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Guida completa all’End of Waste in edilizia: DM 127/2024, codici EER, controlli, dichiarazione di conformità, usi degli aggregati recuperati e nuova linea guida MASE 2026.
L’End of Waste in edilizia è il passaggio con cui un rifiuto, dopo un recupero effettivo e controllato, cessa giuridicamente di essere un rifiuto e può essere impiegato come prodotto. Per gli inerti da costruzione e demolizione il riferimento nazionale è il DM 127/2024; dal luglio 2026 esiste inoltre una linea guida MASE che rende più uniforme l’esame delle autorizzazioni “caso per caso” per alcuni flussi non compresi nel decreto.
Non basta quindi frantumare calcestruzzo, mattoni o asfalto per ottenere automaticamente una materia prima. Occorrono rifiuti ammissibili, un impianto autorizzato, controlli in ingresso, un processo di recupero, verifiche ambientali e prestazionali, una destinazione d’uso precisa e la dichiarazione di conformità del lotto. Fino al completamento di questi passaggi il materiale resta un rifiuto, con tutti gli obblighi relativi a deposito, trasporto e tracciabilità.
Questa guida, aggiornata al 27 luglio 2026, spiega cosa significa End of Waste, quali inerti rientrano nel DM 127/2024, quando interviene la nuova linea guida MASE, chi risponde degli adempimenti e quali documenti deve controllare un’impresa edile prima di conferire macerie o acquistare aggregati recuperati.
Sommario
L’espressione inglese End of Waste, spesso abbreviata in EoW, significa “cessazione della qualifica di rifiuto”. La regola generale è contenuta nell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il Codice dell’ambiente.
Un rifiuto può cessare di essere tale dopo un’operazione di recupero, che può comprendere anche il semplice controllo quando la normativa lo consente, soltanto se ricorrono contemporaneamente quattro condizioni:
I criteri specifici devono inoltre indicare, quando necessario, quali rifiuti possono entrare nel processo, quali trattamenti sono ammessi, quali limiti di qualità devono essere rispettati, come funziona il sistema di gestione e quale dichiarazione deve accompagnare il materiale.
Per gli inerti, il prodotto ottenuto prende il nome di aggregato recuperato. Può essere un aggregato riciclato, se deriva dal recupero di materiali inorganici già impiegati nelle costruzioni, oppure un aggregato artificiale, se proviene da un processo industriale che comporta una trasformazione termica o di altro tipo.
Advertisement - PubblicitàQuesti concetti vengono spesso confusi, ma producono conseguenze molto diverse.
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| Situazione | Che cosa significa | Disciplina principale | Errore da evitare |
|---|---|---|---|
| Rifiuto | Il detentore se ne disfa, ha intenzione o obbligo di disfarsene. | Parte IV del D.Lgs. 152/2006, classificazione EER, deposito, FIR, trasporto e impianti autorizzati. | Usarlo in cantiere come se fosse materiale da costruzione senza un titolo giuridico valido. |
| Sottoprodotto | Residuo di produzione che soddisfa sin dall’origine tutte le condizioni dell’articolo 184-bis; non diventa prima un rifiuto. | Articolo 184-bis e regole specifiche applicabili. | Chiamare sottoprodotto un materiale di demolizione soltanto perché potrebbe avere un valore. |
| Riutilizzo diretto | Impiego ulteriore di un bene o componente che non è diventato rifiuto, oppure gestione prevista da una disciplina specifica. | Dipende dall’origine e dalle condizioni concrete. | Ritenere che spostare macerie da una zona all’altra del cantiere elimini la disciplina dei rifiuti. |
| End of Waste | Il rifiuto, dopo un recupero autorizzato e i controlli richiesti, diventa un prodotto per usi determinati. | Articolo 184-ter, DM 127/2024 o autorizzazione caso per caso. | Confondere il materiale trattato con un prodotto prima della conformità del lotto. |
Anche le terre e rocce da scavo meritano una valutazione separata: a seconda delle condizioni possono essere gestite come sottoprodotti, come materiale escluso dalla disciplina dei rifiuti in ipotesi circoscritte oppure come rifiuti. Il codice EER 17 05 04 compare tra quelli ammessi dal DM 127/2024, ma ciò non trasforma tutte le terre da scavo in aggregati recuperati e non sostituisce le verifiche previste dalla disciplina specifica.
