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Guida aggiornata alla marcatura CE dei prodotti da costruzione: nuovo CPR 2024/3110, DoP e DoPC, transizione, controlli in cantiere e sanzioni.
La marcatura CE dei prodotti da costruzione non è un semplice logo da cercare sull’imballaggio e non è neppure un certificato che garantisce, da solo, la qualità assoluta del materiale. Serve a collegare un prodotto a prestazioni dichiarate con un linguaggio tecnico comune europeo, permettendo a progettista, direttore dei lavori, impresa e committente di verificare se quelle prestazioni sono adatte all’uso previsto.
Dal 8 gennaio 2026 si applica in via generale il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione. Il passaggio dal precedente Regolamento (UE) 305/2011, però, è graduale: vecchie e nuove regole convivono per un lungo periodo e non tutti i prodotti devono cambiare documenti nello stesso giorno. Per capire se la marcatura è obbligatoria occorre quindi individuare il prodotto, l’uso previsto, la specifica tecnica applicabile e il regime transitorio corretto.
Sommario
La marcatura CE attesta che il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate e che il prodotto è stato valutato secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile. Nel regime del Regolamento 305/2011 il documento centrale è la Dichiarazione di Prestazione, indicata con la sigla DoP; nel nuovo regime del Regolamento 2024/3110 è la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità, o DoPC.
Il marchio, quindi, consente di confrontare dati espressi con metodi comuni: per esempio resistenza meccanica, reazione al fuoco, trasmittanza termica, isolamento acustico o durabilità, a seconda della famiglia di prodotto. Non significa invece che:
L’idoneità deve essere verificata rispetto al progetto, alla destinazione d’uso e alle prescrizioni nazionali. Una finestra marcata CE, per esempio, può avere prestazioni dichiarate corrette ma insufficienti per la zona climatica, l’esposizione o i requisiti acustici dell’intervento.
Nel regime ancora applicabile ai prodotti coperti dalle vecchie norme armonizzate, la marcatura è obbligatoria quando il prodotto rientra in una norma europea armonizzata il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È prevista anche per il prodotto per il quale sia stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea, o ETA, su richiesta del fabbricante.
Con il nuovo Regolamento 2024/3110 il riferimento diventa progressivamente la specifica tecnica armonizzata resa obbligatoria dalla Commissione per una determinata famiglia. Gli obblighi del nuovo sistema non scattano contemporaneamente per tutto il mercato: per la singola famiglia si applicano secondo gli atti europei e il calendario transitorio.
La verifica pratica può essere svolta in questo ordine:
L’elenco delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è il riferimento giuridicamente vincolante. I database della Commissione sono strumenti molto utili per la ricerca, ma non sostituiscono l’atto ufficiale. Anche il numero di una norma riportato in una scheda commerciale non basta: vanno controllati edizione, periodo di coesistenza, campo di applicazione e uso previsto.
L’assenza di una norma armonizzata non autorizza ad applicare liberamente la marcatura CE ai sensi del CPR. Il fabbricante può percorrere, quando prevista, la via volontaria della Valutazione Tecnica Europea: un organismo di valutazione tecnica rilascia l’ETA sulla base di un Documento per la Valutazione Europea, o EAD. Da quel momento il prodotto segue il percorso documentale e di marcatura previsto.
Se non esistono né specifica armonizzata applicabile né ETA, il prodotto può ricadere in regole nazionali o in altre discipline europee. Per i prodotti strutturali, in Italia assumono particolare importanza le Norme Tecniche per le Costruzioni.
Il Regolamento (UE) 2024/3110 amplia e aggiorna il sistema dei prodotti da costruzione. Oltre alle prestazioni, introduce un legame più stretto con requisiti di prodotto, sostenibilità ambientale, tracciabilità e informazioni digitali. Considera anche fattispecie che il mercato tratta sempre più spesso, come prodotti usati, componenti essenziali e prodotti realizzati con fabbricazione additiva, con regole che vanno lette caso per caso.
La novità più importante per chi compra o controlla materiali è che la transizione non equivale a una sostituzione immediata di tutte le vecchie dichiarazioni. Le norme armonizzate del precedente CPR continuano a produrre effetti finché non vengono sostituite o ritirate secondo il nuovo sistema.
