici riguardanti edifici pubblici, al 100% delle spese ammissibili. Tuttavia non basta moltiplicare la fattura per una percentuale: il contributo effettivo dipende anche dagli algoritmi GSE, dai massimali unitari, dalla tecnologia, dalla potenza, dalla zona climatica e, per le imprese, dalle regole sugli aiuti di Stato.

Conto Termico 3.0: cosa prevede in sintesi

Il meccanismo finanzia interventi di piccole dimensioni realizzati su edifici esistenti. Le regole essenziali da conoscere sono queste:

  • il gestore dell’incentivo è il GSE;
  • l’edificio deve essere esistente, accatastato e, salvo le specifiche eccezioni previste, dotato di un impianto di climatizzazione invernale funzionante;
  • i privati possono utilizzare il Titolo III anche sulle abitazioni, mentre gli interventi di efficienza energetica del Titolo II sono accessibili ai privati soltanto sugli edifici del settore terziario;
  • la domanda in accesso diretto deve essere inviata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento;
  • le imprese e gli ETS economici devono presentare una richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori;
  • gli incentivi fino a 15.000 euro sono normalmente corrisposti in un’unica rata; oltre tale soglia l’erogazione avviene di regola in due o cinque anni;
  • lo stanziamento ordinario è di 900 milioni di euro annui, suddiviso tra settore pubblico e privati, con un sotto-limite destinato alle imprese;
  • non si può chiedere contemporaneamente una detrazione statale e il Conto Termico sulle medesime spese.
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Normativa, entrata in vigore e situazione del portale nel 2026

Il riferimento principale è il D.M. 7 agosto 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025. Il decreto ha sostituito la disciplina del Conto Termico 2.0 ed è diventato efficace il 25 dicembre 2025. Le modalità operative sono sviluppate nelle Regole Applicative pubblicate dal GSE.

Il nuovo PortalTermico è stato aperto il 2 febbraio 2026. Il forte volume di domande ha portato alla sospensione dell’invio delle nuove istanze dal 3 marzo al 12 aprile. Il comunicato GSE del 10 aprile 2026 ha disposto la riapertura dal 13 aprile, inizialmente soltanto per l’accesso diretto, lasciando disponibile alle imprese la funzione per la valutazione preliminare.

La prenotazione resta prevista dal decreto per PA ed ETS nelle fattispecie ammesse, ma la sua effettiva disponibilità va verificata nel PortalTermico prima di impostare il cronoprogramma finanziario. La pagina GSE dedicata descrive entrambe le procedure; un progetto pubblico non dovrebbe però assumere come già prenotabili le risorse senza controllare l’operatività della relativa funzione.

Chi può richiedere il Conto Termico 3.0

La platea comprende Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati ed Enti del Terzo Settore. L’accesso cambia in base alla natura del beneficiario e alla destinazione catastale dell’edificio.

Su smartphone scorri la tabella lateralmente per visualizzare tutte le colonne.

Soggetto ammesso Edificio Interventi Titolo II Interventi Titolo III
Pubblica Amministrazione Edifici nella disponibilità della PA
Persona fisica o condominio Residenziale No
Privato o professionista Terziario
Impresa Terziario Sì, con disciplina degli aiuti Sì, con disciplina degli aiuti
ETS non economico Edifici ammessi
ETS economico Residenziale o terziario Solo nel terziario

Proprietario, utilizzatore e autorizzazione

Il Soggetto Ammesso deve avere la disponibilità dell’immobile come proprietario, nudo proprietario oppure titolare di un diritto reale o personale di godimento. Un conduttore o comodatario può quindi rientrare nel meccanismo se dispone di un titolo valido e dell’autorizzazione del proprietario quando richiesta. Non basta occupare di fatto l’immobile.