Il DM 127 del 28 giugno 2024 ha sostituito il precedente DM 152/2022 e disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per:
Il regolamento è entrato in vigore il 26 settembre 2024. Le vecchie guide che presentano ancora il DM 152/2022 come disciplina vigente non descrivono più il quadro attuale.
La norma favorisce, già all’origine, la demolizione selettiva: separare calcestruzzo, laterizi, metalli, legno, vetro, plastiche, isolanti e possibili componenti pericolosi migliora la qualità dei flussi, riduce gli scarti e rende più semplice il controllo dell’impianto. La demolizione selettiva non certifica da sola l’End of Waste, ma crea le condizioni tecniche per ottenerlo.
Advertisement - PubblicitàPer il percorso regolamentato nazionale sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti non pericolosi elencati nella Tabella 1 dell’Allegato 1. Per costruzione e demolizione si tratta di:
Il decreto ammette anche alcuni rifiuti minerali di altri capitoli EER, tra cui scarti di ghiaia, pietrisco, sabbia e argilla, determinati scarti della lavorazione della pietra e della ceramica, alcuni residui minerali industriali, minerali identificati con 19 12 09 e, in una fattispecie delimitata, la frazione inerte di rifiuti da costruzione e demolizione abbandonati classificata 20 03 01.
L’elenco va letto in modo rigoroso. Il codice EER deve essere attribuito sulla base dell’origine e della composizione effettiva del rifiuto, non scelto in funzione dell’impianto cui si vuole consegnarlo. Il produttore iniziale risponde della corretta classificazione, delle eventuali caratteristiche di pericolo e della compilazione del FIR.
Non sono ammessi dal DM 127/2024:
Il passaggio da maceria a prodotto non avviene con una singola analisi. È una catena documentale e tecnica.
Prima del conferimento occorre conoscere origine, lavorazione che ha generato il rifiuto, materiali presenti, possibili contaminazioni e codice EER. Nei cantieri di demolizione è prudente eseguire una ricognizione preventiva dell’edificio, individuando amianto, guaine e miscele bituminose sospette, pitture, isolanti, serbatoi, residui chimici e altri componenti che richiedono filiere separate.
La classificazione analitica non è sempre necessaria nello stesso modo per ogni rifiuto, ma diventa indispensabile quando la composizione non è nota, quando esistono voci a specchio o quando storia e provenienza fanno ipotizzare sostanze pericolose. Il piano di demolizione e il capitolato dovrebbero indicare chi effettua campionamenti, separazioni, deposito temporaneo e registrazioni.
I flussi vanno mantenuti separati per evitare che un materiale pulito venga contaminato da frazioni estranee. Il deposito temporaneo nel luogo di produzione non è un recupero e non attribuisce la qualifica di prodotto. Deve rispettare le condizioni, i tempi e le modalità previste dal Codice dell’ambiente, oltre alle regole di sicurezza del cantiere.
Una frantumazione eseguita in cantiere con un’attrezzatura mobile non consente di usare liberamente il materiale: occorre verificare l’autorizzazione dell’impianto mobile, la campagna di attività, la disciplina regionale e la possibilità concreta di produrre End of Waste nell’ambito del titolo autorizzativo.
Finché il materiale è rifiuto, il trasporto deve essere effettuato da un soggetto legittimato verso un impianto autorizzato a ricevere quello specifico codice EER. Il FIR deve descrivere correttamente produttore o detentore, trasportatore, destinatario, rifiuto, quantità e operazione di destino.
Nel 2026 la tracciabilità va coordinata con il RENTRI. Per gli iscritti, fino al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato cartaceo o digitale secondo il regime transitorio; dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli iscritti, salvo ulteriori modifiche normative. I produttori non tenuti all’iscrizione utilizzano l’area loro riservata per la vidimazione e gestione del FIR cartaceo.
L’impianto esamina i documenti, effettua il controllo visivo, pesa e registra il carico. I rifiuti possono essere accettati soltanto se documentazione e verifica visiva hanno esito positivo. Materiali estranei e frazioni non conformi devono essere rimossi e tenuti separati; in caso di dubbi sono necessari controlli supplementari, anche analitici.