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| Data o fase | Cosa accade | Conseguenza pratica |
|---|---|---|
| 7 gennaio 2025 | Entrano in vigore alcune disposizioni iniziali del Regolamento 2024/3110 | Avvio del nuovo quadro, senza sostituzione immediata di tutte le marcature esistenti |
| 8 gennaio 2026 | Il nuovo regolamento diventa generalmente applicabile e il Regolamento 305/2011 è abrogato, salvo numerose disposizioni transitorie | Occorre verificare quale specifica tecnica governa la famiglia di prodotto |
| Transizione per famiglia | Le vecchie norme armonizzate restano valide finché non sono sostituite o ritirate | Per molti prodotti continuano temporaneamente DoP e regole del precedente CPR |
| Entro il regime del nuovo CPR | Una nuova specifica tecnica armonizzata diventa obbligatoria secondo l’atto della Commissione | Per quella famiglia si passa a DoPC, nuovi obblighi e nuovo formato di marcatura |
| 8 gennaio 2040 | Termina la sopravvivenza delle principali disposizioni transitorie del vecchio CPR | È il limite finale previsto dal regolamento, non la data da attendere per ogni prodotto |
La DoP descrive la prestazione del prodotto secondo il vecchio CPR. La DoPC prevista dal nuovo regolamento aggiunge la dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili. Durante la transizione non è corretto pretendere indistintamente la DoPC da ogni fornitura: prima bisogna verificare se la famiglia è già passata al nuovo sistema.
Nella dichiarazione devono essere identificabili almeno il prodotto-tipo, l’uso previsto, il fabbricante, la specifica applicata, il sistema di valutazione e verifica, l’eventuale organismo notificato e le prestazioni dichiarate. La formula “NPD”, prestazione non determinata, può essere utilizzata soltanto nei casi consentiti e non risolve l’assenza di una prestazione richiesta dal progetto o dalla normativa nazionale.
Il nuovo CPR rende progressivamente più strutturate le informazioni ambientali lungo il ciclo di vita. Il regolamento prevede l’introduzione per fasi di caratteristiche ambientali essenziali, ma la loro effettiva dichiarazione va coordinata con le specifiche tecniche e con il passaggio della famiglia al nuovo regime. Non è quindi corretto sostenere che dall’8 gennaio 2026 ogni prodotto già sul mercato debba riportare immediatamente tutti gli indicatori ambientali dell’Allegato II.
Per materiali riciclati o aggregati recuperati, la cessazione della qualifica di rifiuto non sostituisce la qualificazione come prodotto. Una volta immesso sul mercato per l’impiego in edilizia, il materiale deve rispettare anche il CPR e le altre regole tecniche applicabili.
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Richiedi informazioni gratisIl Regolamento 2024/3110 prepara il passaggio al passaporto digitale del prodotto, destinato a rendere accessibili dichiarazioni, istruzioni, informazioni ambientali e dati di tracciabilità attraverso un supporto digitale. Al 30 luglio 2026, tuttavia, il sistema specifico per i prodotti da costruzione richiede ancora gli atti attuativi previsti dal regolamento: la semplice presenza di un QR code sull’etichetta non dimostra che esista già un passaporto digitale conforme.
La marcatura può essere apposta sul prodotto, su un’etichetta, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento secondo le condizioni applicabili. Deve restare visibile, leggibile e indelebile. Nel nuovo regime, oltre al simbolo CE, sono previste informazioni come anno di prima apposizione, identificazione del fabbricante, codice univoco del prodotto-tipo, codice della dichiarazione e numero dell’organismo notificato quando interviene.
Chi riceve la fornitura non dovrebbe limitarsi a fotografare il marchio. Il fascicolo minimo da controllare comprende:
I sistemi di valutazione e verifica non sono “punteggi di qualità”. Ripartiscono i compiti tra fabbricante e organismo notificato in funzione della famiglia di prodotto e della rilevanza delle caratteristiche da valutare.
Nel precedente CPR si parla normalmente di AVCP e dei sistemi 1+, 1, 2+, 3 e 4. Il nuovo CPR utilizza l’acronimo AVS e conserva i sistemi principali, aggiungendo il sistema 3+ per la validazione della valutazione della sostenibilità ambientale. In termini generali, nei sistemi più rigorosi interviene un organismo notificato sulla valutazione del prodotto o sul controllo della produzione in fabbrica; nel sistema 4 le attività sono svolte dal fabbricante senza organismo notificato.
