Dichiarare che un immobile esisteva prima del 1967 non basta a fermare un ordine di demolizione. Chi invoca l’epoca risalente deve fornire documenti ed elementi capaci di ricostruire con ragionevole certezza sia la data sia la consistenza originaria del fabbricato. Se manca perfino un principio di prova e gli atti comunali collocano invece le opere in anni recenti, la sanzione può restare valida.

È quanto emerge dalla sentenza n. 14879/2026 del TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda Quater, pubblicata il 14 settembre 2026. Il giudizio riguardava un’ordinanza di demolizione per più opere realizzate senza titolo in un’area soggetta a vincolo paesaggistico. I proprietari sostenevano che il manufatto fosse anteriore al 1967, contestavano la necessità del permesso per due piccoli muri e un cancello e lamentavano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Il Tribunale ha respinto tutte le censure. Il punto centrale non è che ogni immobile ante 1967 sia abusivo, né che l’amministrazione possa ignorare prove storiche serie. In questo caso, però, la tesi dell’antichità era rimasta priva di riscontri, il sopralluogo indicava una realizzazione tra il 2017 e il 2019 e una successiva istanza di sanatoria ammetteva che il fabbricato asseritamente antico era stato comunque demolito e ricostruito.

Il caso: tre contestazioni contro l’ordine di demolizione

L’ordinanza comunale riguardava una pluralità di opere prive di titolo. Nel ricorso i proprietari hanno sviluppato tre argomenti. Il primo era temporale: il manufatto sarebbe stato costruito prima del 1967. Il secondo mirava a separare dal complesso due muri e un cancello in ferro, ritenuti di altezza e ingombro modesti e quindi assoggettabili, secondo la difesa, a una semplice segnalazione anziché al permesso di costruire. Il terzo denunciava la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Il TAR ha esaminato i motivi uno per uno, ma la decisione restituisce una lettura unitaria. Per contestare efficacemente una demolizione non basta formulare una ricostruzione alternativa: occorre collegarla a documenti verificabili, confrontarsi con il sopralluogo e spiegare perché le singole opere sarebbero davvero autonome rispetto alla trasformazione complessiva.

Chi deve provare che il manufatto è anteriore al 1967

Quando il proprietario sostiene che un’opera senza titolo risale a un’epoca nella quale la licenza edilizia non sarebbe stata necessaria, l’onere di dimostrarlo grava normalmente su di lui. Il criterio deriva dal principio di vicinanza della prova: atti di acquisto, fotografie familiari, pratiche, ricevute, planimetrie e informazioni sulla storia materiale del bene sono di regola più accessibili all’interessato che al Comune.

La prova deve riguardare due aspetti distinti:

  • l’epoca di realizzazione, per collocare il manufatto prima o dopo la data giuridicamente rilevante;
  • la consistenza originaria, perché la presenza di una costruzione antica non dimostra che volume, sagoma, destinazione e accessori attuali esistessero già allora.

Per un quadro completo sui documenti e sulle verifiche preliminari si può consultare la guida dedicata all’immobile ante 1967, allo stato legittimo e alla sanatoria.

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Quali elementi possono costruire una prova storica credibile

Non esiste un documento unico valido in ogni situazione. La ricostruzione è generalmente più solida quando fonti indipendenti convergono sulla stessa data e rappresentano il medesimo fabbricato. Un’aerofotogrammetria può provare la presenza di un volume, ma non sempre ne chiarisce altezza, uso o distribuzione interna. Una planimetria catastale può aiutare, ma il Catasto non sostituisce il titolo edilizio. Una dichiarazione privata acquista peso se trova riscontro in atti oggettivi.

