AGS – Systems
Un allestimento formale degli spazi che tiene conto della combinazione armonica di...
Come funziona la portineria condominiale, chi paga il servizio, quali maggioranze servono per sopprimerlo e cosa fare dell’alloggio del portiere.
La portineria condominiale non è obbligatoria per legge in tutti gli edifici. Può essere prevista dal regolamento, istituita dall’assemblea oppure derivare dall’organizzazione originaria del fabbricato. Il servizio comprende le mansioni definite nel contratto di lavoro: vigilanza e custodia degli accessi, distribuzione della corrispondenza, pulizia o altre attività possono esserci, ma non vanno date per scontate.
Le spese sono normalmente ripartite in base ai millesimi generali, perché il portierato tutela e serve l’intero edificio. Anche il proprietario di un negozio con ingresso autonomo può essere tenuto a contribuire. Per abolire il servizio occorre una delibera espressa, inserita nell’ordine del giorno, e non basta smettere di sostituire il portiere assente. La decisione condominiale e il licenziamento sono inoltre due procedimenti distinti: la delibera non cancella obblighi lavoristici, preavviso, trattamento di fine rapporto e regole del CCNL.
Dopo la soppressione, l’alloggio del portiere non diventa automaticamente proprietà di chi abita più vicino né può essere venduto con una semplice maggioranza. Occorre controllare titolo, regolamento e storia del bene, quindi scegliere se conservarlo, locarlo, destinarlo a un servizio comune o venderlo.
Sommario
Il portiere è un dipendente del condominio o del proprietario del fabbricato, non un collaboratore personale dell’amministratore. Mansioni, orario, riposi, sostituzioni, eventuale alloggio e trattamento economico dipendono dal contratto individuale e dal contratto collettivo applicato.
Il CCNL Confedilizia per i dipendenti da proprietari di fabbricati è stato rinnovato il 30 ottobre 2025: la parte normativa decorre dal 1° novembre 2025, quella economica dal 1° gennaio 2026 e la scadenza è fissata al 31 ottobre 2028. Esistono diversi profili, con o senza alloggio e con combinazioni differenti di custodia, pulizia e strumenti tecnologici.
Per questo non è corretto affermare che ogni portiere debba ritirare pacchi, custodire chiavi private, svolgere commissioni o sorvegliare telecamere. Ogni attività deve rientrare nelle mansioni, rispettare orario, sicurezza, privacy e istruzioni del datore di lavoro. La presenza del portiere riduce alcuni rischi, ma non costituisce una garanzia assoluta contro furti o accessi illeciti.
Advertisement - PubblicitàNon esiste un numero nazionale di appartamenti oltre il quale il portiere diventa obbligatorio. Il servizio può però essere vincolante per il condominio quando è previsto da una clausola efficace del regolamento o da un titolo, fino a quando non venga modificato con la procedura corretta.
Il locale di portineria e l’alloggio del portiere sono elencati dall’articolo 1117 del Codice civile tra i locali destinati ai servizi comuni. La presunzione di condominialità opera se il contrario non risulta dal titolo e se il locale ha ricevuto, al momento della costituzione del condominio, quella funzione comune. Un appartamento semplicemente collocato vicino all’ingresso non diventa comune soltanto perché sarebbe adatto a ospitare il portiere.
Occorre quindi leggere il primo atto di frazionamento, i rogiti, il regolamento e le planimetrie, verificando anche come il bene sia stato effettivamente utilizzato. Il costruttore potrebbe aver mantenuto la proprietà dell’alloggio e averlo concesso in locazione al condominio: in tal caso non si applica automaticamente la presunzione di comproprietà.
Il costo non coincide con il solo stipendio mensile. Nel preventivo devono essere considerate tutte le componenti del rapporto e dell’organizzazione del servizio.
| Voce | Cosa comprende | Controllo utile |
|---|---|---|
| Retribuzione | Paga prevista dal profilo, scatti e indennità applicabili | Inquadramento e orario effettivo |
| Contributi e assicurazione | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi | Prospetti del consulente del lavoro |
| Tredicesima, ferie e TFR | Ratei e accantonamenti maturati | Fondi correttamente iscritti nel rendiconto |
| Sostituzioni | Copertura di ferie, riposi, malattia e assenze | Contratto e costo dell’eventuale impresa |
| Alloggio e guardiola | Utenze, manutenzione e dotazioni secondo contratto e proprietà | Separare uso lavorativo e uso abitativo |
| Strumenti e sicurezza | Dispositivi, divise, formazione e adempimenti | Mansioni e valutazione dei rischi |
Se la tabella non è visibile per intero, scorri lateralmente.