Il rifiuto accettato deve essere stoccato in aree dedicate, evitando miscelazioni accidentali con codici o materiali non ammessi. La miscelazione non può essere usata per diluire contaminanti o per far rientrare indirettamente nel decreto un codice EER escluso.
Il trattamento può comprendere frantumazione, vagliatura e selezione granulometrica, separazione dei metalli e rimozione delle frazioni indesiderate. Per alcuni materiali il recupero può consistere anche nel controllo, purché tutte le condizioni e i criteri del regolamento siano realmente soddisfatti.
I lotti devono rimanere identificabili e separati durante la verifica. Il DM definisce il lotto di aggregato recuperato come un quantitativo non superiore a 3.000 metri cubi; l’autorizzazione e il sistema di gestione devono consentire di ricostruirne origine, lavorazione, controlli e destinazione.
Ogni lotto deve rispettare i limiti della matrice solida stabiliti dalla Tabella 2 in funzione dell’impiego previsto. Il controllo riguarda sostanze e frazioni che possono compromettere ambiente, salute e qualità, compreso l’amianto.
Di regola ogni lotto è sottoposto anche al test di cessione, che verifica quali sostanze possono essere rilasciate a contatto con l’acqua. Il DM prevede esclusioni specifiche per i lotti destinati a calcestruzzi conformi alle NTC 2018 con classe almeno C12/15 e per quelli destinati alla produzione di clinker o cemento. L’esclusione dal test di cessione non elimina gli altri controlli applicabili.
La conformità ambientale non dimostra automaticamente l’idoneità costruttiva. Granulometria, resistenza, durabilità, composizione, marcatura CE e altre prestazioni devono essere verificate in relazione all’impiego e alle norme tecniche richiamate dal decreto.
Il produttore dell’aggregato recuperato, cioè il gestore dell’impianto autorizzato, redige la dichiarazione di conformità prevista dall’Allegato 3 per ciascun lotto. La invia all’autorità competente e all’ARPA territorialmente competente entro sei mesi dalla produzione e, in ogni caso, prima che il lotto esca dall’impianto.
La dichiarazione va conservata per cinque anni. Il produttore preleva inoltre un campione per lotto secondo le norme indicate dal regolamento e lo conserva per un anno dalla data di invio della dichiarazione, salvo l’esenzione dall’obbligo di conservazione del campione per le imprese EMAS o certificate UNI EN ISO 14001 nei termini previsti.
Solo quando criteri ambientali, tecnici, autorizzativi e documentali sono soddisfatti il lotto può essere gestito come aggregato recuperato. Se non è conforme, resta rifiuto e deve essere gestito come tale.
Advertisement - PubblicitàL’Allegato 2 del DM 127/2024 ammette esclusivamente gli usi indicati dal regolamento:
Non è sufficiente che un uso “assomigli” a uno di quelli elencati. Il produttore deve dichiarare la destinazione e verificare le relative condizioni; progettista, direttore dei lavori e utilizzatore devono accertare che l’aggregato sia tecnicamente idoneo all’opera.
Per esempio, un aggregato adatto a uno strato drenante non è per questo automaticamente idoneo a un calcestruzzo strutturale. Cambiano le norme armonizzate, le prestazioni richieste, le prove e le responsabilità.
Con il Decreto dipartimentale n. 139 del 2 luglio 2026, il MASE ha approvato una relazione tecnica che costituisce linea guida per le autorità chiamate a valutare autorizzazioni End of Waste caso per caso ai sensi dell’articolo 184-ter.
Il documento nasce per un problema concreto: esistono flussi inerti con codici EER non compresi nella Tabella 1 del DM 127/2024 che potrebbero generare aggregati per gli usi già previsti nell’Allegato 2. In assenza di criteri europei o nazionali specifici, l’autorità può valutare una domanda individuale, con il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’agenzia regionale o provinciale competente.