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Elemento Che cosa può dimostrare Limite da controllare
Aerofotogrammetrie e fotografie aeree datate Presenza, sagoma e sviluppo planimetrico visibile a una certa data. Qualità, scala, georeferenziazione e corrispondenza con il manufatto attuale.
Titoli, pratiche ed elaborati comunali Consistenza autorizzata, destinazione e trasformazioni assentite. Completezza del fascicolo e corrispondenza tra progetto e stato reale.
Mappe catastali e planimetrie storiche Tracce dell’esistenza e della configurazione dichiarata. Finalità fiscale del Catasto e possibili aggiornamenti tardivi.
Atti notarili, utenze e documenti con data certa Informazioni indirette sull’esistenza e sull’uso del bene. Descrizioni generiche che non identificano volume e consistenza contestati.
Perizie e dichiarazioni sostitutive Ricostruzione tecnica o conoscenza storica dei fatti. Necessità di riscontri oggettivi, soprattutto se il Comune produce dati contrari.

Le immagini satellitari possono essere utili, ma vanno lette insieme agli altri atti. L’approfondimento su Google Earth e prova della data delle opere mostra perché data, nitidezza e identità del manufatto sono decisive.

Il proprietario non aveva prodotto nemmeno un principio di prova

Nel caso deciso, il TAR ha rilevato che i ricorrenti non avevano offerto elementi iniziali capaci di sostenere la preesistenza al 1967. Non avevano neppure contestato puntualmente il verbale di sopralluogo, nel quale l’amministrazione collocava motivatamente la realizzazione delle opere in un periodo compreso tra il 2017 e il 2019.

La differenza è sostanziale. Quando il privato presenta fotografie aeree attendibili, certificazioni, atti datati o altre circostanze significative e il Comune oppone una ricostruzione incerta, la giurisprudenza ammette un temperamento dell’onere probatorio: l’amministrazione deve esaminare seriamente gli elementi e spiegare perché non li ritiene sufficienti. Qui, invece, non esisteva una base documentale sulla quale attivare questo confronto.

La formula “ante 1967” era quindi una semplice affermazione difensiva. Senza una prova riferita proprio al manufatto e alla sua consistenza, non poteva superare le risultanze del sopralluogo.

Demolizione e ricostruzione interrompono la continuità con il vecchio edificio

Un ulteriore elemento ha indebolito la tesi dei ricorrenti. Il giorno precedente alla notifica del ricorso avevano presentato una domanda di sanatoria nella quale sostenevano che l’immobile asseritamente ante 1967 fosse stato comunque demolito e ricostruito. La domanda è stata poi dichiarata irricevibile e il relativo provvedimento non risultava impugnato.

Questo passaggio impediva di trattare il fabbricato attuale come se coincidesse automaticamente con la costruzione originaria. Anche ammettendo una preesistenza antica, occorreva dimostrare che la ricostruzione fosse un mero ripristino e che forma, volume e caratteristiche fossero rimasti nei limiti consentiti.

La sentenza richiama l’orientamento secondo cui, quando la ricostruzione comporta un ampliamento e non il semplice ripristino dopo un crollo, il permesso di costruire è necessario indipendentemente dall’epoca della preesistenza. L’età del vecchio manufatto non si trasferisce come una patente di legittimità a un edificio nuovo o ampliato.

La data del 1967 non rende automaticamente legittimo un immobile

Il 1° settembre 1967 è la data dalla quale la Legge Ponte estese l’obbligo della licenza edilizia all’intero territorio comunale. Prima di allora, tuttavia, il titolo era già richiesto nei centri abitati e nelle zone di espansione, oltre che nei Comuni dotati di discipline locali più estese.

Perciò la verifica corretta non si ferma alla data. Bisogna stabilire dove ricadeva il terreno all’epoca, quali regole erano vigenti, quale edificio esisteva e che cosa è stato modificato successivamente. La pronuncia n. 14879/2026 non ha avuto bisogno di risolvere tutti questi passaggi, perché la prova temporale mancava alla radice e la ricostruzione successiva richiedeva comunque un titolo.