Un confronto serio tra portiere, impresa esterna e sistemi automatici deve includere tutte queste voci. Sostituire il servizio con telecamere, citofono e pulizie appaltate non elimina costi di manutenzione, protezione dei dati, consegna della posta e gestione degli accessi.
Advertisement - PubblicitàIl criterio ordinario è quello dell’articolo 1123, primo comma, del Codice civile: spesa in proporzione al valore della proprietà, quindi secondo la tabella millesimale generale. Il portierato è considerato un servizio comune destinato alla custodia e alla conservazione dell’edificio nel suo complesso, non un servizio misurabile come l’uso dell’ascensore.
La giurisprudenza applica il criterio generale anche alle unità con accesso diretto dalla strada, come negozi e locali terranei, quando il servizio conserva un’utilità per la sicurezza, la custodia e il valore dell’intero fabbricato. La semplice dichiarazione di non usare il portiere non consente di sottrarsi alla spesa.
Un criterio diverso può risultare da un titolo o da una convenzione valida. Può inoltre rilevare una configurazione oggettiva nella quale il servizio è destinato soltanto a una parte autonoma dell’edificio: non basta però una minore utilità soggettiva, e l’esclusione deve essere verificata su regolamento, struttura e mansioni reali.
Nei rapporti tra proprietario e conduttore, l’articolo 9 della legge 392/1978 pone a carico dell’inquilino il 90% della spesa per il servizio di portineria, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il restante 10% resta al locatore. Il contratto deve essere letto insieme alla disciplina applicabile e alle eventuali tabelle degli accordi territoriali.
Questa ripartizione opera nel rapporto interno di locazione. Verso il condominio, il proprietario resta il soggetto tenuto al pagamento degli oneri deliberati; potrà poi richiedere al conduttore la quota di sua competenza con documentazione e conguaglio.
Le spese straordinarie sul locale comune, come un rifacimento strutturale dell’ex alloggio, non sono automaticamente “spese di portineria” da addebitare al 90% all’inquilino. Vanno distinte dal costo corrente del servizio.
Advertisement - PubblicitàLa decisione spetta all’assemblea, sulla base di un ordine del giorno sufficientemente preciso. Assumere un dipendente, modificare stabilmente orario e mansioni, sostituire il portiere con un’impresa o destinare un locale comune al servizio sono scelte che non possono essere introdotte informalmente dall’amministratore.
La maggioranza concreta dipende dall’oggetto. Per le clausole regolamentari che disciplinano l’uso e la gestione del servizio, la Cassazione richiama normalmente l’articolo 1136, secondo comma: maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio. Se la decisione comporta opere qualificabili come innovazioni, un formale mutamento di destinazione o incide su diritti individuali attribuiti da una clausola contrattuale, possono servire maggioranze superiori o il consenso di tutti.
La qualifica “regolamento contrattuale” non rende automaticamente immodificabile ogni sua riga. Occorre distinguere le clausole che regolano il servizio, modificabili a maggioranza, da quelle che attribuiscono o limitano diritti reali e obblighi individuali, modificabili soltanto con il consenso degli interessati.
L’amministratore deve convocare l’assemblea indicando chiaramente soppressione del portierato, data prevista, gestione del rapporto di lavoro, costo di chiusura e servizi sostitutivi. Una voce generica come “varie ed eventuali” non consente di adottare una decisione così rilevante.
Secondo l’orientamento della Cassazione inaugurato dalla sentenza n. 3708/1995, la soppressione del servizio previsto dal regolamento costituisce modifica di una norma organizzativa e può essere approvata con la maggioranza dell’articolo 1136, secondo comma. Prima di votare va comunque verificato se la clausola si limiti a organizzare il servizio oppure contenga diritti individuali di natura contrattuale.
La delibera dovrebbe stabilire:
Ridurre l’orario o lasciare il posto vacante non equivale sempre a sopprimere validamente il servizio. Se il regolamento continua a prevederlo, ogni scelta stabile deve essere ricondotta a una delibera chiara e coerente.