Su schermi piccoli, scorri la tabella lateralmente.
| Aspetto | Percorso DM 127/2024 | Percorso caso per caso con linea guida 2026 |
|---|---|---|
| Rifiuti in ingresso | Codici EER espressamente elencati nella Tabella 1. | Flussi non ricompresi nel DM, da caratterizzare in modo specifico; non rifiuti espressamente vietati. |
| Usi finali | Quelli dell’Allegato 2. | Usi già previsti dall’Allegato 2, secondo il perimetro della linea guida. |
| Criteri | Limiti, prove, gestione e dichiarazione stabiliti dal regolamento. | Valutazione specifica di matrice, eluato, rischio sanitario e ambientale, processo e scenario d’uso. |
| Autorità | Titolo autorizzativo o comunicazione coerente con il regolamento. | Autorizzazione individuale con parere obbligatorio e vincolante ISPRA/ARPA/APPA. |
| Effetto | Regola generale per i flussi compresi nel decreto. | Decisione riferita all’impianto, al processo, al materiale e agli usi autorizzati. |
La linea guida rende più omogeneo il metodo istruttorio. Il proponente deve descrivere origine, caratteristiche fisiche, chimiche e merceologiche del rifiuto, contaminanti plausibili, comportamento alla lisciviazione, processo di recupero, prodotto atteso e destinazione.
La verifica non si limita meccanicamente alle sostanze già elencate nel DM 127/2024. In base alla provenienza devono essere cercati anche contaminanti ulteriori e valutati:
Lo scenario di partenza è cautelativo. L’uso non legato espone generalmente di più al contatto e alla lisciviazione; un uso legato o confinato può giustificare condizioni differenti soltanto se tali misure sono reali, verificabili e inserite nell’autorizzazione.
La novità 2026 non modifica il DM 127/2024, non aggiunge automaticamente codici EER alla sua Tabella 1 e non consente a un’impresa di dichiarare autonomamente l’End of Waste.
Non è possibile:
In altre parole, la linea guida apre un percorso tecnico per flussi non disciplinati, ma non rappresenta una liberalizzazione.
Advertisement - PubblicitàNel cantiere occorre individuare correttamente il produttore iniziale ai fini ambientali. Questo soggetto deve organizzare la separazione, attribuire il codice EER con adeguato supporto tecnico, verificare il destinatario, compilare il FIR e conservare la documentazione. Affidare trasporto e smaltimento a terzi non cancella automaticamente ogni responsabilità sulla corretta gestione.
Deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali per categorie e codici compatibili, utilizzare mezzi idonei e rispettare FIR e tracciabilità. Prima del ritiro è opportuno controllare targa, iscrizione, eventuali scadenze e corrispondenza con il rifiuto.
Il gestore deve possedere un titolo che consenta di ricevere i codici indicati e svolgere le operazioni autorizzate. Come produttore dell’aggregato recuperato risponde del sistema di gestione, della formazione del lotto, dei controlli, del campionamento e della dichiarazione di conformità.
Devono tradurre l’impiego in requisiti prestazionali verificabili: granulometria, caratteristiche meccaniche, durabilità, norme di prodotto, marcatura CE quando applicabile, prescrizioni del capitolato e compatibilità con il progetto. La dichiarazione End of Waste risolve la qualifica ambientale, non sostituisce il controllo tecnico dell’opera.
Prima della consegna è consigliabile acquisire e controllare:
La corrispondenza più importante è quella tra lotto, destinazione dichiarata e uso reale. Se il materiale viene impiegato per una funzione diversa, la documentazione può risultare insufficiente anche quando le analisi del produttore sono regolari.
Advertisement - PubblicitàNegli appalti pubblici i Criteri ambientali minimi possono imporre contenuti di materia recuperata o riciclata, verifiche documentali e prestazioni ulteriori. Per gli edifici si applicano i CAM edilizia del DM 23 giugno 2022 nei relativi ambiti; per le infrastrutture stradali occorre considerare i CAM Strade del DM 5 agosto 2024, come modificati nel 2025.
Tre verifiche devono restare distinte:
Una dichiarazione End of Waste non prova da sola il rispetto dei CAM. Allo stesso modo, una scheda commerciale che dichiara contenuto riciclato non sostituisce la conformità ambientale del lotto.
La convenienza non dipende soltanto dal prezzo per tonnellata. Separare bene i materiali può ridurre i conferimenti onerosi e aumentare la quota recuperabile; al contrario, flussi misti o contaminati richiedono selezioni, analisi e trattamenti aggiuntivi.
