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Il TAR Lazio conferma l’esclusione di un RTI da una gara di progettazione: requisito mancante alla scadenza, rimedio tardivo e garanzia provvisoria.
In una gara per servizi di progettazione, il requisito di partecipazione deve essere posseduto da ogni componente del raggruppamento secondo il ruolo e la forma con cui si presenta. Se una mandante non rientra tra i soggetti ammessi e la carenza esiste già alla scadenza dell’offerta, non basta sostenere che svolgerà soltanto attività BIM o che gli altri membri potrebbero assorbirne la quota. Senza la comunicazione e le misure tempestive previste dal Codice dei contratti, può essere escluso l’intero raggruppamento temporaneo.
È il principio applicato dal TAR Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, con la sentenza breve n. 14923/2026, pubblicata il 15 settembre 2026. La controversia riguardava un accordo quadro per verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento su fabbricati inseriti in impianti di manutenzione ferroviaria. Il RTI aveva presentato la migliore offerta per il lotto relativo al Sud Italia, ma una delle mandanti non possedeva, alla data decisiva, lo status richiesto per partecipare come operatore dei servizi di ingegneria.
Il titolo sintetizza l’effetto della decisione, ma richiede una precisazione: non ogni irregolarità di una mandante produce automaticamente l’esclusione. Nel caso esaminato contavano la natura sostanziale del requisito, la sua mancanza prima della domanda e il mancato rispetto del percorso rimediale dell’articolo 97 del D.Lgs. 36/2023.
Sommario
La procedura era aperta ai soggetti indicati dall’articolo 66 del Codice dei contratti pubblici. La norma individua chi può concorrere per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, altri soggetti abilitati secondo il diritto nazionale, raggruppamenti formati da tali operatori e consorzi stabili.
Il raggruppamento escluso si era presentato nella forma prevista per i soggetti plurisoggettivi. Durante le verifiche, però, la stazione appaltante aveva accertato che una mandante non era qualificabile come società di ingegneria al termine fissato per presentare le offerte, il 12 febbraio 2025. Nel documento di gara unico europeo la società aveva inoltre dichiarato di non possedere i requisiti previsti dalla parte V dell’Allegato II.12.
Il TAR ha ritenuto determinante la situazione esistente alla scadenza. Il raggruppamento non poteva essere valutato come un soggetto indistinto nel quale i requisiti di alcuni componenti compensano qualsiasi carenza degli altri: la compagine doveva essere formata da operatori ammessi dall’articolo 66 e ciascuno doveva avere una posizione coerente con le attività assunte.
Per un quadro generale su documenti, requisiti e fasi della procedura è utile la guida su come partecipare a una gara d’appalto. La sentenza affronta invece il problema specifico del difetto originario di un componente del RTI.
La mandante aveva modificato il proprio oggetto sociale con un atto dell’ottobre 2025, iscritto nel Registro delle imprese nel novembre dello stesso anno. Da quel momento risultavano espressamente richiamate attività nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura. La modifica era però successiva di oltre otto mesi alla scadenza della gara.
Secondo la difesa, l’intervento avrebbe avuto valore soltanto ricognitivo: la società avrebbe già svolto studi di fattibilità, consulenza, progettazione e attività di gestione dei processi BIM. Il Collegio non ha condiviso questa lettura. L’oggetto sociale originario descriveva soprattutto supporto tecnico, organizzazione di processi digitali, formazione e servizi informatici avanzati. Nel fascicolo non risultavano elementi sufficienti a dimostrare lo svolgimento diretto delle prestazioni tipiche di una società di ingegneria, come progettazione, direzione lavori, assunzione della responsabilità professionale e sottoscrizione degli elaborati tecnici.
Una modifica societaria intervenuta dopo il termine non può quindi creare retroattivamente un requisito che mancava quando è stata presentata l’offerta. Il principio tutela la parità tra concorrenti: tutti devono essere valutati sulla base delle condizioni possedute nello stesso momento, senza completamenti sostanziali costruiti durante la gara.
Un passaggio importante riguarda le attività BIM. Il raggruppamento sosteneva che la mandante si sarebbe occupata di programmazione, pianificazione e gestione dei processi digitali, prestazioni che non richiedono necessariamente l’iscrizione a un albo professionale. Da ciò deduceva che la società potesse comunque partecipare.
Il TAR distingue però la competenza tecnica necessaria per eseguire una singola attività dalla qualificazione soggettiva richiesta per entrare nella gara. La capacità di fornire supporto BIM non trasforma automaticamente un’impresa in una società di ingegneria ai sensi dell’articolo 66. Né bastava invocare la categoria residuale degli “altri soggetti abilitati”: l’articolo 37 dell’Allegato II.12 richiede che questi abbiano, fra l’altro, i servizi di ingegneria e architettura nel proprio scopo statutario.
La decisione non svaluta il BIM e non afferma che ogni attività digitale debba essere firmata da un professionista. Chiarisce piuttosto che il contenuto operativo di una quota non può aggirare il requisito soggettivo stabilito dalla legge di gara per i componenti del raggruppamento.
