Un ordine di demolizione può essere legittimo per una parte dell’intervento e illegittimo per le altre opere contestate nello stesso provvedimento. Se una copertura chiude uno spazio e crea un volume prima inesistente, la sanzione ripristinatoria può essere confermata; il semplice rifacimento dell’intonaco e una parete divisoria in cartongesso, invece, non possono essere trattati automaticamente nello stesso modo.

È la distinzione applicata dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 6579 del 24 agosto 2026. I giudici hanno accolto solo in parte l’appello: l’ordine è rimasto valido per l’intelaiatura in ferro coperta da lamiere, mentre è stato annullato per l’intonaco e la divisione interna.

Il risultato non costituisce però un’esenzione generale per tutte le opere in cartongesso: dipende dalle caratteristiche concrete di ciascun intervento.

Il caso: tre opere inserite nello stesso ordine

La controversia nasce da un’ordinanza comunale che ingiungeva il ripristino per tre gruppi di opere realizzate presso un immobile: un’intelaiatura di ferro estesa all’intera superficie e parzialmente coperta con lamiere zincate; il rifacimento dell’intonaco delle pareti; la realizzazione di una parete divisoria in cartongesso.

Il TAR aveva respinto il ricorso del proprietario. In appello sono state contestate sia la mancata comunicazione di avvio del procedimento, richiamando gli articoli 7 e 21-octies della legge n. 241/1990, sia la qualificazione edilizia delle singole opere alla luce degli articoli 3, 10, 22, 31 e 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Consiglio di Stato non ha dato una risposta unica per l’intero cantiere. Ha separato le opere e ne ha valutato l’effetto urbanistico-edilizio: è proprio questo il passaggio più utile per leggere un ordine che riunisca interventi diversi.

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Perché la copertura crea un nuovo volume

Per i giudici, l’intelaiatura metallica con copertura non era un elemento irrilevante. L’apposizione di un tetto chiudeva il corpo di fabbrica e determinava la creazione di un volume prima inesistente. Di conseguenza, per questa parte dell’intervento l’ordine di demolizione è stato ritenuto legittimo.

Non conta soltanto il materiale impiegato. Ferro e lamiera possono essere leggeri o smontabili, ma la qualificazione edilizia dipende anche dalla funzione, dalla stabilità e dalla trasformazione prodotta. Una struttura che copre stabilmente uno spazio non diventa automaticamente edilizia libera perché è realizzata a secco.

Il confronto corretto deve quindi partire dalla situazione precedente e chiedersi se l’opera abbia creato uno spazio coperto, un volume o un organismo edilizio nuovo. È la stessa ragione per cui il Comune, quando contesta un abuso, deve descrivere con precisione ciò che esiste e metterlo a confronto con il titolo assentito.

Intonaco e parete in cartongesso: perché la demolizione è stata annullata

La conclusione è opposta per il rifacimento dell’intonaco e per la parete divisoria in cartongesso. Nel caso esaminato queste opere non avevano creato nuove superfici né nuovi volumi. Il Consiglio di Stato le ha ricondotte alla manutenzione e/o alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia, escludendo che richiedessero il previo titolo edilizio considerato dall’ordinanza.

Per questa ragione la sanzione demolitoria non poteva sopravvivere anche per le due lavorazioni interne. La sentenza di primo grado è stata riformata e l’ordinanza è stata annullata limitatamente all’intonaco e alla divisione in cartongesso.

La decisione mostra che la demolizione non può essere applicata per trascinamento: la presenza di un’opera abusiva più rilevante non rende automaticamente abusive e demolibili tutte le lavorazioni eseguite nello stesso immobile.

Opera esaminata Effetto accertato Esito dell’ordine
Intelaiatura in ferro con copertura parziale in lamiera Creazione di un volume prima inesistente Demolizione confermata
Rifacimento dell’intonaco Nessuna nuova superficie o volumetria Demolizione annullata per questa parte
Parete divisoria in cartongesso Nessuna nuova superficie o volumetria nel caso concreto Demolizione annullata per questa parte
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Questo non significa che il cartongesso sia sempre senza pratica

La portata della pronuncia va delimitata con attenzione. Il Consiglio di Stato ha giudicato le opere descritte nell’ordinanza e ha escluso, per quella parete, la creazione di superficie o volume. Non ha stabilito che ogni tramezzo in cartongesso possa essere realizzato senza verifiche o comunicazioni.

