Gli inerti provenienti da un sito contaminato non possono essere considerati automaticamente recuperabili solo perché sono costituiti da terra, calcestruzzo, mattoni o altri materiali minerali. La provenienza, il procedimento di bonifica, la classificazione EER, le sostanze presenti e il titolo dell’impianto determinano se il materiale debba restare un rifiuto, possa essere trattato oppure rientri in una diversa disciplina.

Il riferimento oggi vigente per l’End of Waste degli inerti è il DM 127/2024, che ha sostituito il DM 152/2022. Il regolamento ammette il codice EER 17 05 04, cioè terre e rocce diverse da quelle pericolose della voce 17 05 03, ma esclude espressamente quelle provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Anche i rifiuti interrati non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato mediante il percorso ordinario del decreto.

Che cosa si intende per sito contaminato

Un sito non diventa giuridicamente contaminato per una semplice supposizione o per il solo rinvenimento di rifiuti. La Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 disciplina caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica. In estrema sintesi, il procedimento verifica le concentrazioni presenti, ricostruisce sorgenti e vie di esposizione e stabilisce gli interventi necessari.

Per gestire i materiali di scavo e demolizione è quindi necessario conoscere:

  • se il sito è interessato da un procedimento di bonifica;
  • quale area e quali matrici ambientali sono coinvolte;
  • origine, profondità e composizione del materiale;
  • eventuali superamenti e sostanze ricercate;
  • prescrizioni contenute nel piano approvato e nei provvedimenti dell’autorità;
  • destinazione, trattamento e impianto autorizzato.

Una stessa area può produrre flussi differenti, ma non è consentito estendere a un cumulo la caratterizzazione eseguita su materiale non rappresentativo o miscelare frazioni per ridurre le concentrazioni.

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Che cosa esclude il DM 127/2024

L’Allegato 1 stabilisce che non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:

  • i rifiuti interrati;
  • i rifiuti EER 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
  • i rifiuti pericolosi;
  • i flussi che non rispettano codici, controlli e requisiti del regolamento.

Questa esclusione riguarda il percorso End of Waste generale del DM 127/2024. Non significa che ogni materiale presente nel perimetro di un sito debba essere inviato in discarica, ma impedisce di applicare automaticamente il decreto senza una ricostruzione tecnica e giuridica del caso.

La linea guida MASE 2026 consente di superare l’esclusione?

No. Il Decreto dipartimentale MASE n. 139 del 2 luglio 2026 ha approvato una linea guida per le autorizzazioni End of Waste caso per caso relative a flussi non ricompresi nel DM 127/2024 e destinati agli usi previsti dal suo Allegato 2. Non ha modificato la Tabella 1 e non consente di aggirare una esclusione espressa.

Il documento distingue infatti tra:

  • un rifiuto non disciplinato da criteri europei o nazionali specifici, che può essere esaminato nell’autorizzazione individuale;
  • un rifiuto espressamente escluso da una norma di rango superiore, che non può essere ammesso mediante un provvedimento amministrativo di livello inferiore.

La miscelazione con codici ammessi non estende il campo del decreto. Qualunque progetto di recupero residuo deve essere valutato dall’autorità competente con il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA, ARPA o APPA e deve dimostrare l’assenza di impatti negativi nello scenario d’uso.

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Quali percorsi possono essere valutati

La soluzione dipende dalla natura del materiale e dal progetto approvato. In termini generali possono presentarsi:

  1. materiale che non è rifiuto, soltanto quando ricorrono realmente le condizioni di esclusione o di sottoprodotto previste dalla legge;
  2. rifiuto da trattare in un impianto autorizzato per quello specifico codice e quelle caratteristiche;
  3. materiale gestito nell’ambito della bonifica secondo progetto, analisi di rischio e prescrizioni dell’autorità;
  4. rifiuto non pericoloso destinato a recupero tramite un titolo diverso dal percorso generale del DM 127/2024, se giuridicamente ammissibile e specificamente autorizzato;
  5. rifiuto destinato a smaltimento quando recupero e sicurezza non sono dimostrabili.

Non esiste una soluzione valida per tutti i siti. L’analisi del solo codice EER è insufficiente: occorrono provenienza, contaminanti attesi, campionamento rappresentativo, comportamento alla lisciviazione, processo proposto e destinazione finale.

Controlli prima di movimentare il materiale

Prima dello scavo o della demolizione è opportuno verificare:

  • provvedimenti e cartografia del procedimento di bonifica;
  • piano di caratterizzazione e risultati analitici;
  • corretta distinzione tra terreno, rifiuto interrato e materiale da demolizione;
  • criteri di formazione dei cumuli e piano di campionamento;
  • attribuzione del codice EER e delle caratteristiche di pericolo;
  • autorizzazione del destinatario e iscrizione del trasportatore;
  • FIR, registri e adempimenti RENTRI applicabili;
  • eventuali prescrizioni per deposito, copertura, acque meteoriche e polveri.

Un carico respinto perché non coerente con analisi o autorizzazione genera costi, ritardi e una nuova gestione del rifiuto. Per questo la verifica documentale deve precedere l’avvio dei mezzi.

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Domande frequenti

Il codice 17 05 04 identifica sempre terra pulita?

No. Indica terre e rocce diverse da quelle pericolose della voce 17 05 03, ma l’attribuzione deve derivare da origine e caratterizzazione. “Non pericoloso” non equivale a privo di qualunque contaminante né a materiale liberamente utilizzabile.

Il terreno di un sito in bonifica può entrare nel DM 127/2024?

Il decreto esclude espressamente il 17 05 04 proveniente da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Il caso va gestito secondo il progetto di bonifica e gli altri titoli applicabili.

Un’analisi conforme trasforma il rifiuto in prodotto?

No. Le analisi sono una parte della verifica. Servono anche recupero autorizzato, requisiti tecnici, destinazione specifica e documentazione prevista. Finché il percorso non è completato, il materiale resta rifiuto.

È possibile diluire il materiale contaminato con inerti puliti?

No. La miscelazione non può essere utilizzata per ridurre artificialmente le concentrazioni, eludere la classificazione o ampliare i codici ammessi.

Chi deve valutare il caso?

Servono competenze ambientali, geologiche e impiantistiche coordinate con l’autorità responsabile del procedimento e con il destinatario autorizzato. La decisione non può essere affidata a una formula commerciale del trasportatore o del fornitore.

Le indicazioni devono essere verificate sul singolo procedimento: origine del materiale, analisi, autorizzazioni e prescrizioni dell’autorità prevalgono su ogni valutazione generale.