Blumatica DUVRI Cantiere
Redazione del D.U.V.R.I. per PSC e POS secondo l’art. 26 del. D....
Google Earth può aiutare a datare un abuso, ma serve un quadro coerente: due sentenze spiegano come provare epoca e identità delle opere nel condono.
Le immagini storiche di Google Earth possono contribuire a stabilire quando un’opera abusiva è stata realizzata, ma non costituiscono una prova automaticamente decisiva in qualsiasi procedimento. Devono avere una data attendibile, mostrare con sufficiente chiarezza l’area interessata ed essere confrontate con domanda di condono, planimetrie, fotografie aeree, pratiche edilizie e stato effettivo dei luoghi.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6112/2026, ha confermato la demolizione di un locale in muratura di 80 m² che il proprietario voleva ricondurre a una vecchia domanda di condono relativa a una tettoia. Le immagini satellitari mostravano invece una trasformazione da struttura aperta a manufatto chiuso avvenuta tra il 2011 e il 2013, molti anni dopo il termine utile.
La decisione si affianca alla sentenza TAR Sicilia n. 1645/2025, già analizzata in questo articolo, nella quale una fotografia aerea successiva alla scadenza e soggetta a interpretazione non era bastata a dimostrare la tempestiva ultimazione di un ampliamento. I due casi chiariscono lo stesso principio da prospettive complementari: spetta a chi chiede il condono provare sia l’epoca sia l’identità delle opere con elementi concordanti.
Sommario
Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, nel 1995 era stata depositata una domanda di condono per una “tettoia”, classificata nella tipologia 7 prevista dalla disciplina dell’epoca: opere di manutenzione straordinaria non valutabili in termini di superficie o volume. La descrizione compariva più volte nel modello e l’oblazione versata, pari a due milioni di lire, corrispondeva proprio all’importo forfettario di quella tipologia.
Durante un sopralluogo del 2018, la polizia locale rilevò invece un manufatto in muratura di circa 17,75 per 4,50 metri e alto 2,80 metri, per una superficie complessiva di 80 m². Era utilizzato come ufficio e comprendeva tre stanze, un disimpegno e due bagni. Non risultava rappresentato nella planimetria catastale e non era coperto da un titolo edilizio.
La società sosteneva che si trattasse della stessa opera del 1995 e che l’indicazione “tettoia” fosse soltanto un errore del tecnico. Per i giudici, però, questa spiegazione era incompatibile con descrizione, tipologia e oblazione riportate nella domanda. Un presunto errore materiale non può essere affermato molti anni dopo senza documenti capaci di dimostrarlo.
La ricostruzione non si è basata su un’unica schermata. Una pratica del 2008 per lavori nel compendio non rappresentava il manufatto. Le immagini storiche di Google Earth Pro mostravano poi che nel 2011 sul posto esisteva una tettoia, mentre tra novembre 2011 e giugno 2013 la struttura era stata trasformata in un locale chiuso.
Questa sequenza era coerente con le altre risultanze: domanda del 1995 riferita a una tettoia, elaborato del 2008 privo del locale e sopralluogo del 2018 che descriveva un ufficio in muratura. Non era quindi la piattaforma satellitare, da sola, a provare ogni aspetto della vicenda; era la convergenza di più documenti a escludere che il fabbricato contestato coincidesse con quello dichiarato nel condono.
Il Consiglio di Stato ha ammesso le immagini prodotte nel giudizio di appello perché ritenute necessarie alla decisione. Ciò non significa che qualsiasi acquisizione tardiva sia sempre utilizzabile: nel processo amministrativo valgono le regole sull’ammissione dei nuovi mezzi di prova e la valutazione dipende dalle circostanze concrete.
Dimostrare che in una certa data esisteva “qualcosa” sul terreno non è sufficiente. Occorre stabilire che l’opera visibile corrisponda a quella descritta nella domanda per sagoma, dimensioni, struttura, destinazione e consistenza. Una tettoia aperta e un locale chiuso di 80 m² non diventano la stessa costruzione soltanto perché occupano una posizione simile.
La distinzione è decisiva perché il condono riguarda l’abuso rappresentato nell’istanza. Non copre trasformazioni sostanziali successive, ampliamenti non dichiarati o manufatti diversi. Gli interventi eseguiti mentre la domanda è pendente possono essere ammessi solo entro limiti molto ristretti di conservazione; non possono alterare radicalmente la consistenza dell’opera che il Comune deve valutare.
Nel caso in esame mancava dunque il presupposto comune a tutte le ulteriori difese: il locale oggetto della demolizione non era la tettoia per la quale era stato chiesto il condono. Per questo le questioni sul silenzio-assenso e sulla sospensione del procedimento repressivo non potevano salvare il manufatto.
La sentenza TAR Sicilia n. 1645/2025 riguardava tre domande presentate nel 2004 per un ampliamento e una piscina. In quel caso era necessario dimostrare che le opere fossero ultimate entro il 31 marzo 2003, termine stabilito dal terzo condono dell’articolo 32 del D.L. 269/2003.
La proprietaria aveva prodotto una fotografia aerea datata 20 maggio 2003, nella quale il tecnico riteneva di riconoscere l’ampliamento. Il TAR l’ha considerata insufficiente per due motivi: lo scatto era successivo alla scadenza e la lettura proposta dipendeva in misura rilevante dall’interpretazione del perito. Le immagini richiamate dal Comune non confermavano la tesi e la stessa relazione tecnica collocava la piscina dopo il termine.
Hai un problema legato a questo argomento?
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti e imprese del settore.