Soggetto Ammesso, Soggetto Responsabile e delegato

I tre ruoli non vanno confusi. Il Soggetto Ammesso è il beneficiario che possiede i requisiti; il Soggetto Responsabile sostiene le spese, presenta l’istanza, firma il contratto con il GSE e riceve l’incentivo; il Soggetto Delegato compila e gestisce la pratica per conto del Responsabile. Il delegato può essere un tecnico, ma la delega non gli trasferisce automaticamente il diritto al contributo.

In determinate configurazioni possono operare come Soggetto Responsabile anche ESCO certificate, Comunità Energetiche Rinnovabili, gruppi di autoconsumatori e, per gli edifici pubblici, soggetti coinvolti in partenariati pubblico-privati. Il contratto utilizzato deve rispettare le condizioni indicate dal decreto e dalle Regole Applicative.

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Quali requisiti deve avere l’edificio

Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari iscritte al catasto edilizio urbano alla data della domanda. Sono esclusi gli immobili in costruzione appartenenti alle categorie catastali del gruppo F. Il GSE richiede inoltre la presenza di un impianto di climatizzazione invernale funzionante, da documentare secondo la tipologia d’intervento.

L’esistenza catastale non sana eventuali irregolarità urbanistiche. Il Soggetto Responsabile deve conservare il titolo edilizio o l’abilitazione eventualmente necessaria e la realizzazione deve rispettare norme urbanistiche, impiantistiche, ambientali e di sicurezza. Se l’intervento richiede CILA, SCIA, autorizzazione paesaggistica o un’altra pratica, il Conto Termico non sostituisce questi adempimenti.

Per molte sostituzioni è indispensabile dimostrare l’esistenza e la dismissione del generatore precedente. Installare un impianto aggiuntivo, senza sostituire quello richiesto dal decreto, può non essere sufficiente. Anche la potenza del nuovo sistema deve risultare coerente con i fabbisogni reali dell’edificio.

Interventi di efficienza energetica del Titolo II

Il Titolo II comprende otto famiglie d’intervento. Le PA e gli ETS non economici possono utilizzarle nel perimetro previsto; i soggetti privati, comprese le imprese, soltanto su edifici appartenenti all’ambito terziario.

  • II.A: isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
  • II.B: sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi;
  • II.C: schermature, ombreggiamenti o sistemi di filtrazione solare esterni, fissi o mobili ma non trasportabili, per esposizioni comprese tra est-sud-est e ovest;
  • II.D: trasformazione dell’edificio esistente in edificio a energia quasi zero;
  • II.E: sostituzione dell’illuminazione interna e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti;
  • II.F: building automation, termoregolazione e contabilizzazione del calore;
  • II.G: infrastrutture private di ricarica per veicoli elettrici abbinate alla sostituzione dell’impianto invernale con pompe di calore elettriche;
  • II.H: fotovoltaico e accumulo abbinati alla sostituzione dell’impianto invernale con pompe di calore elettriche.

Fotovoltaico e colonnina non sono quindi incentivati autonomamente dal Conto Termico. Devono essere realizzati congiuntamente alla pompa di calore elettrica e rispettare le condizioni tecniche specifiche. Per il fotovoltaico l’assetto deve essere di autoconsumo e la produzione non può eccedere oltre il limite ammesso il fabbisogno elettrico e termico equivalente dell’edificio; non è agevolato il semplice revamping di un impianto esistente.

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Interventi termici del Titolo III

Il Titolo III è il canale utilizzabile anche da persone fisiche e condomìni per gli edifici residenziali. Comprende:

