SBS Gum – Impermeabilizzante liquido bituminoso
Impermeabilizzante liquido bituminoso monocomponente a base acqua
L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione delle modalità operative previste dal Provvedimento Prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 anche per le cessioni dei crediti d’imposta nati con i decreti Aiuti e Aiuti BIS, ovvero i Bonus Energia, Gas e Carburante.
Con il Provvedimento Prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione delle modalità operative previste dal Provvedimento Prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 anche per le cessioni dei crediti d’imposta nati con i decreti Aiuti e Aiuti BIS, ovvero i Bonus Energia, Gas e Carburante.
Il documento stabilisce inoltre i nuovi termini da rispettare per l’invio della Comunicazione legata alla cessione. Le scadenze sono differenti in base alla categoria di beneficiari.
A tal proposito, sono stati pubblicati anche i nuovi modelli per la Comunicazione obbligatoria, nonché le nuove istruzioni e le specifiche tecniche da seguire.
Approfondiamo di seguito.
Il Provvedimento del 6 ottobre dispone che le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta legati a Bonus Energia, Gas e Carburante – spiegate nel Provvedimento del 30 giugno – vengono dunque estese anche:
I crediti possono essere utilizzati in compensazione con l’F24 (anche frazionati), oppure possono essere ceduti, solo per intero, a soggetti terzi liberamente.
Anche chi acquista il credito d’imposta avrà la possibilità di utilizzarlo in compensazione oppure di cederlo, sempre per intero. Questa volta però la cessione potrà essere fatta solo a favore di soggetti “qualificati”, ovvero:
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Richiedi informazioni gratisI soggetti qualificati potranno a quel punto utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo, per intero, un’ultima volta, solo a favore di altri soggetti qualificati. Questi ultimi potranno infine utilizzare il credito esclusivamente in compensazione.
Advertisement - PubblicitàPer poter fruire del credito d’imposta mediante la cessione, come sappiamo, è necessario l’invio di un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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Ebbene, con il Provvedimento del 6 ottobre sono state stabilite anche le nuove scadenze per l’invio della Comunicazione obbligatoria. Il Modello dovrà essere inviato a partire dal 6 ottobre e:
Nuove scadenze anche per i cessionari (ovvero i soggetti che acquistano la prima cessione “libera”). Qualora questi volessero utilizzare il credito in compensazione, invece di cederlo nuovamente, potranno farlo entro il:
Vista l’estensione delle modalità operative e la disposizione delle nuove scadenze, sono appunto stati aggiornati tutti i documenti di riferimento. Li trovate di seguito:
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