Il sistema corretto non viene scelto liberamente dall’impresa o dal rivenditore: dipende dagli atti e dalla specifica applicabile. L’organismo deve essere notificato per il prodotto e il compito in questione. La sua abilitazione può essere verificata nel database europeo NANDO.
La conformità non riguarda soltanto chi produce. Importatori e distributori devono verificare che il fabbricante abbia assolto gli obblighi pertinenti, conservare o rendere disponibili i documenti richiesti, mantenere la tracciabilità e non commercializzare un prodotto che sanno, o dovrebbero ritenere, non conforme. Se appongono il proprio nome o marchio o modificano il prodotto in modo rilevante, possono assumere gli obblighi del fabbricante.
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| Soggetto | Controllo essenziale | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Fabbricante | Valuta il prodotto, redige la dichiarazione, appone la marcatura e garantisce il controllo di produzione | Usare il marchio senza una base tecnica applicabile o dichiarare prestazioni non dimostrate |
| Importatore | Verifica fabbricante, documentazione, tracciabilità e indicazione dei propri dati | Immettere sul mercato UE un prodotto incompleto confidando nelle sole schede commerciali |
| Distributore o rivenditore | Controlla marcatura, documenti, lingua e condizioni di deposito e trasporto | Consegnare un prodotto non conforme o separarlo dai documenti riferiti al lotto |
| Progettista | Prescrive caratteristiche e prestazioni coerenti con opera e norme applicabili | Indicare soltanto “prodotto marcato CE” senza fissare la prestazione necessaria |
| Impresa | Acquista e posa il prodotto previsto, conserva la tracciabilità e rispetta le istruzioni | Sostituire materiale o destinazione d’uso senza verifica tecnica |
| Direttore dei lavori | Controlla accettazione, corrispondenza al progetto e documenti, con prove quando previste | Considerare la sola presenza del simbolo CE sufficiente all’accettazione |
Per i materiali e prodotti per uso strutturale la marcatura CE è soltanto una parte del controllo. Il capitolo 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 richiede che siano identificati, qualificati e accettati dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione e, quando previsto, controlli sperimentali di accettazione.
Le NTC distinguono in sintesi tre casi:
Il direttore dei lavori deve verificare che documenti e prestazioni corrispondano al prodotto effettivamente consegnato e al progetto. Deve inoltre eseguire o disporre i controlli di accettazione richiesti per calcestruzzo, acciaio, legno e altri materiali. Un certificato generico del fornitore o una DoP appartenente a un codice diverso non possono essere usati per colmare la mancanza.
L’espressione “prodotto su misura” non crea automaticamente un’esenzione. Il nuovo CPR prevede condizioni circoscritte, tra cui la fabbricazione individuale o su specifica non in serie per una singola opera, la responsabilità del fabbricante per l’incorporazione sicura e il rispetto delle regole nazionali e della vigilanza prevista. Un’ulteriore ipotesi riguarda prodotti realizzati con procedimenti non in serie per il restauro appropriato di opere protette per valore storico o architettonico.
Prima di omettere dichiarazione e marcatura occorre documentare puntualmente la base giuridica dell’esenzione. La mera personalizzazione di misure, colore o finitura all’interno di una produzione seriale di norma non basta.
Non esiste una regola generale secondo cui tutto ciò che è stato fabbricato prima del 2013 sia automaticamente esente. Nel precedente CPR è determinante il momento in cui il singolo prodotto, o lotto, è stato immesso per la prima volta sul mercato dell’Unione. Prodotti già immessi prima del 1° luglio 2013 potevano continuare a essere resi disponibili; per quelli immessi successivamente, se coperti da norma armonizzata, trovavano applicazione DoP e marcatura anche quando il medesimo modello era prodotto da anni.
Per vecchie giacenze occorre quindi ricostruire con documenti attendibili fabbricazione, immissione sul mercato, lotto e specifica applicabile. La sola data stampata sul catalogo non dimostra il regime corretto.