Richiedi informazioni gratisIl problema non era quindi una presunta preferenza del giudice per Google Earth rispetto alla perizia privata. La documentazione del richiedente non riusciva a dimostrare con ragionevole certezza che le specifiche opere fossero già ultimate alla data richiesta dalla legge.
I due procedimenti richiamano condoni differenti. La domanda esaminata dal Consiglio di Stato era stata presentata ai sensi della legge 724/1994, che riguardava opere ultimate entro il 31 dicembre 1993. Il caso siciliano riguardava invece il terzo condono, il cui termine di ultimazione era il 31 marzo 2003.
Non basta quindi cercare una generica immagine “vecchia”. Prima si deve individuare quale legge regola la domanda, quale fosse la data limite, quale livello di completamento fosse richiesto per quella tipologia di abuso e se esistessero vincoli. Solo dopo ha senso costruire una cronologia fotografica e documentale.
Condono straordinario e permesso di costruire in sanatoria sono inoltre procedure diverse: la sanatoria ordinaria segue i requisiti degli articoli 36 e 36-bis del D.P.R. 380/2001 e non le finestre temporali delle vecchie leggi di condono.
| Elemento di prova | Utilità | Limite da controllare |
|---|---|---|
| Immagini storiche Google Earth | Confrontano la presenza e le trasformazioni visibili in date diverse | Risoluzione, data, prospettiva e corrispondenza esatta dell’area |
| Ortofoto o voli ufficiali | Offrono una ripresa datata e riferita al territorio | L’opera può essere coperta o non distinguibile con precisione |
| Domanda di condono ed elaborati | Identificano ciò che il privato ha effettivamente chiesto di sanare | Descrizioni generiche o difformi dallo stato reale |
| Pratiche edilizie intermedie | Mostrano la configurazione dichiarata in anni successivi | Provano soltanto quanto rappresentato e assentito negli elaborati |
| Perizia e dichiarazioni | Coordinano documenti, misure e cronologia | Non sostituiscono riscontri oggettivi e concordanti |
| Catasto, utenze e fatture | Possono fornire indizi sull’esistenza o sull’uso | Non dimostrano automaticamente legittimità, consistenza e ultimazione |
No. Le immagini possono entrare nel quadro probatorio come documenti o indizi, ma il loro peso deve essere valutato nel caso concreto. Una schermata isolata, priva dell’indicazione chiara della data, della provenienza e della localizzazione, è più facilmente contestabile di una sequenza storica accompagnata da ortofoto ufficiali, planimetrie e atti comunali.
Vuoi ritrovare più facilmente Edilizia.com su Google?
Aggiungi Edilizia.com alle fonti preferite e rendi più semplice recuperare guide, norme, sentenze e aggiornamenti quando cerchi su Google.
Aggiungi su GoogleÈ gratis e ti aiuta a trovarci prima nei risultati di ricerca.
Occorre inoltre evitare conclusioni che l’immagine non consente. L’assenza visiva di un’opera può dipendere dalla qualità della ripresa, dalla vegetazione, dalle ombre o dall’angolo; la sua presenza può non chiarire se fosse già ultimata, aperta o chiusa, residenziale o accessoria. Il tecnico deve spiegare il metodo di confronto e separare ciò che è direttamente osservabile dalle proprie inferenze.
Nel nuovo caso la prova era forte proprio perché le date mostravano la progressione da tettoia a locale chiuso e coincidevano con altre pratiche. Nel precedente siciliano, invece, lo scatto prodotto dal privato era successivo al termine e non offriva una lettura univoca.
La società sosteneva anche che il vincolo paesaggistico fosse stato introdotto soltanto dopo la domanda del 1995. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’area era già stata dichiarata di notevole interesse pubblico nel 1986 e che la stessa domanda di condono segnalava la presenza del vincolo.
In tale situazione il silenzio-assenso non poteva formarsi senza il parere dell’autorità competente alla tutela. La successiva legge regionale istitutiva dell’ente parco non coincideva con la data di imposizione del precedente vincolo paesaggistico.
I giudici hanno infine ricordato che il superamento dei 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori fa cessare l’efficacia della sospensione, ma non impedisce al Comune di adottare in seguito l’ordinanza di demolizione. Non occorre reiterare la sospensione per rendere legittimo il provvedimento repressivo.
Chi deve dimostrare l’epoca di un’opera dovrebbe partire dagli atti comunali e non da una sola immagine trovata online. Domanda di condono, progetto, fotografie allegate, titoli precedenti, sopralluoghi, planimetrie e pratiche successive permettono di identificare il manufatto. A questi elementi possono aggiungersi ortofoto regionali, voli storici, immagini satellitari, fotografie private con provenienza verificabile e documenti tecnici coevi.
La cronologia deve essere coerente anche sotto il profilo materiale. Dimensioni, copertura, chiusure, numero di piani e destinazione non possono cambiare senza che la perizia spieghi quando e con quale titolo siano avvenute le trasformazioni. Se la domanda descrive una tettoia e oggi esiste un ufficio in muratura, provare la presenza della vecchia copertura non basta a condonare il locale.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la demolizione. La domanda del 1995 riguardava una tettoia; il manufatto chiuso di 80 m² era diverso e, secondo la sequenza documentale e satellitare, era stato realizzato nella configurazione contestata tra il 2011 e il 2013.
Il principio pratico è netto ma non assoluto: Google Earth può smentire o sostenere la data dichiarata, purché le immagini siano leggibili e coordinate con gli altri atti. Ciò che decide il condono non è il nome dello strumento utilizzato, ma la capacità dell’intero materiale probatorio di identificare con ragionevole certezza la stessa opera e la sua consistenza entro il termine previsto dalla legge.
Hai bisogno di chiarimenti o di un preventivo? Invia una richiesta, verrà gestita dalla redazione.