Per confrontare due soluzioni si può usare questa formula gestionale:
Costo netto = selezione + analisi + trasporto + trattamento/acquisto + posa − ricavi o costi evitati
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Legenda:
Esempio: se una demolizione selettiva costa 4.000 euro in più ma riduce di 6.500 euro i conferimenti non recuperabili e consente di risparmiare 1.500 euro sugli acquisti di aggregati, il vantaggio gestionale lordo è 4.000 euro. Il calcolo va poi corretto per analisi, trasporti, tempi e requisiti del progetto.
Anche la resa dell’impianto è un dato utile:
Resa di recupero (%) = massa dell’aggregato conforme ÷ massa dei rifiuti in ingresso × 100
La resa non è però, da sola, un criterio legale di End of Waste. Un impianto può avere una resa elevata e produrre un lotto non conforme; viceversa, una selezione severa può ridurre la resa ma aumentare affidabilità e valore del prodotto.
Advertisement - PubblicitàIndica Comune, tipo di intervento, quantità stimate, materiali presenti, codici EER se già attribuiti, eventuali analisi e destinazione prevista. Una richiesta completa consente di individuare più rapidamente trasportatori, impianti e fornitori pertinenti.
Il riciclo è un’operazione di recupero; l’End of Waste è l’effetto giuridico che si produce soltanto quando il materiale recuperato soddisfa tutti i criteri applicabili. Un rifiuto può essere trattato senza avere ancora cessato di essere rifiuto.
Non automaticamente. Occorre stabilire se il materiale è diventato rifiuto e, in caso affermativo, applicare la disciplina del recupero. La semplice frantumazione o movimentazione interna non crea un prodotto End of Waste.
Per il DM 127/2024 il produttore dell’aggregato recuperato redige la dichiarazione di conformità per ogni lotto sotto la propria responsabilità. Non è una dichiarazione che può emettere l’impresa utilizzatrice né un generico “certificato” del laboratorio.
Il DM 127/2024 definisce il lotto come un quantitativo non superiore a 3.000 metri cubi. La tracciabilità interna deve comunque garantire omogeneità, separazione e collegamento tra materiale e controlli.
Il FIR accompagna il trasporto del rifiuto. Dopo la corretta cessazione della qualifica, l’aggregato è trasportato come prodotto con i documenti commerciali e tecnici applicabili. Se la conformità non è stata completata, resta necessario il regime dei rifiuti.
È presente nell’elenco del DM, ma il carico deve essere non pericoloso, correttamente classificato, compatibile con l’autorizzazione dell’impianto e conforme ai controlli. La presenza del codice in tabella non garantisce l’accettazione di qualunque miscuglio.
Il DM 127/2024 esclude il codice 17 05 04 proveniente da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Altri materiali e scenari richiedono una valutazione giuridica e tecnica specifica; non si può usare il caso per caso per superare un’esclusione espressa.
No. La marcatura CE riguarda le prestazioni del prodotto secondo la norma armonizzata applicabile; la dichiarazione End of Waste dimostra la cessazione della qualifica di rifiuto. Quando richieste, servono entrambe.
No. I CAM possono richiedere percentuali di riciclato, metodi di verifica, certificazioni e prestazioni aggiuntive. La documentazione va confrontata con il criterio e il capitolato della singola gara.
Non può uscire come aggregato recuperato. Resta rifiuto e deve essere gestito in conformità al titolo dell’impianto e alla disciplina dei rifiuti, valutando eventuale ulteriore trattamento o destinazione autorizzata.
No. Approva una linea guida per valutare alcune autorizzazioni caso per caso. Ogni proponente deve dimostrare la sicurezza del proprio processo e l’autorità deve rilasciare uno specifico provvedimento con il parere vincolante dell’ente tecnico competente.
Si verificano identità del produttore, lotto, dichiarazione di conformità, destinazione ammessa, prove ambientali e tecniche, marcatura CE quando prevista e corrispondenza con capitolato e posa reale. Prezzo e dicitura “riciclato” non sono verifiche sufficienti.
I riferimenti principali utilizzati per l’aggiornamento sono:
Poiché autorizzazioni, condizioni regionali, classificazione e prove dipendono dall’origine del rifiuto, dal processo e dall’uso, i casi concreti devono essere verificati con un tecnico ambientale e con gli enti competenti prima di movimentare o utilizzare il materiale.