Lo spostamento o la costruzione di una parete può modificare la distribuzione interna e richiedere una CILA; se coinvolge elementi strutturali, destinazioni d’uso, requisiti igienico-sanitari o impianti, il quadro può cambiare ancora. Devono inoltre essere aggiornate, quando necessario, le planimetrie e la documentazione di fine lavori. Materiale e spessore della parete, da soli, non determinano il regime amministrativo.

La comunicazione di avvio non è sempre necessaria

L’appellante contestava anche di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’articolo 7 della legge n. 241/1990. Il motivo è stato respinto. Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Sezione, l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato quando l’abuso è accertato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

In questa situazione l’assenza dell’avviso non determina da sola l’annullamento. Ciò non autorizza però il Comune a saltare l’istruttoria: devono comunque essere identificati le opere, lo stato dei luoghi, il titolo edilizio mancante o violato e la norma sanzionatoria applicata. La natura vincolata incide sulla partecipazione procedimentale, non elimina il dovere di accertare correttamente i fatti.

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Un solo provvedimento, ma valutazioni autonome

La sentenza offre un criterio operativo per tecnici, proprietari e amministrazioni. Quando l’ordinanza elenca più manufatti o lavorazioni, ciascuna voce deve essere collegata alla propria trasformazione edilizia e al relativo regime. La verifica non può fermarsi alla formula complessiva “opere abusive”.

In concreto è utile costruire una matrice tra stato precedente, opera contestata, dimensioni e materiali, effetto su superficie e volume, titolo eventualmente necessario e sanzione prevista. Fotografie, rilievi, elaborati assentiti e pratiche presenti nell’archivio comunale servono a dimostrare le differenze. Questa ricostruzione può far emergere che alcune opere condividono la stessa sorte, mentre altre devono essere stralciate dall’ordine.

Anche la formulazione del provvedimento è decisiva. Per ogni elemento dovrebbero risultare ubicazione, consistenza e ragione della difformità; un elenco generico rende più difficile comprendere quale norma sia stata applicata. Se invece l’ordinanza contiene descrizioni distinte, il controllo può portare a un annullamento limitato senza travolgere le parti correttamente sanzionate, come è avvenuto in questa vicenda.

La demolizione parziale non equivale a una sanatoria

L’accoglimento parziale non ha regolarizzato la copertura e non ha trasformato l’intero intervento in manutenzione. La parte che creava nuovo volume è rimasta soggetta alla demolizione. Allo stesso modo, l’annullamento relativo alle opere interne significa soltanto che la specifica sanzione non era giustificata per quelle lavorazioni.

Non va confuso neppure con l’accertamento di conformità. La sanatoria richiede una domanda, presupposti propri e una valutazione dell’amministrazione; il giudice, in questa vicenda, ha controllato la legittimità dell’ordine e ne ha limitato gli effetti. Eventuali irregolarità diverse da quelle esaminate restano estranee alla decisione.

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Che cosa controllare dopo aver ricevuto l’ordinanza

Il destinatario dovrebbe verificare subito la data di notifica e i termini di tutela, senza attendere l’avvio delle attività esecutive. Con un tecnico è poi necessario confrontare ogni opera descritta con titoli, grafici, fotografie storiche e stato attuale. Se il provvedimento riunisce una copertura volumetrica e lavorazioni interne, le difese devono spiegare separatamente perché ciascuna voce richieda o non richieda un determinato titolo.

La sentenza n. 6579/2026 conferma quindi due principi complementari: l’ordine di demolizione resta una misura vincolata per l’opera che crea nuovo volume, ma deve essere circoscritto alle trasformazioni che giustificano davvero quella sanzione. Nel caso concreto, la copertura doveva essere rimossa; intonaco e parete in cartongesso potevano restare fuori dall’ordine.

Fonti ufficiali

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 6579/2026 del Consiglio di Stato

Consiglio-di-Stato-sentenza-6579-2026.pdf - 44,8 KB

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