Advertisement - PubblicitàIl condominio è datore di lavoro e l’amministratore ne esercita le funzioni nei limiti del mandato. La soppressione reale del servizio può costituire la ragione organizzativa del recesso, ma il licenziamento deve rispettare legge, contratto collettivo e contratto individuale.
Prima della delibera è prudente ottenere dal consulente del lavoro un prospetto completo di preavviso, TFR, ferie, ratei, contributi e tempi di rilascio dell’alloggio. Vanno inoltre verificate procedure, forma della comunicazione e possibili tutele applicabili al dipendente.
Una soppressione soltanto apparente è rischiosa. Se subito dopo il licenziamento viene assunta un’altra persona per le stesse mansioni o il servizio continua sostanzialmente invariato, il lavoratore può contestare la reale motivazione. Anche ritorsioni e discriminazioni restano autonome cause di illegittimità.
Durante il rapporto, l’alloggio può essere concesso perché previsto dal profilo e dal contratto di lavoro. Non è una normale locazione separata: la disponibilità è collegata al servizio e la restituzione segue la cessazione secondo le regole applicabili. Il condominio non può cambiare serratura o liberare forzatamente i locali senza rispettare la procedura.
Dopo il rilascio, le possibilità principali sono quattro.
| Scelta | Effetto | Decisione da verificare |
|---|---|---|
| Mantenere il locale disponibile | Conserva la possibilità di riattivare il servizio | Gestione e manutenzione ordinaria |
| Locarlo a terzi | Produce un’entrata mediante godimento indiretto | Durata del contratto, maggioranza e regime del bene |
| Destinarlo ad altro servizio comune | Può richiedere lavori o mutamento formale di destinazione | Articoli 1117-ter, 1120 e titoli edilizi applicabili |
| Venderlo | Trasferisce definitivamente proprietà e quota | Consenso di tutti i comproprietari e atto notarile |
Se la tabella non è visibile per intero, scorri lateralmente.
Advertisement - PubblicitàSì, se il condominio ne è proprietario e il bene è disponibile. La locazione di durata ordinaria è generalmente considerata una forma di godimento indiretto della cosa comune, non una vendita. La sentenza della Cassazione n. 18205/2026 ha ribadito che concedere a terzi un appartamento condominiale inutilizzato può costituire amministrazione ordinaria e non integra, da sola, un’innovazione.
La decisione deve comunque definire canone, durata, garanzie, lavori, spese, selezione del conduttore e poteri dell’amministratore. Per contratti ultranovennali o atti che incidono stabilmente sui diritti dei comproprietari valgono requisiti più rigorosi. I canoni devono comparire nel rendiconto; il trattamento fiscale pro quota va gestito con il professionista incaricato.
La giurisprudenza del 2026 richiede però attenzione alla storia del bene. Con sentenza n. 6620/2026 la Cassazione ha distinto le parti comuni necessarie da quelle divenute condominiali per destinazione funzionale: la soppressione stabile del servizio e la locazione protratta a terzi possono concorrere a dimostrare che quella destinazione è cessata. Non significa che ogni affitto trasformi automaticamente l’ex portineria in comunione ordinaria; titolo originario, regolamento, delibere e comportamenti di tutti i proprietari devono essere ricostruiti.
La vendita di un bene comune richiede il consenso di tutti i comproprietari e un atto notarile. Una delibera approvata a maggioranza può autorizzare verifiche, stime e trattative, ma non trasferisce la proprietà né obbliga il dissenziente a cedere la propria quota.
Prima di mettere il bene sul mercato occorre ricostruirne intestazione e regime, verificare conformità urbanistica e catastale, eventuali vincoli, autonomia dell’accesso, impianti e tabelle millesimali. Se la portineria non è una particella autonoma o interferisce con parti comuni, possono servire frazionamento e lavori.
Il prezzo non appartiene all’amministratore né può essere destinato liberamente a un’opera senza una decisione dei proprietari. L’atto deve indicare quote cedute e modalità di incasso; il notaio verifica titolarità e consenso.
Advertisement - PubblicitàTrasformare la portineria in sala riunioni, deposito, spazio per biciclette o locale da concedere in uso non è sempre una semplice scelta gestionale. Occorre capire se cambia la destinazione d’uso condominiale, se vengono limitati accessi o diritti e se sono necessarie opere edilizie.