Il controllo funziona meglio se viene programmato prima dell’ordine. Il capitolato dovrebbe indicare prestazioni e classi necessarie, non soltanto una marca o la generica richiesta del marchio CE. Alla consegna è utile seguire una procedura tracciabile:
Per una sostituzione proposta dall’impresa non basta confrontare il prezzo o una sola caratteristica. Il prodotto alternativo deve garantire tutte le prestazioni rilevanti e la sostituzione deve essere approvata dai soggetti competenti prima della posa.
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Richiedi informazioni gratisIn presenza di codici discordanti, dichiarazione assente, prestazioni insufficienti o dubbia validità del marchio, la scelta prudente è non incorporare il prodotto nell’opera finché il problema non è chiarito. Il materiale va identificato e separato, evitando che sia usato accidentalmente; la contestazione al fornitore deve essere scritta e riferita a lotto, documento di trasporto e difformità rilevata.
Il direttore dei lavori valuta se chiedere documenti corretti, prove integrative, sostituzione o rimozione. Se il prodotto presenta un rischio o una non conformità rilevante possono essere coinvolte le autorità di vigilanza competenti. Una dichiarazione prodotta dopo la posa non sana automaticamente una fornitura che non aveva i requisiti o le prestazioni necessarie.
Il D.Lgs. 106/2017 contiene il quadro nazionale di adeguamento al precedente CPR e attribuisce responsabilità non soltanto al fabbricante, ma anche agli altri operatori economici e ai professionisti che prescrivono, impiegano o accettano prodotti non conformi. Per i prodotti destinati a uso strutturale o antincendio sono previste anche conseguenze penali.
La Legge 17 marzo 2026, n. 36 ha delegato il Governo ad adeguare la disciplina italiana al Regolamento 2024/3110, compreso l’aggiornamento del D.Lgs. 106/2017 e delle sanzioni. Alla data del 30 luglio 2026 il decreto attuativo non risulta ancora emanato: il quadro seguente riassume pertanto le principali previsioni operative del D.Lgs. 106/2017, da leggere insieme al regime europeo transitorio e alle future modifiche.
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| Condotta principale | Sanzione ordinaria prevista | Prodotti strutturali o antincendio |
|---|---|---|
| Fabbricante che non redige la dichiarazione di prestazione | Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro | Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 50.000 euro |
| Costruttore, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione o collaudatore che utilizza un prodotto non conforme | Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro | Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 50.000 euro |
| Progettista che prescrive prodotti non conformi | Sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro | Arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 a 25.000 euro |
| Operatore che non rispetta provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo | Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro | Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 50.000 euro |
Le singole violazioni documentali, gli obblighi degli organismi e le false attestazioni hanno ulteriori sanzioni specifiche. La valutazione del caso concreto deve tenere conto del ruolo effettivo, del prodotto, dell’uso e della disciplina vigente al momento della condotta.
No. È obbligatoria quando il prodotto e l’uso previsto ricadono nel campo di una specifica tecnica armonizzata applicabile oppure quando è stata rilasciata una ETA secondo il percorso previsto. Non si può apporre ai sensi del CPR soltanto perché il prodotto è destinato a un cantiere.
No. La scheda tecnica è utile, ma non sostituisce la dichiarazione prescritta. I codici e le prestazioni riportati nei due documenti devono essere coerenti.
Il fabbricante la redige; importatori e distributori devono garantire che accompagni o sia resa disponibile con il prodotto secondo le modalità consentite. Impresa e direzione lavori devono acquisirla e verificarla quando il prodotto viene scelto e accettato.
No. Per i prodotti strutturali le NTC possono imporre controlli e prove di accettazione ulteriori. Il marchio consente di leggere la prestazione dichiarata, ma non sostituisce i compiti del direttore dei lavori.
Non necessariamente. Può essere un semplice collegamento commerciale o documentale. Il passaporto digitale del CPR dovrà rispettare struttura, accessi, dati e atti attuativi del sistema europeo.
Sì, se non corrisponde all’uso previsto, non raggiunge la prestazione richiesta dal progetto, presenta documenti incoerenti o non rispetta prescrizioni nazionali applicabili all’opera. La libera circolazione non obbliga il progettista o il direttore dei lavori ad accettare un prodotto tecnicamente inadeguato.
Le regole cambiano progressivamente per famiglia di prodotto. Prima di prescrivere, immettere sul mercato o accettare una fornitura è opportuno verificare la versione vigente della specifica tecnica e gli atti europei e nazionali applicabili alla data dell’operazione.
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