  • III.A: sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche o a gas, anche per acqua calda sanitaria, fino a 2.000 kW termici;
  • III.B: sistemi ibridi factory made, sistemi bivalenti e configurazioni ammesse con pompa di calore, fino a 2.000 kW termici;
  • III.C: generatori a biomassa e sistemi ammessi per edifici, serre, fabbricati rurali, processi produttivi o reti, fino a 2.000 kW termici;
  • III.D: solare termico, anche con solar cooling, fino a 2.500 metri quadrati di superficie lorda;
  • III.E: sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore;
  • III.F: sostituzione dell’impianto esistente mediante allaccio a una rete di teleriscaldamento efficiente;
  • III.G: sostituzione funzionale, totale o parziale, con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Le parole “sostituzione” e “impianto esistente” sono decisive. Per esempio, una pompa di calore installata in una casa nuova non accede al meccanismo; un climatizzatore aggiunto a un impianto che continua a svolgere integralmente la stessa funzione potrebbe non integrare la sostituzione richiesta. La configurazione va valutata prima dell’acquisto, non quando si caricano le fatture.

Cosa può ottenere un privato per una casa

Per un’abitazione, una persona fisica o un condominio non può utilizzare il Conto Termico per il solo cappotto, per i soli infissi, per la sola building automation o per il fotovoltaico autonomo. Può invece accedere agli interventi del Titolo III, come la sostituzione dell’impianto con una pompa di calore, un generatore a biomassa conforme, un sistema ibrido ammesso, il solare termico o uno scaldacqua a pompa di calore.

Questo è uno dei punti che più spesso genera preventivi sbagliati. La possibilità concessa ai privati per cappotto, infissi, schermature e fotovoltaico riguarda gli edifici del settore terziario, non trasforma automaticamente questi lavori in interventi ammessi su una normale abitazione. Per la casa occorre valutare, in alternativa, Bonus ristrutturazioni o Ecobonus, evitando di sovrapporre incentivi sulle stesse spese.

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Imprese e immobili del settore terziario

Il Conto Termico 3.0 ha aperto gli interventi del Titolo II ai privati che operano su edifici del terziario: uffici, negozi, alberghi e altre categorie catastali comprese nell’Allegato 1 del decreto. Non basta però che il richiedente sia un’impresa: conta anche la classificazione dell’immobile oggetto dell’intervento.

Le imprese e gli ETS economici devono inviare la richiesta preliminare al GSE prima dell’avvio dei lavori. Per “avvio” rileva la prima tra la data di inizio lavori e il primo impegno fermo e irreversibile a ordinare attrezzature o realizzare l’investimento. Progettazione, studi di fattibilità, richieste di permesso e attività preliminari non coincidono necessariamente con l’avvio, ma un ordine vincolante può far scattare il limite.

Per gli interventi del Titolo II realizzati da imprese occorrono APE ante e post operam e una riduzione della domanda di energia primaria non rinnovabile almeno del 10%, che sale al 20% per un multi-intervento. Un miglioramento almeno del 40% può dare accesso alla specifica premialità prevista.

PA, piccoli Comuni ed Enti del Terzo Settore

Le Pubbliche Amministrazioni possono accedere sia al Titolo II sia al Titolo III. Il contributo può arrivare al 100% delle spese ammissibili, sempre entro massimali e algoritmi, per interventi su scuole pubbliche, strutture sanitarie pubbliche e immobili di proprietà di Comuni fino a 15.000 abitanti utilizzati dal Comune o da soggetti terzi non riconducibili a imprese per attività pubblico-sociali e servizi collettivi.

La soglia demografica da sola non è sufficiente: l’edificio deve essere comunale e avere l’uso richiesto. Non spetta automaticamente il 100% a qualsiasi immobile privato collocato in un piccolo Comune.

Gli ETS non economici sono sostanzialmente assimilati alle PA per il perimetro degli interventi. Gli ETS economici seguono invece le intensità previste per le imprese e possono utilizzare il Titolo II soltanto su edifici del terziario. La corretta qualificazione dell’attività è quindi parte integrante della pratica.

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Quanto rimborsa davvero il Conto Termico 3.0

Dire “rimborso del 65%” è una semplificazione. Per molti interventi il GSE calcola un incentivo teorico mediante una formula tecnica e poi applica i limiti di spesa, le percentuali massime e l’eventuale incentivo massimo previsto. Il risultato riconosciuto è il valore compatibile con tutti questi vincoli.