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Richiedi informazioni gratisL’articolo 97 del D.Lgs. 36/2023 evita che un RTI sia sempre escluso per una causa riferibile a uno solo dei partecipanti. Il raggruppamento può, a determinate condizioni, estromettere il componente o sostituirlo con un altro soggetto munito dei requisiti. Resta però ferma l’immodificabilità sostanziale dell’offerta.
Tempi e adempimenti cambiano a seconda di quando nasce la causa. Se il difetto esiste prima della presentazione dell’offerta, il RTI deve già in quella sede comunicare alla stazione appaltante la causa, indicare il componente interessato e provare le misure adottate oppure l’impossibilità di adottarle prima. Se invece la causa si verifica o il requisito viene meno in seguito, le misure devono essere adottate e comunicate prima dell’aggiudicazione.
Scorri orizzontalmente per leggere tutta la tabella.
| Situazione del componente | Quando va comunicata | Che cosa deve fare il RTI | Possibile esito |
|---|---|---|---|
| Causa o requisito mancante già prima dell’offerta | In sede di presentazione dell’offerta. | Indicare causa e soggetto; provare estromissione, sostituzione o impossibilità di intervenire prima. | La stazione appaltante valuta tempestività, sufficienza e integrità dell’offerta. |
| Causa sopravvenuta o requisito perso dopo l’offerta | Prima dell’aggiudicazione. | Adottare e comunicare la misura rimediale prevista dall’articolo 97. | Il RTI può restare in gara se la misura è adeguata e non modifica sostanzialmente l’offerta. |
| Carenza originaria non comunicata | La comunicazione arriva solo durante le verifiche o dopo l’esclusione. | La semplice richiesta di riduzione della compagine non recupera gli oneri omessi. | Nel caso deciso, esclusione dell’intero RTI. |
Nel caso concreto il requisito mancava già prima dell’offerta e il RTI non aveva compiuto gli adempimenti della prima ipotesi. La stazione appaltante non era quindi obbligata a espellere soltanto la mandante e lasciare in gara gli altri componenti, anche se questi sostenevano di poter eseguire la quota rimasta scoperta.
Il raggruppamento aveva sostenuto di non conoscere il difetto della mandante. Per il TAR questa circostanza non elimina le conseguenze della domanda presentata congiuntamente. Chi sceglie di partecipare mediante RTI presenta un’offerta unitaria e deve verificare la posizione dei soggetti con i quali si associa.
I principi di parità di trattamento, trasparenza e autoresponsabilità impediscono che una dichiarazione di ignoranza, formulata dopo l’emersione del problema, offra a un concorrente un rimedio non disponibile per gli altri. La disciplina dell’articolo 97 bilancia già il favore per la partecipazione con la par condicio: ammette la modifica soggettiva, ma solo entro una sequenza documentata e tempestiva.
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Questo rende essenziale una due diligence interna prima di sottoscrivere la domanda. Non basta controllare fatturato, referenze e curricula; occorre verificare anche forma giuridica, oggetto sociale, iscrizioni, dichiarazioni DGUE, requisiti speciali, ripartizione delle prestazioni e corrispondenza tra quota dichiarata e capacità effettiva.
La sentenza conferma anche l’escussione della garanzia provvisoria. Il raggruppamento si trovava in una posizione avanzata della procedura: aveva presentato la migliore offerta e la stazione appaltante non aveva potuto stipulare l’accordo quadro per una carenza ritenuta imputabile al concorrente.
Il Collegio richiama la funzione compensativa, non punitiva, della garanzia. La cauzione protegge l’amministrazione dal danno procedurale effettivo derivante dall’inutile svolgimento delle verifiche e dall’impossibilità di concludere il contratto con l’operatore individuato. Nel caso esaminato, il richiamo del provvedimento di escussione alle motivazioni dell’esclusione è stato considerato sufficiente.
Non si può però ricavare dalla decisione che ogni esclusione comporti sempre e automaticamente l’incameramento della garanzia. Vanno verificati la posizione raggiunta dal concorrente, il testo della lex specialis, la disciplina applicabile e l’effettiva imputabilità della mancata stipula. Per inquadrare il sistema nel suo complesso si possono consultare anche la guida sulle procedure e tipologie di gara pubblica e l’approfondimento sulle differenze tra appalto pubblico e privato.
La pronuncia suggerisce un controllo coordinato dell’intero raggruppamento prima del caricamento della domanda. In particolare, è opportuno:
Il ricorso è stato respinto; i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione sono stati dichiarati improcedibili e la domanda risarcitoria non è stata accolta. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la parziale novità delle questioni.
Il punto operativo è netto: in un RTI la possibilità di correggere la compagine non è un soccorso tardivo senza condizioni. Se la mandante era priva del requisito già prima dell’offerta, il raggruppamento deve averlo dichiarato e deve aver attivato per tempo il rimedio previsto dal Codice. Una modifica dell’oggetto sociale mesi dopo, la natura accessoria delle attività BIM o la disponibilità degli altri membri a coprire la quota non cancellano gli adempimenti omessi.
Articolo informativo basato sulla pronuncia indicata. Requisiti del concorrente, possibilità di modifica del RTI ed effetti sulla garanzia devono essere valutati sulla legge di gara e sul fascicolo concreto.
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