L’articolo 1117-ter prevede una procedura speciale per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni al fine di soddisfare esigenze di interesse condominiale: convocazione con contenuti e forme rafforzati e voto favorevole dei quattro quinti dei partecipanti e dei quattro quinti del valore dell’edificio. Non ogni locazione o diverso uso temporaneo ricade automaticamente in questa norma, ma la qualificazione va fatta prima della delibera.
La destinazione scelta deve rispettare sicurezza, accessibilità, regolamento, titoli edilizi e pari uso. Non è sufficiente chiamare “deposito” un’abitazione per rendere leciti lavori o usi incompatibili.
Il portiere viene a conoscenza di nomi, presenze, consegne e abitudini degli occupanti. Il condominio deve impartire istruzioni coerenti con le mansioni e limitare la circolazione delle informazioni. Non è lecito comunicare a terzi chi è in casa, chi riceve posta o altri dettagli senza una ragione legittima.
Ritiro dei pacchi e custodia di chiavi private richiedono regole chiare e accettazione. Il portiere non diventa responsabile di qualsiasi consegna soltanto perché si trova nell’androne. Per videosorveglianza e controllo a distanza servono valutazioni specifiche sia sul piano della privacy sia su quello lavoristico.
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L’assemblea dovrebbe definire procedure semplici: quali consegne vengono accettate, dove sono custodite, chi può ritirarle, per quanto tempo e cosa accade durante le assenze. Le istruzioni non possono ampliare unilateralmente le mansioni previste dal contratto.
Advertisement - PubblicitàIl confronto non dovrebbe ridursi al costo dello stipendio. Vanno misurati accessi giornalieri, dimensione dell’edificio, presenza di uffici o attività commerciali, consegne, pulizia, gestione rifiuti, utenti fragili, sicurezza e valore dell’alloggio.
Un preventivo comparativo dovrebbe mettere sullo stesso periodo portiere, sostituzioni, pulizie esterne, manutenzione di citofono e videosorveglianza, assicurazione, gestione pacchi e possibile reddito dell’alloggio. L’assemblea può anche valutare una rimodulazione dell’orario, se compatibile con contratto e reali esigenze, invece della soppressione totale.
Confronta tecnici e imprese per verificare lavori, impianti, sicurezza e pratiche necessarie prima di trasformare portineria o alloggio del portiere.
No, non esiste una soglia nazionale di appartamenti. L’obbligo può derivare dal regolamento o dal titolo fino a valida modifica.
Di regola tutti i proprietari in base ai millesimi generali, salvo titolo o convenzione valida che stabiliscano diversamente.
Normalmente sì, se il servizio tutela l’edificio nel complesso. L’accesso autonomo non determina da solo l’esenzione.
L’articolo 9 della legge 392/1978 pone a suo carico il 90%, salvo che sia stata convenuta una misura inferiore.
Per una clausola organizzativa si applicano normalmente maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi. Clausole su diritti individuali o ulteriori trasformazioni richiedono una verifica specifica.
Non può decidere autonomamente la soppressione stabile del servizio. Esegue la delibera e gli atti del datore di lavoro nel rispetto di legge e CCNL.
Se è un alloggio di servizio collegato al lavoro, deve essere restituito secondo contratto e procedura applicabile, senza iniziative forzose del condominio.
Sì, se il condominio ne ha la disponibilità. Occorre deliberare condizioni e verificare titolo, durata, regime del bene e adempimenti fiscali.
No. Per trasferire un bene comune servono il consenso di tutti i comproprietari e l’atto notarile.
Non automaticamente. Queste attività devono rientrare nelle mansioni ed essere organizzate con istruzioni, consenso e cautele adeguate.
Advertisement - PubblicitàLa portineria è un servizio comune regolato contemporaneamente da diritto condominiale e diritto del lavoro. Per decidere correttamente servono costi completi, ordine del giorno preciso, verifica del regolamento e consulenza sul rapporto con il dipendente.
La soppressione del servizio non risolve da sola il destino dell’alloggio. Conservazione, affitto, trasformazione e vendita producono effetti diversi e richiedono maggioranze differenti. Titolo originario e uso concreto del locale sono decisivi, soprattutto dopo i chiarimenti giurisprudenziali del 2026.