Formula pratica per leggere il calcolo

In forma semplificata, il contributo riconoscibile può essere letto così:

Incentivo = valore minore tra importo calcolato dal GSE, limite percentuale sulla spesa ammissibile e massimale previsto

La formula tecnica cambia per ogni intervento. Nel caso degli impianti termici possono entrare, a seconda della tecnologia, potenza nominale, ore equivalenti della zona climatica, producibilità stimata, coefficiente di valorizzazione dell’energia e prestazioni dell’apparecchio.

Legenda dei dati più ricorrenti

  • Spesa ammissibile: somma delle voci riconoscibili dal decreto, non necessariamente coincidente con il totale del preventivo;
  • costo specifico massimo: limite per kW, metro quadrato o altra unità tecnica oltre il quale la spesa non aumenta il contributo;
  • Pn o Prated: potenza termica nominale dichiarata dal produttore alle condizioni previste dalle norme applicabili;
  • zona climatica: fascia territoriale da A a F che incide sulle ore di funzionamento convenzionali;
  • coefficiente premiante: valore collegato alle prestazioni o alle emissioni dell’apparecchio;
  • producibilità: energia termica convenzionalmente producibile, usata per alcune tecnologie;
  • massimale: tetto assoluto previsto per quella tipologia di intervento;
  • intensità massima: percentuale della spesa ammissibile che non può essere superata.

Esempio di applicazione dei limiti

Supponiamo che un intervento abbia una spesa ammissibile di 12.000 euro. L’algoritmo tecnico GSE restituisce 5.600 euro, mentre il limite percentuale ordinario del 65% corrisponde a 7.800 euro. In assenza di un massimale più basso, il contributo sarà 5.600 euro, perché l’algoritmo produce il valore minore.

Se lo stesso investimento è realizzato da una grande impresa e si applica un’intensità massima del 45%, il limite diventa 5.400 euro: in quel caso il contributo non potrà superare 5.400 euro anche se l’algoritmo ne restituisce 5.600. L’esempio serve a comprendere il meccanismo; il calcolo reale richiede i dati tecnici e le formule dell’Allegato 2.

Percentuali, rata unica e durata dei pagamenti

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Caso Limite indicativo Erogazione
Regola generale Fino al 65%, entro algoritmi e massimali Una rata fino a 15.000 euro; oltre, 2 o 5 anni
Scuole, strutture sanitarie pubbliche e casi ammessi nei piccoli Comuni Fino al 100% Regole speciali per PA ed ETS
Impresa, Titolo II 25% singolo o 30% multi-intervento, con incrementi e tetti Secondo importo e durata dell’intervento
Impresa, Titolo III 45%, più 20 punti per piccola o 10 per media impresa Secondo importo e durata dell’intervento

Per le imprese il limite massimo complessivo è del 65% per le piccole, del 55% per le medie e del 45% per le grandi imprese negli interventi del Titolo III. Nel Titolo II le maggiorazioni per dimensione, zona assistita e miglioramento energetico non possono superare i tetti previsti: 65% per piccole e medie imprese e 60% per le grandi.

Gli importi fino a 15.000 euro sono erogati in un’unica soluzione. Quelli superiori vengono distribuiti in rate annuali costanti: in genere due anni per apparecchi domestici fino a 35 kW e solare termico fino a 50 metri quadrati, cinque anni per interventi sull’involucro e impianti più grandi. Per PA ed ETS sono previste eccezioni che consentono la rata unica anche oltre soglia in determinate modalità.

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Spese ammissibili e costi che restano esclusi

Possono concorrere al calcolo la fornitura e posa delle apparecchiature, lo smontaggio del vecchio impianto, le opere idrauliche, elettriche e murarie strettamente necessarie, i sistemi di regolazione, le prestazioni professionali e, quando obbligatorie, diagnosi energetica e APE. L’elenco preciso dipende dalla sigla dell’intervento.

