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In riferimento al Bonus Energia e Gas, di recente sono stati pubblicati una serie di nuovi provvedimenti atti a definire l’applicazione del credito d’imposta in relazione al 4° trimestre 2022.
In riferimento al Bonus Energia e Gas, di recente sono stati pubblicati una serie di nuovi provvedimenti atti a definire l’applicazione del credito d’imposta in relazione al 4° trimestre 2022.
L’incentivo viene appunto concesso sotto forma di credito d’imposta (che può essere utilizzato in compensazione oppure essere oggetto di cessione per un massimo di 3 volte, di cui la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore solo di soggetti “qualificati”), con percentuali differenti in base alla tipologia di credito, alla tipologia di beneficiario e alle mensilità di riferimento.
Abbiamo parlato di recente delle novità disposte per i beneficiari del Bonus Energia e Gas in relazione al terzo trimestre 2022 (approfondisci qui).
Di seguito vediamo invece tutte le nuove istruzioni riferite alla misura per il quarto trimestre 2022, con i nuovi Codici Tributo, le scadenze e i nuovi Modelli da inviare per accedere all’incentivo.
Sommario
Con il Provvedimento Prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate stabilisce innanzitutto l’estensione delle disposizioni previste dal principale Provvedimento legato alla misura, quello del 30 giugno 2022 anche ai crediti d’imposta seguenti:
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con i Codici visti, oppure ceduto in base alle modalità che abbiamo descritto.
Per poter procedere con la prima operazione di cessione del credito relativa a queste mensilità, il Fisco ha stabilito che la Comunicazione per la scelta dell’opzione dev’essere trasmessa a partire dal 6 dicembre e fino al:
Il soggetto che acquista il credito (cessionario) può scegliere di:
I soggetti “qualificati” che acquistano il credito possono:
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Richiedi informazioni gratisA questo punto, gli ultimi soggetti “qualificati” che acquistano il credito, potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione con l’F24, entro gli stessi termini previsti per gli il beneficiario del credito e per gli altri cessionari (30 giugno e 31 marzo 2022).
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 sono inoltre stati predisposti il nuovi documenti di riferimento per il quarto trimestre:
Ma non è finita qui.
Il decreto Aiuti Quater infatti ha disposto l’estensione del Bonus Energia e Gas anche per quanto riguarda la componente energetica e il gas naturale – acquistati dalle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore – consumati nel mese di dicembre 2022.
Il credito d’imposta per la mensilità di dicembre spetta nella misura del:
Per saperne di più, leggi: “Aiuti Quater: estesi Bonus Energia, necessaria Comunicazione”
Con la Risoluzione 72/E del 12 dicembre 2022 sono stati istituiti i Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dai prodotti energetici consumati nel mese di dicembre. Sono i seguenti:
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