Piccoli muri e cancello non si valutano isolatamente dal resto

I ricorrenti sostenevano che due muri e un cancello, considerati singolarmente, non richiedessero il permesso di costruire. Il TAR ha respinto anche questo argomento. In presenza di una pluralità di abusi non è possibile selezionare le singole componenti e attribuire a ciascuna il regime più favorevole senza valutarne l’effetto complessivo.

L’amministrazione deve considerare le opere nel loro insieme per misurare l’incidenza sull’assetto del territorio. Nel caso concreto questo esame globale era ancora più importante perché l’area risultava sottoposta a vincolo paesaggistico, circostanza che non era stata contestata.

Ciò non significa che qualsiasi recinzione richieda sempre un permesso o che dimensioni e materiali siano irrilevanti. Significa che la qualificazione del singolo elemento non può essere usata per oscurare una trasformazione unitaria più ampia. Prima di contestare una sanzione occorre quindi confrontare tutte le opere con lo stato legittimo e con i titoli disponibili, come ricorda anche la pronuncia sull’ordine di demolizione e il confronto tra opere e titolo edilizio.

L’omessa comunicazione di avvio non annulla automaticamente l’ordine

L’ultima censura riguardava l’articolo 7 della legge 241/1990: prima dell’ordinanza non era stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR ha applicato l’articolo 21-octies, secondo il quale il vizio procedimentale non comporta l’annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

In giudizio il privato non può limitarsi a denunciare l’omissione in astratto. Deve indicare quali documenti, osservazioni o circostanze avrebbe potuto presentare e in che modo sarebbero stati idonei a orientare diversamente l’amministrazione. Nel caso in esame non era stato prospettato alcun contributo concreto capace di modificare la valutazione.

La regola non rende inutile la partecipazione procedimentale. Se esistono aerofotogrammetrie, titoli, prove sulla consistenza originaria o errori nell’identificazione delle opere, la loro tempestiva produzione può essere decisiva. La censura fallisce quando resta puramente formale e non mostra quale istruttoria alternativa sarebbe stata possibile.

La checklist prima di impugnare una demolizione per un immobile ante 1967

La decisione suggerisce di verificare il fascicolo prima di impostare la difesa sulla sola anzianità del bene:

  • individuare con precisione ogni opera descritta nell’ordinanza;
  • ricostruire la disciplina edilizia vigente nel Comune e nella zona alla data sostenuta;
  • raccogliere più fonti storiche concordanti su epoca, sagoma, volume e uso;
  • confrontare le prove con il verbale di sopralluogo e contestarne specificamente gli eventuali errori;
  • distinguere il manufatto originario dalle demolizioni, ricostruzioni e aggiunte successive;
  • valutare le opere nel loro insieme, soprattutto in presenza di vincoli;
  • spiegare quali elementi sarebbero stati presentati se fosse stato comunicato l’avvio del procedimento;
  • coordinare ricorso e domande di sanatoria, evitando ricostruzioni fattuali contraddittorie.

Il TAR ha respinto il ricorso e ha lasciato ferma l’ordinanza di demolizione. La pronuncia mostra che l’etichetta “ante 1967” è il punto di partenza di un accertamento, non la sua conclusione.

La regola pratica è netta: chi vuole opporre l’antichità del fabbricato deve documentare la continuità tra ciò che esisteva allora e ciò che si trova oggi. Se non prova né data né consistenza, non contrasta il sopralluogo che colloca le opere in epoca recente e ammette una successiva demolizione-ricostruzione, l’ordine sanzionatorio conserva il proprio fondamento.

Fonti ufficiali

Articolo informativo basato sulla pronuncia indicata. Epoca di costruzione, necessità del titolo, consistenza originaria e regime sanzionatorio devono essere verificati sulla documentazione e sulle regole vigenti nel luogo e nel periodo interessati.

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 14879/2026 del TAR Lazio

TAR-Lazio-sentenza-14879-2026.pdf - 48,5 KB

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