L’IVA è riconoscibile quando costituisce un costo effettivamente sostenuto e non recuperabile. Per le imprese, l’IVA non entra nel calcolo dell’intensità dell’aiuto. Diagnosi e APE obbligatorie sono incentivate al 100% per PA ed ETS, al 50% per soggetti privati e cooperative sociali; non sono incentivabili per grandi imprese ed ETS economici.

Restano fuori le opere estranee all’intervento incentivato, gli ampliamenti non ammessi, gli apparecchi usati o privi delle certificazioni richieste, le spese non documentate e la parte eccedente i limiti unitari. Un rifacimento complessivo del locale o del tetto non diventa integralmente agevolabile solo perché ospita una pompa di calore o un pannello solare.

Fatture e pagamenti: quale bonifico usare

Per il Conto Termico non va usato il bonifico parlante predisposto per le detrazioni edilizie. Le Regole Applicative richiedono fatture intestate al Soggetto Responsabile e pagamenti tracciabili dal suo conto, con una causale che riporti il D.M. 7 agosto 2025, numero e data della fattura, codice fiscale o partita IVA del Soggetto Responsabile e del beneficiario, oltre al CRO o TRN o all’evidenza dell’esecuzione.

Inserire nella causale riferimenti al Bonus ristrutturazioni o all’Ecobonus può compromettere l’incentivo perché indica l’utilizzo di un’altra agevolazione statale sulle stesse spese. Le ricevute devono essere definitive: una disposizione ancora revocabile o non eseguita non prova il pagamento.

Per una spesa sostenuta in un unico pagamento fino a 5.000 euro sono ammessi anche carta di credito o bancomat, allegando la documentazione che riconduce la carta al Soggetto Responsabile. Contanti e documentazione incompleta non consentono la necessaria tracciabilità.

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Documenti da preparare prima della domanda

Il fascicolo cambia in base all’intervento, ma normalmente comprende:

  • fatture dettagliate e ricevute dei pagamenti;
  • documento d’identità e dati del Soggetto Responsabile;
  • titolo di proprietà o disponibilità dell’immobile e, se necessario, autorizzazione del proprietario;
  • visura catastale e documentazione dell’impianto preesistente;
  • asseverazione o dichiarazione di conclusione dell’intervento;
  • schede tecniche, certificazioni del produttore e marcature richieste;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto, libretto e aggiornamento dei registri previsti;
  • diagnosi energetica e APE nei casi obbligatori;
  • fotografie ante e post operam, ove richieste;
  • titolo edilizio, autorizzazioni o dichiarazione che l’intervento non ne necessita;
  • documentazione relativa allo smaltimento o alla dismissione del generatore sostituito;
  • contratti EPC, ESCO, leasing, CER o PPP quando utilizzati.

Per apparecchi domestici già inclusi nel Catalogo GSE la compilazione è semplificata, perché il portale recupera dati tecnici prequalificati. L’inclusione nel catalogo non elimina però fatture, pagamenti, corretta sostituzione e rispetto delle scadenze.

Come presentare la domanda in accesso diretto

  1. Verificare prima dell’ordine che edificio, soggetto e tecnologia rientrino nel decreto.
  2. Per imprese ed ETS economici, trasmettere la richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori.
  3. Eseguire l’intervento conservando documentazione ante operam, titoli, certificazioni, fatture e pagamenti.
  4. Individuare correttamente la data di conclusione dei lavori.
  5. Accedere all’Area Clienti GSE e aprire il servizio PortalTermico 3.0.
  6. Compilare la scheda tecnica, caricare gli allegati e controllare il calcolo proposto.
  7. Generare, sottoscrivere e ricaricare la richiesta entro 90 giorni dalla fine dell’intervento.

Il procedimento ordinario si conclude entro 60 giorni, al netto di richieste di integrazione, sospensioni e verifiche. Per pratiche complesse il GSE può comunicare un termine più lungo, comunque entro 120 giorni. Una domanda soltanto salvata come “non inviata” non produce effetti.

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Prenotazione per PA ed ETS

La prenotazione permette ai soggetti ammessi di impegnare le risorse prima della conclusione dell’intervento quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 14. Può essere utilizzata da PA ed ETS direttamente o tramite i soggetti abilitati, sulla base di diagnosi e atti amministrativi, contratti EPC, PPP o altre fattispecie ammesse.

Dopo l’accettazione occorre rispettare i termini per l’assegnazione e l’avvio dei lavori, comunicare gli avanzamenti e presentare la rendicontazione finale. Possono essere previsti acconto, eventuale rata intermedia e saldo. L’importo prenotato è un massimale: il GSE può rideterminarlo in base alle spese e ai requisiti effettivamente documentati.

Poiché la riapertura del 13 aprile 2026 aveva riguardato soltanto l’accesso diretto, prima di impostare una gara o un contratto contando sulla prenotazione è necessario controllare l’avviso più recente del GSE e la funzione effettivamente disponibile nel portale.

Scadenza dei 90 giorni e proroga dopo la sospensione

La regola ordinaria è tassativa: l’istanza diretta deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. Per le pratiche la cui scadenza ricadeva nella sospensione dal 3 marzo al 12 aprile 2026, il GSE ha riconosciuto una proroga di 40 giorni. La stessa disciplina transitoria riguarda gli interventi conclusi tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026, con le modalità operative indicate nella FAQ GSE e l’allegazione del Modello 7.

Per i nuovi lavori non si applica automaticamente questa proroga: resta il termine ordinario di 90 giorni. Inoltre, la data di conclusione non può essere collocata oltre 120 giorni dall’ultimo pagamento, salvo la specifica dilazione ammessa per i privati alle condizioni previste dalle Regole.

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Conto Termico, Ecobonus e Bonus ristrutturazioni: si possono sommare?

La regola generale vieta il cumulo con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese. Per persone fisiche e condomìni non è quindi possibile ottenere il Conto Termico su una pompa di calore e portare la stessa fattura anche in detrazione con Ecobonus o Bonus ristrutturazioni.

Sono ammesse le eccezioni previste dal decreto, come fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. PA ed ETS non economici possono cumulare altri finanziamenti pubblici entro il 100% delle spese ammissibili; per imprese ed ETS economici valgono la disciplina degli aiuti di Stato, l’origine del finanziamento e i limiti di intensità. È inoltre previsto il coordinamento con gli incentivi per la condivisione dell’energia delle CER.

Quando un progetto comprende lavorazioni diverse, la separazione delle spese deve essere reale, documentata e coerente nelle fatture. Non è sufficiente dividere artificiosamente una fattura per aggirare il divieto di doppio finanziamento.

Quando conviene rispetto a una detrazione fiscale

Il Conto Termico è particolarmente interessante quando l’intervento rientra chiaramente nel Titolo III, si desidera un contributo diretto e non si vuole attendere dieci anni per recuperare una detrazione. È utile anche per chi ha poca capienza fiscale. La convenienza effettiva dipende però dal calcolo GSE: il 65% non è garantito su ogni fattura.

Ecobonus e Bonus ristrutturazioni possono risultare più adatti per opere residenziali che il Conto Termico non copre, come cappotto o infissi isolati, oppure quando la detrazione calcolata sulle spese ammesse è superiore al contributo GSE stimato. Prima di pagare occorre scegliere il canale e utilizzare la causale corretta.

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Errori che possono far perdere l’incentivo

  • ordinare l’impianto prima della richiesta preliminare obbligatoria per l’impresa;
  • presentare la domanda oltre 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
  • installare un apparecchio che non rispetta i requisiti o usare una potenza non correttamente dichiarata;
  • non documentare l’impianto esistente o la sua sostituzione;
  • usare il bonifico parlante delle detrazioni fiscali;
  • intestare fatture o conto di pagamento a un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile, fuori dalle eccezioni ammesse;
  • confondere un’abitazione con un edificio del terziario e chiedere cappotto, infissi o fotovoltaico autonomo;
  • omettere titoli edilizi, autorizzazioni, APE, diagnosi o dichiarazione di conformità quando necessari;
  • chiedere due incentivi statali sulle stesse spese;
  • considerare come definitivo l’importo simulato prima dell’istruttoria GSE.

Domande frequenti sul Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 è ancora attivo nel 2026?

Sì. Il PortalTermico è stato riaperto il 13 aprile 2026 per le istanze in accesso diretto. Poiché il meccanismo è soggetto a plafond e alcune funzioni possono essere sospese o riattivate, è opportuno controllare l’ultimo avviso GSE prima di avviare la pratica.

Devo fare domanda prima o dopo i lavori?

L’accesso diretto avviene dopo la conclusione e la domanda va inviata entro 90 giorni. Le imprese e gli ETS economici devono però presentare la richiesta preliminare prima di iniziare o assumere il primo impegno irrevocabile. PA ed ETS possono utilizzare la prenotazione nei casi previsti e quando operativa.

Un privato può ottenere il contributo per cappotto e infissi di casa?

No, non come interventi autonomi del Titolo II su un edificio residenziale. I privati accedono al Titolo II sugli immobili del terziario; per la casa possono utilizzare gli interventi termici del Titolo III.

Il fotovoltaico è sempre ammesso?

No. È incentivabile nel Titolo II.H soltanto se abbinato alla sostituzione dell’impianto invernale con una pompa di calore elettrica e se rispetta autoconsumo, dimensionamento, componenti nuovi e altri requisiti GSE. Il fotovoltaico autonomo non rientra.

Quanto tempo impiega il GSE?

Il procedimento ordinario è previsto entro 60 giorni, senza contare sospensioni per integrazioni o controlli. Per interventi complessi il GSE può comunicare un’estensione, comunque entro 120 giorni.

Serve sempre un tecnico?

Non per ogni piccolo intervento, ma la complessità dei requisiti rende spesso prudente affidare la verifica a un professionista. Diagnosi, APE, asseverazioni e progettazione sono obbligatorie soltanto nelle casistiche indicate dalle Regole Applicative.

Posso usare il bonifico parlante?

No. Bisogna usare un pagamento conforme alle Regole del Conto Termico, con riferimento al D.M. 7 agosto 2025 e agli estremi della fattura e delle parti. I modelli bancari delle detrazioni fiscali non devono essere utilizzati.

Il contributo è sempre pari al 65%?

No. Il 65% è un limite massimo in molte casistiche. Il valore effettivo può essere inferiore per effetto dell’algoritmo tecnico, dei costi specifici, dei massimali o delle intensità applicabili alle imprese.

Posso cumularlo con un contributo regionale?

Dipende dal beneficiario, dall’origine delle risorse e dalle regole del bando. Per i privati vale il divieto generale di cumulo con incentivi statali sulle stesse spese; per PA e imprese esistono regole specifiche. La cumulabilità va verificata su entrambi i provvedimenti prima di presentare le domande.

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Fonti ufficiali da controllare

Per predisporre una pratica occorre utilizzare sempre la versione corrente dei documenti disponibili nella sezione ufficiale GSE dedicata al Conto Termico 3.0. Sono particolarmente importanti le Regole Applicative, gli allegati del decreto, la guida del PortalTermico, la modulistica, i cataloghi degli apparecchi e le FAQ aggiornate.

Questa guida chiarisce il funzionamento generale, ma non sostituisce la verifica tecnica del singolo intervento. Prima di firmare un ordine o effettuare un pagamento bisogna controllare categoria catastale, soggetto beneficiario, requisiti dell’apparecchio, documenti obbligatori, cumulabilità e stato del portale.